Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 234 - Esercizio abusivo di attività commerciale.Esercizio abusivo di attività commerciale.
Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1031. [1] L'importo di cui al presente comma è stato elevato dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689. InquadramentoLa disposizione in esame è integratrice dell'art. 389 c.p. che prevede l'inosservanza di pena accessoria in genere, e in particolare, di quella relativa alla interdizione e sospensione da una professione (Antolisei, 242). Posto che, comunque, per espressa precisazione dell'art. 35-bis, comma 1, c.p. sono uffici direttivi quelli di amministratore, sindaco. Liquidatore, direttore generale, nonché ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore, può ritenersi escluso che le nuove disposizioni del codice penale si estendano all'esercizio personale dell'impresa. Anche la discussione, dunque, sulla estensibilità dell'incriminazione all'institore va risolta in senso negativo, poiché questi non esercita una impresa commerciale propria. A questi si applicherà dunque l'art. 389 c.p. in rapporto agli artt. 32-bis e 35-bis c.p. la disposizione in commento si applicherà al solo imprenditore individuale (Conti, 384). Presupposti applicativiTrattasi di reato di pericolo che prescinde dal fatto che l'attività commerciale abbia provocato specifici danni o sia tradotta in inadempienze o addirittura abbia provocato il fallimento (Pajardi-Paluchowski). Elemento soggettivo è il dolo generico, il cui elemento conoscitivo comprende la consapevolezza della condanna penale (Antolisei, 244). BibliografiaAntolisei, Manuale di diritto penale, Milano, 1987, 242; Conti, Diritto penale commerciale, I reati fallimentari, Torino, 1991, 384; Pajardi-Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 1046. |