Codice di Procedura Penale art. 729 quinquies - Squadre investigative comuni 1

Giovanni Diotallevi

Squadre investigative comuni 1

1. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono l'impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Nei rapporti con le autorità giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o più squadre investigative comuni è data comunicazione al Ministro della giustizia.

Inquadramento

L'art. 729-quinquies, introdotto ex d.lgs. n. 149/2017 concerne la regolamentazione dell'utilizzazione delle Squadre investigative comuni. La loro utilizzazione deve trovare l'aggancio normativo nelle convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero nelle disposizioni del diritto dell'Unione europea; solo a queste condizioni  il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge.

Nell'ipotesi in cui si instaurino rapporti con le autorità giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea può essere richiesta dal procuratore della Repubblica la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Vista la particolare composizione dell'organo investigativo, con la presenza di personale straniero, il Ministro della giustizia deve essere informato della sua costituzione.

L'attivazione della squadra investigativa comune è ristretta all'esecuzione di indagini relative a forme di criminalità organizzata e mafiosa, a reati con finalità di terrorismo o delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, oppure, al di fuori di questa ipotesi, ad indagini di particolare complessità da eseguirsi su territori di una pluralità di Stati, ovvero per assicurare il loro coordinamento.

L'attività della squadra l'art. 6 del d.lgs. n. 34/2016 prevede che il verbale degli atti irripetibili confluiscano nel fascicolo per il dibattimento sia che riguardino attività compiute sul territorio dello Stato, sia che siano relative ad interventi compiuti all'estero, ampliando l'applicabilità dell'art. 431 c.p.p. con riferimento a strumenti diversi dall'attività rogatoriale (De Amicis, 348).

 Agli atti ripetibili compiuti all'estero viene riconosciuta la medesima efficacia degli equivalenti atti regolati dalla legge processuale italiana, con riferimento all'ammissibilità e alla loro utilizzabilità. Al Procuratore della Repubblica competente è attribuita anche la possibilità di attivare un pool investigativo con la possibilità di operare anche al di fuori dell'Europa, previa comunicazione della costituzione del pool al Ministro della Giustizia.  La gestione del team potrà trovare la sua disciplina nell'accordo bilaterale stipulato tra le parti. Alle previsioni inserite nello stesso accordo deve essere ricondotta anche la disciplina dell'utilizzabilità degli atti compiuti dalla squadra.  Solo in assenza di un tale accordo tali atti troveranno la loro disciplina nei limiti previsti dalla legge italiana.

  In dottrina Marchetti, Art. 729-quinquies, 2023, 3020; Vasta, 2024).

Bibliografia

De Amicis, Le forme e gli strumenti della cooperazione giudiziaria, in Kostoris (a cura di), Procedura penale europea, Milano, 2022, 348; Marchetti, Art. 729-quinquies, 2023, 3020; Vasta, in Proc. pen. giustizia on line 2024, 1.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario