Codice di Procedura Penale art. 729 bis - Acquisizione di atti e informazioni da autorita' straniere 1Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere1 1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero. 2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1. [1] Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. InquadramentoIl nuovo art. 729-bis disciplina le modalità di acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere prevedendo che la relativa documentazione, trasmessa in modo spontaneo dall’autorità di altro Stato, possa essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero. Rispetto a tale documentazione l’autorità giudiziaria rimane vincolata al rispetto delle condizioni poste all’utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi dall’Autorità straniera. Diotallevi Giovanni |