Codice di Procedura Penale art. 729 bis - Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere 1

Giovanni Diotallevi

Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere1

1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.

2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.

Inquadramento

Il nuovo art. 729-bis disciplina le modalità di acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere prevedendo che la relativa documentazione, trasmessa in modo spontaneo  dall'autorità di altro Stato, possa essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.  

Rispetto a tale documentazione l'autorità giudiziaria rimane vincolata al rispetto delle condizioni poste all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi dall'Autorità straniera.

 Con specifico riguardo alle informazioni relative ad atti compiuti all'estero dalla polizia straniera al di fuori dello strumento della rogatoria, ma acquisite direttamente dalla P.G. italiana nell'ambito di un rapporto di collaborazione transnazionale con la polizia che ha operato, è stato ritenuto che le stesse non siano equiparabili ad una informazione acquisita da informatori privati o da fonte confidenziale, e che pertanto ai fini della loro utilizzabilità, non trovi applicazione l'art. 203 c.p.p. (Cass. VI, n. 12387/2017-2018).

Bibliografia

De Amicis, Le forme e gli strumenti della cooperazione giudiziaria, in Kostoris (a cura di), Procedura penale europea, Milano, 2022, 330; Id., Lineamenti della riforma del libro XI del codice di procedura penale, in Dir. pen cont., 18 aprile 2019.   

 

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