Codice di Procedura Penale art. 729 quater - Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva 1

Giovanni Diotallevi

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva1

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.

2. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione.

3. L'autorità giudiziaria e l'autorità straniera competente concordano le modalità della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza.

4. L'autorità giudiziaria richiede all'autorità straniera di identificare la persona da sentire o di cui è chiesta la partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio.

5. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto.

6. L'autorità giudiziaria può mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, ove necessario.

7. Nel verbale redatto dall'autorità giudiziaria procedente deve darsi atto che l'attività è stata compiuta mediante collegamento a distanza.

Inquadramento

L'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza nei casi previsti dagli accordi internazionali.

Perché possa tenersi l’udienza con queste modalità è necessario acquisire il consenso della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato. Trovano applicazione  le disposizioni di cui all’articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione.

Le modalità della citazione, dell’audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l’esame o la partecipazione all’udienza debbono essere concordate preventivamente dall’autorità giudiziaria italiana  con l’autorità straniera a partire dalla identificazione della persona da sentir o di cui è chiesta la partecipazione all’udienza. L’Autorità straniera deve comunicare al soggetto interessato i diritti che le vengono riconosciuti dall’ordinamento italiano compresi, se necessario, quelli relativi  alla traduzione e alla interpretazione. Per i testimoni e i periti l’informazione deve concernere l’esercizio della facoltà di astensione prevista dall’ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto.

Se necessario, i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza possono essere messi a disposizione dello Stato richiesto dall'Autorità giudiziaria italiana. Le operazioni compiute mediante collegamento a distanza devono trovare riscontro nel verbale redatto dall'Autorità procedente (in dottrina, v. Rivello, 2017, 7-8).

Bibliografia

Rivello, La disciplina della partecipazionea distanza al procedimento penale alla luce delle modifiche apportate dalla Riforma Orlando, Dir. pen. cont. 2017, 7-8

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