Legge - 25/02/1992 - n. 210 art. 1
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge 1234. 1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana5. 2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. 3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali 6. 4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie 7.
[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 1998, n. 27 (in Gazz. Uff. 4 marzo, n. 9), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 16 ottobre 2000, n. 423, (in Gazz. Uff., 18 ottobre, n. 43), ha ribadito l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B, a partire dall'anno 1983. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 107 (in Gazz. Uff., 2 maggio, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze previste dal presente comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre 2023, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV). [2] La Corte Costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2017, n. 268 (in Gazz. Uff., 20 dicembre 2017, n. 51), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale. [3] A norma dell’articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, l'indennizzo di cui al presente comma, spetta anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. [4] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno 2020, n. 118, (in Gazz. Uff., 24 giugno 2020, n. 26),ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A. [5] Comma inserito dall'articolo 20, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. [6] La Corte Costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 476 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 48), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 26 gennaio 2009, n. 28 (in Gazz. Uff., 11 febbraio, n. 6), ha ribadito l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue. [7] Per l’indennizzo di cui al presente articolo, vedi l’articolo 1, commi 1, 2 e 5 della legge 25 luglio 1997, n. 238. InquadramentoV. sub. art. 2 l. 25 febbraio 1992, n. 210. |