Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 217 bis - Esenzioni dai reati di bancarotta 1Esenzioni dai reati di bancarotta1
1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e articolo 217non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell' articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , nonche' ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti2 [1] Articolo inserito dall'articolo 48, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. [2] Comma modificato dall'articolo 33, comma 1, lettera l-bis), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012 e dall'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 e successivamente dall'articolo 2, comma 7, del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 marzo 2015, n. 20. InquadramentoLa norma introdotta dall'art. 48 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificata in sede di conversione, ha una funzione delimitativa della responsabilità penale in relazione alle sole fattispecie di bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice, al fine di garantire un adeguato margine di certezza ai tentativi di risanamento ambientale. Può essere definita come una vera e propria causa di delimitazione del tipo e come tale estendibile a tutti i concorrenti del reato (Bricchetti-Pistorelli, La bancarotta e gli altri reati fallimentari, Milano, 2011, 159). La sua introduzione si è resa necessaria per risolvere le incertezze sorte per effetto delle modifiche apportate all'art. 67 l.fall. a seguito della quale operazioni non più revocabili e dunque lecite sul piano civile potevano risultare penalmente rilevanti, integrando la fattispecie della bancarotta preferenziale. In realtà. La dottrina aveva ritenuto tale contrasto solo apparente, valorizzando il tentativo di soluzione della crisi mediante il ricorso ad uno degli strumenti al fine di escludere la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 216, comma 3. Ambito applicativoIl richiamo espresso esclude qualsiasi effetto limitativo della punibilità in relazione ai reati diversi dalla bancarotta semplice e preferenziale. Risulta condivisibile la tesi l'esimente debba trovare applicazione anche alle ipotesi di bancarotta impropria, in relazione ai quei fatti richiamati espressamente quali elementi costitutivi della fattispecie (D'Alessandro, 28). Va osservato che l'esenzione penale opera solo in caso di omologa del concordato ovvero dell'accordo, con la conseguenza che rimangono del tutto privi di «ombrello» protettivo quei tentativi non andati a buon fine prima del positivo esame da parte del tribunale fallimentare. Incertezze interpretative si segnalano con riferimento alla possibilità di applicare l'esimente in relazione alle operazioni richiamate dall'art. 67, comma 3, alle lettere diverse dalla d. A fronte del silenzio del legislatore, non si ritiene ammissibile la previsione di situazioni penali a fronte di condotte espressamente giudicate lecite sul piano civile (D'Alessandro, 39). Gli atti esentiL'esclusione riguarda i pagamenti, ossia tutte le modalità solutorie del debito, e, più in generale, le operazioni, vale a dire tutte quelle attività finalizzate alla soluzione della crisi. Dal punto di vista temporale, devono ritenersi escluse, per effetto dell'esplicito riferimento ad un piano approvato, tutte quelle condotte strumentali, preparatorie e prodromiche rispetto ai piani approvati «in funzione» della presentazione di un concordato preventivo ovvero dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione, sempreché gli stessi siano autorizzati dal tribunale a mente dell'art. 182-quater l.fall. (Zincani, 522). In virtù del c.d. decreto sviluppo del 2012, tra gli atti esenti occorre ora anche annoverare anche i pagamenti, autorizzati dal tribunale, ai creditori anteriori alla domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, a patto che un professionista con i requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d, attesti che le prestazioni di beni e servizi da cui originano i crediti servono non solo per la prosecuzione dell'attività, ma sono anche funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. Lo stesso vale per il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ovvero una proposta di accordo (cfr. art. 182-bis l.fall.). L'esclusione riguarda anche i finanziamenti, autorizzati dal tribunale e attestati come funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori da parte di un professionista designato dal debitore e con i requisiti predetti, contratti da parte del debitore che presenta domanda di ammissione al concordato o di omologazione di accordo di ristrutturazione ovvero proposta di accordo. BibliografiaBricchetti-Pistorelli, La bancarotta e gli altri reati fallimentari, Milano, 2011,159; D'Alessandro, in Cavallini, Disposizioni penali e saggi conclusivi, Milano, 2010, 28; Zincani, Il nuovo art. 217 bis l.fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, in Fall. 2011, 522. |