Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 133 - Spese per omologazione. 1Spese per omologazione.1
[ Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato. [ Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91.]2] [1] Articolo abrogato dall'articolo 122 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. [2] Comma abrogato dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2002. InquadramentoArticolo abrogato dal D.Lgs. n. 5/2006 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80". La riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)Per il commento v. sub art. 124. |