Codice Penale art. 339 bis - Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario 1 .Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario1. [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, l. 3 luglio 2017, n. 105. InquadramentoLa l. n. 105/2017, a completamento della tutela degli amministratori dagli atti intimidatori, attuata mediante le modifiche all'art. 338, ha introdotto tale aggravante per i reati “comuni” connessi, di norma, ad attività di resistenza, minaccia etc., laddove costituiscano una “vendetta” per non avere l'amministratore svolto la propria attività nel modo auspicato dal reo. La previsione “Salvo che il fatto costituisca più grave reato” sembra risolvere il dubbio sulla applicabilità della aggravante quando i reati in questione concorrano con il reato di cui all'art. 338 per il quale, diversamente da quelli di cui agli artt. 336 e 337, è prevista (come da modifica apportata dalla citata legge del 2017) la condotta ritorsiva (“a causa dell'avvenuto rilascio o adozione” del provvedimento). |