Codice di Procedura Penale art. 629 bis - Rescissione del giudicato 1

Andrea Pellegrino

Rescissione del giudicato 1

1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

[1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 71, l. 23 giugno 2017, n. 103, ai sensi dell'art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017) e successivamente sostituito dall'articolo 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il testo precedente era il seguente:<<Rescissione del giudicato. 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. 4. Si applicano gli articoli 635 e 640.>>  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199e, da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112.

Inquadramento

L'istituto della rescissione del giudicato, introdotto con la l. n. 67/2014 si pone come rimedio di carattere restitutorio a garanzia del diritto dell'imputato a partecipare al processo che lo vede coinvolto. Esso riguarda tutti i casi in cui si chiede la revoca di una sentenza di condanna o di proscioglimento che abbia applicato una misura di sicurezza, qualora si sia proceduto in assenza dell'imputato che, senza sua colpa, sia rimasto ignaro della celebrazione del processo a suo carico.

La rescissione si pone come un vero e proprio vulnus all'efficacia del giudicato penale e alla conseguente necessità da un lato di apportare certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio e, dall'altro, dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale (Cass. S.U., n. 48858/2014; v. anche, Corte cost. n. 115/1987, n. 267/1987, n. 282/1989).

Natura dell’istituto

L'istituto della rescissione del giudicato opera quale rimedio di carattere restitutorio finale a garanzia del diritto dell'imputato a partecipare al processo che lo vede coinvolto. La scelta del nome mutua categorie civilistiche e costituisce indice della volontà del legislatore di attribuire all'imputato un'azione volta a togliere efficacia ad una sentenza che appaia geneticamente viziata dalla mancata conoscenza del processo da parte di colui che lo patisce. È stato annoverato tra i mezzi di impugnazione straordinari sulla base della considerazione che, non diversamente da altro mezzo di impugnazione straordinario attivato tramite la formalità di una richiesta, persegue l'obiettivo del travolgimento del giudicato e l'instaurazione ab initio del processo (Cass. S.U., n. 36848/2014).

La disciplina previgente

La procedura inizialmente prevista dall'art. 625-ter (ora abrogato dalla l. n. 103/2017) affidava la decisione sulla rescissione del giudicato alla Corte di cassazione. Con riferimento a tale scelta legislativa erano state sollevate in dottrina numerose perplessità (Chinnici, 12; Diddi, 227; Silvestri, 59).

Secondo una parte della dottrina sarebbe stato più opportuno attribuire la competenza sulla rescissione al giudice dell'esecuzione (De Caro, 24; Carvelli, 1043; Nacar, 108). Altra parte della dottrina ha, invece, proposto il trasferimento della competenza dalla Corte di cassazione al giudice d'appello (Bargis, 169; Scalfati, 131; Alonzi, 296).

In questa direzione, la l. 23 giugno 2017, n. 103, attraverso l'abrogazione dell'art. 625-ter ed il contestuale inserimento dell'art. 629-bis, nel titolo riguardante la revisione, con l'immodificata rubrica «Rescissione del giudicato», ha attribuito la cognizione sulle richieste di rescissione alla Corte di appello. Nel comma 1 dell'art. 629-bis veniva innanzitutto introdotta una modifica lessicale: infatti, mentre nella versione originaria si stabiliva che il soggetto legittimato può chiedere la rescissione del giudicato, nel testo modificato dalla l. n. 103/2017, la possibilità di chiedere è stata sostituita dalla possibilità di ottenere; inoltre, veniva eliminato il riferimento alla corte «territorialmente competente» con la previsione secondo cui la richiesta «è presentata alla corte di appello nei cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento» (art. 629-bis, comma 2).

Problema centrale nella valutazione di questo tipo di ricorso è proprio la prova del carattere incolpevoledell'assenza.

Va preliminarmente rilevato che l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (Cass. VI, n. 43140/2019). Infatti, la notifica di plurimi atti del procedimento e del processo a mani di familiare capace e convivente regolarmente eseguita presso il domicilio dell'imputato, ai sensi dell'art. 157, comma 1, è idonea a dimostrare, con certezza, la conoscenza del procedimento e del processo, legittimando il giudice a procedere in assenza dell'imputato (Cass. V, n. 40495/2019). Va inoltre segnalato che è inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato con la quale si deduce l'incolpevole ignoranza del procedimento dovuta all'assenza riferita alla sola celebrazione del giudizio di secondo grado e non all'intero processo risultando evidente come presupposto per la proposizione dell'istanza di rescissione del giudicato sia un'assenza protrattasi nell'intero corso del processo, e quindi fin dal primo grado del giudizio, unicamente ricorrendo la quale può valutarsi, nei confronti del condannato, la sussistenza di un'incolpevole conoscenza riferita anch'essa dalla norma alla celebrazione del processo in tutte le sue fasi (Cass. V, n. 12759/2020).

Secondo le Sezioni Unite della Corte (Cass. S.U., n. 23948/2020) la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis, dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento, ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Invece, sussiste colpa evidente nella mancata conoscenza della celebrazione del processo quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver eletto domicilio nella propria abitazione, abbia omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1 (Cass. II, n. 29660/2019) ovvero, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento (Cass. VI, n. 33574/2016Cass. VI, n. 15932/2015), fermo restando tuttavia che l'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria, attesa la sua natura di dichiarazione di volontà avente valore negozial-processuale, è nulla qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante, mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione a tale soggetto, in quanto il rifiuto della sottoscrizione del verbale implica il rifiuto di eleggere domicilio e la conseguente nullità delle notificazioni eseguite in un luogo non scelto, né approvato dall'imputato (Cass. VI, n. 26631/2016).

La disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022, il legislatore ha inteso fornire uno strumento destinato a riparare le violazioni di legge legate all’errata dichiarazione di assenza dell’imputato che si siano consumate nel corso delle diverse fasi del giudizio e rispetto alle quali non abbiano funzionato né le previsioni dirette a rimuovere gli effetti pregiudizievoli delle inosservanze consumate, né quelle di carattere restitutorio volte a consentire all’imputato l’esercizio delle facoltà dalle quali sia decaduto. Il travolgimento del giudicato, l’instaurazione ab initio del processo e la collocazione sistematica fugano ogni dubbio circa la natura di mezzo di impugnazione straordinario dell’istituto.

Il legislatore, in sede di delega, aveva sollecitato l'ampliamento delle possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (art. 1, comma 7, lett. g) della l.  27 settembre 2021, n. 134 contenente «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»). Tale disposizione, non oggetto di recepimento dallo Stato italiano al momento della redazione del presente contributo, prevedeva un diritto compiuto alla revisione del processo nel caso in cui non fossero effettivamente garantiti i diritti di effettiva conoscenza del processo e di partecipazione effettiva, con contestuale garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti di difesa.

Il nuovo testo dell’art. 629-bis, comma 1, prevede che la rescissione del giudicato possa essere richiesta dal condannato «nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza». In relazione a detto secondo presupposto, appare evidente riconoscere come la possibilità di ottenere la pronuncia rescindente è subordinata alla prova di due fatti processuali: lo stato psichico di mancata cognizione della celebrazione del processo e il carattere incolpevole dell’asserita ignoranza. Essere a conoscenza di un procedimento penale a proprio carico non equivale a essere a conoscenza della pendenza di un processo ai fini dell’applicabilità della disciplina della rescissione del giudicato: peraltro, che i due riferimenti semantici siano diversi non deriva semplicemente dalla considerazione che “processo” e “procedimento” sono due concetti notoriamente non equivalenti, ma anche perché la conoscenza del processo in senso tecnico e, quindi, dell’esistenza di un’azione penale esercitata a carico dell’accusato, deve importare anche la conoscenza della vocatio in iudicium. L’onere probatorio è a carico dell’imputato, con la conseguenza che la mancanza o l’insufficienza della prova in ordine alle predette circostanze devono necessariamente condurre al rigetto della richiesta di rescissione.

Il rimedio in parola, pertanto, trova applicazione solamente fuori dal campo di applicazione dell’art. 628-bis e nei procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis, come modificato dalla l. n. 67/2014, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma 2, nel testo previgente (Cass. V, n. 10433/2019), mezzo di impugnazione straordinaria proponibile entro 30 giorni dalla conoscenza del procedimento.

Qualora la dichiarazione di assenza sia avvenuta correttamente, ma si faccia valere la mancata effettiva conoscenza del processo (per i soli casi, quindi, in cui la dichiarazione di assenza non sia fondata su elementi di certezza e, conseguentemente, nei limiti delle fattispecie di cui all’art. 420-bis, commi 2 e 3), opera l’istituto della restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1.

Per la giurisprudenza (Cass. V, n. 10996/2025), la rescissione del giudicato ex art. 629-bis si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1 sotto diversi aspetti:

- per l’ambito di applicazione, posto che la richiesta relativa all’una può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis, mentre l’istanza riguardante l’altra non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell’imputato o di persona da questi delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell’imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente;

- per l’oggetto della prova, in quanto il richiedente, nell’una, è tenuto a provare che l’assenza sia stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis, mentre, nell’altra, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo;

- per la portata degli effetti, atteso che l’una, diversamente dall’altra, può portare alla regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità.

Alla precedente formulazione (la rescissione poteva essere richiesta dal condannato che «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo») si è così sostituito un dettato più complesso in cui si citano espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza (prevista dall'art. 420-bis), restando tuttavia fermo l'onere della prova a carico del richiedente, si aggiunge anche la mancata impugnazione della sentenza, ma si esclude ancora il rimedio nel caso in cui si provi che il condannato  abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, prima della sentenza da impugnare sul punto (Cass. V, n. 37154/2024).

I presupposti dell'impugnazione (dichiarazione di assenza effettuata in carenza dei presupposti di cui all'art. 420-bis, mancata effettiva conoscenza della pendenza del processo e impossibilità non imputabile al richiedente di proporre impugnazione della sentenza nei termini) costituiscono di fatto la riproposizione dei medesimi presupposti e dei medesimi principi enunciati dallo stesso art. 604 nell'affrontare le questioni di nullità conseguenza della violazione dei diritti afferenti ai profili conoscitivi e partecipativi dei giudizi di merito, in ciò di fatto recependo le linee direttive delle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 23948/2020). In detta pronuncia le Sezioni Unite, dopo avere dato conto dell’evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, e di come il sistema previgente sia stato modificato perché, anche dopo vari aggiustamenti, era risultato inadeguato ai principi del processo equo (anche sulla scorta delle decisioni della Corte EDU 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia), si soffermano sull'assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva sul dato formale della regolarità della notifica, che ha portato il legislatore anche ad introdurre la nuova disciplina della restituzione in termini, fino alla riforma di cui alla l. 28 aprile 2014, n. 67 con la quale, in dichiarata continuità con la introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, si è giunti al definitivo superamento del processo in contumacia, introducendo, in conformità al tradizionale principio dell'ordinamento interno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, il processo in assenza "volontaria" dell'imputato. Sul piano generale viene rilevato come il modello sia semplice e chiaro: nel rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005, l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius, restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso. Questo -viene chiarito- è il rilevante punto di diversità rispetto al processo in contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica formalmente regolare, riconoscendosi all'imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione. Le Sezioni Unite evidenziano ancora che, nell'apparente linearità di tale sistema si inseriscono - il che rileva ai fini del caso in esame quei particolari "indici di conoscenza" (o indicatori positivi) del processo che sono: a) la dichiarazione od elezione di domicilio; b) l'applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare; c) la nomina di un difensore di fiducia. L'interpretazione degli stessi è particolarmente rilevante per il Supremo Collegio di legittimità in quanto, se rappresentassero "presunzioni" nel senso più pieno, come si legge in alcune delle decisioni, si dovrebbe affermare che il sistema è regredito alla situazione ante 1988. La Corte si riferisce, in particolare, ad una serie di decisioni accomunate dal ritenere che la normativa sul processo in absentia avesse introdotto presunzioni per questi soli casi nei quali, quindi, è consentito procedere sulla base della sola regolarità formale della notifica dell'avviso di udienza, in qualsiasi forma effettuata, anche quale soggetto irreperibile (Cass. V, n. 40848/2017; Cass. IV, n. 49916/2018; Cass. II, n. 25996/2018; Cass. II, n. 39158/2019; Cass. IV, n. 32065/2019; Cass. V. n. 36855/2016; Cass. V, n. 12445/2016; Cass. II, n. 14787/2017; Cass. II, n. 33574/2016). La conclusione cui pervengono le Sezioni Unite è che «... non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis c.p.p. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche. Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte EDU». Nella successiva esposizione, poi, si dà atto di come non si tratti neanche di situazioni che, in termini di automaticità, possano rappresentare casi di "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo. Alla pronuncia in esame si è conformata la giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente (Cass. III, n. 11813/2021; Cass. VI, n. 19420/2022).

L' efficacia del mezzo straordinario di impugnazione è dunque subordinata alla verifica dell'impossibilità di collegare la mancata comparizione dell'imputato nel processo ad una sua volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, e in tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità, nella vigenza della disciplina anteriore, aveva rimarcato l'esistenza di un "onere di allegazione", gravante sul ricorrente, che - se assolto - è suscettibile di rimuovere il giudicato e di ottenere la retrocessione del procedimento penale alla fase di primo grado, con la reviviscenza delle facoltà difensive non esercitate (Cass. S.U., n. 15498/2021; Cass. IV, n. 13236/2022). Le Sezioni Unite n. 15498/2021, di poco successive alle Sezioni Unite n. 23948/2020, ribadiscono come l'art. 629-bis sia una «norma di chiusura del sistema» con la quale si persegue «l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato»: si tratta, cioè, di una norma posta a tutela di questi ultimi, cui il condannato può ricorrere ogniqualvolta la sua mancata partecipazione al giudizio non sia dipesa da una libera determinazione e i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione prima dell'irrevocabilità del provvedimento di condanna, non abbiano operato.

Di rilievo, in proposito è un passaggio motivazionale di Cass. S.U., n. 15498/2021, cit., secondo cui l’art. 629-bis si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis ed offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione, ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere (Cass. III, n. 35426/2021). E si deve affermare che l'"onere di allegazione", pur non coincidendo con l'onere della prova, può considerarsi rispettato ove risulti quantomeno offerto un "principio" di prova, che può consistere nella illustrazione di circostanze di fatto che possiedano un embrione di concretezza suscettibile di una verifica processuale - siano tali, insomma, da rendere credibile la mancata, incolpevole conoscenza del processo - e non rimangano circoscritte a mere affermazioni autoreferenziali o a generiche proposizioni, fini a sé medesime (Cass. V, n. 7428/2025).

Inoltre, richiamando i principi contenuti nella sentenza n. 23948/2020, cit., la sentenza n. 15498/2021 ha affermato che l'accertata ricorrenza delle situazioni previste dall'art. 420-bis, comma 2, non esime il giudice della rescissione dal compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui egli abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento. Ne consegue che, quando l'imputato allega un'ignoranza del processo a lui non imputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pieno rispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice della cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420-ter e 420-quater. Ciò perché (come evidenziato anche Cass. V, n. 31201/2020), il requisito della «incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo» ha il significato di «escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare». Orbene, alla luce di tale indirizzo ermeneutico, la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. I, n. 27629/2021; Cass. II, n. 14375/2021; Cass. II, n. 34041/2020; Cass. V, n. 31201/2020; Cass. II, n. 4608/2022; Cass. VI, n. 3930/2022; Cass. VI, n. 3929/2022; Cass. VI, n. 3677/2022; Cass. II, n. 2875/2022; Cass. III, n. 2252/2022) perviene a soluzioni che solo apparentemente appaiono contrastanti, ma, in realtà, partono dai medesimi presupposti ed evidenziano come dirimente, per giungere a conclusioni diverse, la specificità dei casi concreti affrontati. In altri termini, se il medesimo principio appare declinato in maniera diversa è solo per la differenza dei casi affrontati.

Come già affermato sotto la vigenza della normativa novellata (Cass. II, n. 2400/2021; Cass. II, n. 29702/2020; Cass. II, n. 33623/2020; Cass. II, n. 26105/2020), la connessione logica e funzionale tra il processo in assenza e il rimedio ripristinatorio previsto dall'art. 629-bis (volto a rimediare all'erronea valutazione, eventualmente avvenuta in sede di dichiarazione di assenza, o a far emergere condizioni obiettive che, pur in presenza dei casi tipizzati dall'art. 420-bis, hanno di fatto impedito la conoscenza effettiva del processo) «impone di adottare le medesime regole di apprezzamento della conoscenza del processo da parte dell'imputato, su cui grava l'onere di dedurre l'esistenza dei presupposti per attivare il rimedio previsto dall'art. 629-bis» (Cass. II, n. 33623/2020, cit.), così come fissate dalle Sezioni unite (Cass. S.U., n. 23948/2020, cit.), che hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa». Principio in qualche modo conseguente al precedente affermato, con riferimento alla diversa prospettiva processuale della “vecchia” rimessione in termini, da Cass. S.U., n. 28912/2019. In detta ultima pronuncia, le Sezioni Unite furono chiamate a pronunciarsi sulla nozione di «effettiva conoscenza del procedimento» - alla quale l'art. 175, comma 2 nella previgente formulazione (introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla l. 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la l. 28 aprile 2014 n. 67), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione - e ne trassero spunto per tracciare i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiamate. Nel farlo, ebbero ad affermare che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, solo se l'imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico. Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di vocatio in iudicium contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. E hanno chiarito che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale riconoscendo che, nelle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis, opera una presunzione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, precisando tuttavia che tale presunzione è necessariamente relativa, potendo essere superata se l'imputato (nel caso previsto dall'art. 420-bis, comma 4) o il condannato (nel caso previsto dall'art. 629-bis comma 1) dimostrino la «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».

Legittimazione

Soggetti legittimati a proporre l’istanza di rescissione sono il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato.

Si è affermato in giurisprudenza che, in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, sia la richiesta dinanzi alla Corte territoriale che la proposizione del successivo ricorso per cassazione in caso di rigetto o di inammissibilità della richiesta, che vengano presentati, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 c.p.p. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione sia della richiesta che dell’eventuale ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Cass. II, n. 23364/2020; Cass. V, n. 6229/2021), e ciò in quanto l'art. 571, comma 3, prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (Cass. VI, n. 27720/2019; Cass. II, n. 40914/2015): né, può ritenersi che la situazione sia mutata in seguito alle modifiche apportate all'art. 613 dalla l.23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità (Cass. S.U., n. 8914/2017), senza contraddire il carattere assolutamente "personale" sia della richiesta di revisione che della istanza di rescissione, istituti caratterizzati entrambi dall'essere mezzi di impugnazione straordinari (si veda in tal senso per la rescissione, Cass. S.U., n. 36848/2014). L'art. 629-bis, introdotto proprio con la l. n. 103/2017, ha previsto espressamente che la «richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento»: ciò significa che, anche nel caso in cui l'istanza sia presentata personalmente dall'interessato, con contestuale nomina di difensore di fiducia, a tale difensore non è attribuita la "legittimazione" per proporre autonomamente ricorso per cassazione, essendo necessario che sia munito di specifica procura. L'istanza di rescissione infatti ha carattere "personale", ripercuotendosi necessariamente sugli atti successivi che riguardano il soggetto condannato. Ciò non significa affatto che l'interessato possa presentare ricorso personale avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rescissione: è chiaro, infatti, che la disciplina cui si è fatto riferimento per ritenere necessaria la procura speciale non riguarda le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso in cassazione bensì la legittimazione all'impugnazione, così come chiarito da Cass. S.U., n. 8914/2017, cit.  Nell’ipotesi di ricorso presentato personalmente dall’interessato, la sottoscrizione del richiedente necessita di un’autenticazione da eseguirsi nelle forme previste dall’art. 583, comma 3, e dunque da parte di un notaio o di altra persona autorizzata ovvero anche dal difensore medesimo iscritto nell’albo degli avvocati cassazionisti.

Procedimento

L'istanza, una volta presentata, non può essere riqualificata di ufficio come incidente di esecuzione per la restituzione del termine per impugnare ex art. 175, comma 2 (Cass. I, n. 23426/2015). Tantomeno è possibile alcun tipo di conversione o sanatoria quando la richiesta medesima sia presentata in relazione a processo contumaciale definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della l. n. 67/2014, trattandosi di istituti che implicano presupposti e conseguenze giuridiche diversi (Cass. III, n. 19006/2015) ed essendo il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra né la restituzione nel termine (Cass. III, n. 33647/2022) né la richiesta di incidente di esecuzione (Cass. S.U., n. 15498/2021, cit.).

L'istanza, con allegazione dei documenti a sostegno — a pena di inammissibilità in conseguenza della stessa natura di impugnazione straordinaria — deve essere depositata nella cancelleria della Corte nel cui distretto ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza nel termine perentorio di trenta giorni rimanendo a carico di chi formuli tale richiesta l'onere di indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto, non potendo valere la mera allegazione di una data non precisa ed incerta, non verificabile in alcun modo e non suffragata da alcun dato di tipo oggettivo  (Cass. II, n. 7485/2018).

In dottrina si è rilevato come sarebbe stato preferibile, ai fini del computo del termine di trenta giorni, individuare come momento rilevante per il dies a quo la conoscenza del “provvedimento” irrevocabile di condanna o di applicazione della misura di sicurezza, piuttosto che del “procedimento”, posto che la conoscenza del secondo potrebbe derivare, in queste situazioni, necessariamente dalla conoscenza del primo (Quattrocolo, 97; Carvelli, 1041; Biscardi, 119).

La presentazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie, rimanendo inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata a mezzo fax o attraverso il servizio postale, atteso il principio di tassatività delle forme previste dalla legge per la presentazione delle impugnazioni e l'esplicita disciplina in proposito dettata dalla medesima disposizione in esame (Cass. I,n. 23426/2015; Cass. IV, n. 5983/2019).

Stante la riformulazione della norma in tema di formalità di presentazione, rimane che l'istanza di rescissione del giudicato possa essere presentata dal detenuto, a norma dell'art. 123, al direttore dell'istituto penitenziario presso cui si trova recluso come in precedenza riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte (Cass. III, n. 21984/2016).

La Corte di appello delibera in camera di consiglio e può disporre la sospensione della esecuzione della decisione impugnata (Cass. S.U., n. 36848/2014 aveva già evidenziato questa possibilità oggi esplicitata dal legislatore tramite il richiamo all'art. 635) ovvero applicare misura cautelare coercitiva di cui agli articoli da 281 a 284.

Sulla richiesta, la Corte di appello provvede ai sensi dell'art. 127. Proprio tale previsione rende legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata de plano, in quanto l'art. 629-bis rinvia all'art. 127, il cui comma 9 consente di provvedere «senza formalità di procedura» alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, sicché l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione (Cass. VI, n. 17836/2020).

Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato consegue la condanna della parte privata istante al pagamento delle spese processuali.

In caso di accoglimento, la Corte di appello revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per il nuovo giudizio, ferma restando l'inutilizzabilità dell'attività processuale svolta in absentia, la possibilità per l'imputato di richiedere riti alternativi (facoltà resa esplicita dal richiamo all'art. 489, comma 2), e di far valere eccezioni di competenza e nullità.

Disciplina transitoria

L'art. 89 d.lgs. n. 150/2022 ha apprestato un'opportuna disciplina transitoria in materia. Il comma 1 prevede l'applicazione dell'intero assetto normativo ante riforma in relazione a quei processi in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, nel caso in cui il giudice sia già intervenuto sulla costituzione delle parti, pronunciando ordinanza dichiarativa dell'assenza. In deroga a tale disposizione, il comma 2 stabilisce che, laddove, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado, sia stata già disposta la sospensione del processo ex art. 420-quater nella sua precedente formulazione e il prevenuto non sia stato ancora rintracciato, si applichi il nuovo art. 420-quater, con conseguente emanazione della sentenza di non doversi procedere.

Si è affermato che, nel caso si succedano nel tempo diverse discipline e non vi sia una specifica norma transitoria, per individuare la normativa applicabile occorre fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato “in assenza” è venuto a conoscenza del provvedimento e può, pertanto, esercitare il diritto all'impugnazione straordinaria (Cass. V, n. 15666/2021).

Casistica

Deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art. 629-bis, nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di effettuare la comunicazione di variazione a norma dell'art. 162, comma 1, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della vocatio in iudicium presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (Cass. II, n. 29660/2019;Cass. II, n. 14375/2021).

In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi la incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui l'imputato, eletto domicilio presso il proprio luogo di lavoro ove abbia ricevuto la notifica a mani proprie di atti del procedimento sino all'avviso ex art. 415-bis, si sia trasferito altrove senza comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, in quanto, essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare (Cass. II, n. 14375/2021). 

In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Cass. IV, n. 13236/2022, in fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale).

In tema di processo in assenza, la trasformazione di una nomina d'ufficio in fiduciaria, con conferma della elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e, in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che consentano di ritenere l'incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, legittima il giudizio in assenza (Cass. V, n. 44399/2022, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di assenza dell'imputato che, dopo essersi trasferito all'estero, non aveva mantenuto i contatti con il proprio difensore, che aveva partecipato a entrambi i giudizi di merito senza nulla eccepire in proposito).

In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Cass. III, n. 15124/2024).

L'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, infatti, va esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Cass. II, n. 34041/2020).

Bibliografia

Conti, Tonini, Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della sospensione e le nubi dell’assenza «consapevole», in Dir. pen. e proc. 2014, 509; Quattrocolo, Il contumace cede la scena processuale all’assente, mentre l’irreperibile l’abbandona, in penalecontemporaneo.it, 30 aprile 2014.

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