Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 71 - Effetti della revocazione.


Effetti della revocazione.

 

[ Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimento per il suo eventuale credito.] 1

Inquadramento

Articolo abrogato dal D.Lgs. n. 5/2006 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80".

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