Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 263 - Ruolo degli amministratori giudiziari.


Ruolo degli amministratori giudiziari.

 

Col regio decreto preveduto nell'art. 27 , comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella Legge 10 luglio 1930, n. 995.

Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari.

Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti1.

Inquadramento

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

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