Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 249 - Giudizi di retrodatazione.Giudizi di retrodatazione.
Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265. InquadramentoTITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - |