Codice di Procedura Penale art. 729 bis - Acquisizione di atti e informazioni da autorita' straniere 1

Giovanni Diotallevi

Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere1

1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.

2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.

Inquadramento

Il nuovo art. 729-bis disciplina le modalità di acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere prevedendo che la relativa documentazione, trasmessa in modo spontaneo  dall’autorità di altro Stato, possa essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.  

Rispetto a tale documentazione l’autorità giudiziaria rimane vincolata al rispetto delle condizioni poste all’utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi dall’Autorità straniera. Diotallevi Giovanni  

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