Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 263 - Ruolo degli amministratori giudiziari.Ruolo degli amministratori giudiziari.
Col regio decreto preveduto nell'art. 27 , comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella Legge 10 luglio 1930, n. 995. Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari. Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti1. [1] Vedi ora D.M. 28 luglio 1992, n. 570. InquadramentoTITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - |