Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 265 - Norma di rinvio.Norma di rinvio.
Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo. InquadramentoTITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - |