Codice di Procedura Penale art. 696 decies - Tutela dei terzi di buona fede 1

Giovanni Diotallevi

Tutela dei terzi di buona fede 1

1. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall'ordinamento interno.

Inquadramento

Secondo l’art. 696-decies i terzi di buona fede interessati dall’esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. In ogni caso ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall’ordinamento interno. 

L’esecuzione della rogatoria internazionale

 Una rogatoria internazionale richiesta all'Autorità giudiziaria italiana può essere impugnata esclusivamente attraverso l'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., limitatamente a questioni attinenti alle modalità attuative della rogatoria, previa verifica dei requisiti formali e sostanziali che rendono eseguibile il provvedimento. A tal fine vengono in rilievo il titolo esecutivo e la sua validità ed efficacia; non è possibile entrare nel merito del provvedimento (Cass. I, n. 51839/2014; Cass.  VI, n. 37496/2022). La disciplina è sostanzialmente analoga, per quanto riguarda l'impugnazione, per i provvedimenti relativi ai sequestri eseguiti in base ad una rogatoria (Cass. III, n. 28063/2011). La giurisprudenza ha invece affermato che nel caso di richiesta all'autorità giudiziaria straniera per l'esecuzione di un sequestro probatorio all'estero, la stessa deve ritenersi autonomamente impugnabile con richiesta di riesame, presupponendo un autonomo, implicito, provvedimento di sequestro posto in essere dall'Autorità giudiziaria italiana (Cass. S.U., n. 21420/2003; Cass., VI , n. n. 14413/2019

, Daniele, 2019). 

Gli strumenti di tutela dei terzi

 Con il d.lgs. del 15 febbraio 2016, n. 35, per l'implementazione della Decisione quadro  2003/577/GAI, 13 giugno 2002, relativa all'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (art. 11) è stato previsto l'esercizio dell'impugnazione secondo la disciplina prevista per le misure cautelari reali. L'impugnazione può essere basata esclusivamente su circostanze aventi ad oggetto soltanto gli atti esecutivi (Valentini, 39).

La Decisione quadro 2002/584/GAI in tema di MAE devolve invece ai singoli Stati membri l'adozione della disciplina in favore dei terzi, come è avvenuto con la l. n. 69/2005. Una disciplina analoga è stata adottata dalla Decisione quadro 2006/783/GAI in tema di confisca. Il d.lgs. del 7 agosto 2015, n. 137 prevede la possibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del terzo interessato, riconoscendo la specifica garanzia del vizio della violazione di legge in favore dell'interessato che non è stato messo in grado di partecipare al procedimento.

La Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato. Pur non costituendo uno strumento che si muove nell'ambito del “mutuo riconoscimento”, evidenzia la importanza di predisporre per i terzi strumenti di tutela del diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali. È stata recepita nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 202/2016.

Con riferimento al sequestro probatorio merita di essere ricordata la Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014, sull'ordine europeo di indagine penale, che dal 22 maggio 2017 ha sostituito la Decisione quadro 2003/577/GAI, ha riconosciuto l'obbligo per gli Stati interessati di assicurare agli atti d'indagine richiesti nell'OEI, i mezzi di impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo, fatte salve le ragioni di merito, azionabili esclusivamente davanti all'A.G. dello stato di emissione, con salvezza, tuttavia, delle garanzie relative ai diritti fondamentali. A seguito dell'emanazione del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 lo strumento processuale utilizzabile a livello interno è una opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine. Tale impugnazione non produce la sospensione dell'esecuzione dell'OEI e della trasmissione dei risultati dell'attività di indagine compiuta.

 In tema di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento di beni emesso dall'autorità di altro Stato dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, il giudizio di proporzionalità dei beni da vincolare rispetto al contenuto del provvedimento di congelamento esula dalle valutazioni demandate all'autorità dello Stato di esecuzione (Cass., VI, 47141/2023).

Nel caso in cui risulti emesso dall'Autorità giudiziaria straniera, ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, un provvedimento di "congelamento" che, in esito al riconoscimento del giudice italiano, sia stato eseguito nel territorio nazionale mediante sequestro per equivalente, la competenza a decidere sulla richiesta dall'indagato di sostituzione dei beni immobili vincolati con una somma di danaro non appartiene al giudice italiano, venendo in rilievo una questione riguardante non già la gestione dei beni sottoposti a "congelamento", rimessa ex art. 28 del citato Regolamento alla disciplina della legge dello Stato di esecuzione, ma, piuttosto, il contenuto dell'originario provvedimento, incidente, in quanto tale, sulla sua efficacia (Cass. II, n. 25283/2023).

Bibliografia

Valentini, I provvedimenti ablativi, in Processo penale e regole europee, Torino, 2017, 39

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