Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 249 - Giudizi di retrodatazione.


Giudizi di retrodatazione.

 

Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265.

Inquadramento

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

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