Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 133 - Spese per omologazione. 1


Spese per omologazione.1

 

[ Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.

[ Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91.]2]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 122 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

[2] Comma abrogato dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2002.

Inquadramento

Articolo abrogato dal D.Lgs. n. 5/2006 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80".

La riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Per il commento v. sub art. 124.

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