Codice di Procedura Penale art. 729 quater - Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva 1

Giovanni Diotallevi

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva1

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.

2. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione.

3. L'autorità giudiziaria e l'autorità straniera competente concordano le modalità della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza.

4. L'autorità giudiziaria richiede all'autorità straniera di identificare la persona da sentire o di cui è chiesta la partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio.

5. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto.

6. L'autorità giudiziaria può mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, ove necessario.

7. Nel verbale redatto dall'autorità giudiziaria procedente deve darsi atto che l'attività è stata compiuta mediante collegamento a distanza.

Inquadramento

L'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza nei casi previsti dagli accordi internazionali.

Perché possa tenersi l'udienza con queste modalità è necessario acquisire il consenso della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato. Trovano applicazione  le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione.

Ai fini della partecipazione al processo dell'imputato detenuto all'estero per espiazione di pena definitiva che, per tale ragione, non possa essere trasferito in Italia, è possibile, ai sensi dell'art. 205-ter disp. att. c.p.p., il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo ove si trova il detenuto. La Corte di cassazione ha affermato che il principio di specialità di cui all'art. 14 § 1 della Convenzione europea di estradizione, oggetto del ricorso dell'imputato, non è pertinente al caso di specie, in quanto le norme di riferimento prevedono che di esso debba tenersi conto solo allorquando sia avvenuta la consegna della persona allo Stato richiedente (Cass. II, n. 37881/2017).

Profili procedurali

Le modalità della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza debbono essere concordate preventivamente dall'autorità giudiziaria italiana con l'autorità straniera a partire dalla identificazione della persona da sentire o di cui è chiesta la partecipazione all'udienza. L'Autorità straniera deve comunicare al soggetto interessato i diritti che gli vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano compresi, se necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione. Per i testimoni e i periti l'informazione deve concernere l'esercizio della facoltà di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto. Se necessario, i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza possono essere messi a disposizione dello Stato richiesto dall'Autorità giudiziaria italiana. Le operazioni compiute mediante collegamento a distanza devono trovare riscontro nel verbale redatto dall'Autorità procedente (in dottrina, v. RIVELLO 2017, 7-8) È stato altresì sottolineato che non costituisce impedimento a comparire al dibattimento lo stato di detenzione all'estero dell'imputato, qualora sia assicurata la possibilità di partecipare all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana mediante collegamento in videoconferenza e lo stesso, anche con modalità informali, non vi abbia prestato il consenso o abbia rifiutato di assistervi, non dovendo, in tali casi, essere disposta la sospensione o il differimento dell'udienza ex art. 205-ter, comma 4, disp. att. c.p.p. In questo caso l'imputato aveva manifestato al giudice la rinuncia a partecipare alla prosecuzione dell'udienza, rimettendo la propria difesa al difensore di fiducia. (Cass., IV, n. 29866/2022).

 Demartis, 1170; Rivello, 2017, 7-8.

 Se necessario, i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza possono essere messi a disposizione dello Stato richiesto dall'Autorità giudiziaria italiana. Le operazioni compiute mediante collegamento a distanza devono trovare riscontro nel verbale redatto dall'Autorità procedente. 

Bibliografia

  Demartis, La partecipazione al processo dell'imputato detenuto all'estero: solo in videoconferenza? (Detenzione all'estero), in DPP, 2023, 1170; Rivello, La disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale alla luce delle modifiche apportate dalla Riforma Orlando, in Dir. pen. cont. 2017, 7-8.

 

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