Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 71 - Effetti della revocazione.Effetti della revocazione.
[ Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimento per il suo eventuale credito.] 1 [1] Articolo abrogato dall'articolo 56, comma 1, del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. InquadramentoArticolo abrogato dal D.Lgs. n. 5/2006 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80". |