Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 264 - Istituto di credito.Istituto di credito.
Quando nel presente decreto si fa riferimento a Istituti di credito in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito1. [1] A norma del D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 226 l'Ispettorato è stato soppresso. Le funzioni svolte dall'Ispettorato sono state trasferite alla Banca d'Italia ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. InquadramentoTITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - |