Codice di Procedura Penale art. 729 quinquies - Squadre investigative comuni 1Squadre investigative comuni 1 1. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono l'impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge. 2. Nei rapporti con le autorità giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o più squadre investigative comuni è data comunicazione al Ministro della giustizia. [1] Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. InquadramentoL'art. 729-quinquies, introdotto ex d.lgs. n. 149/2017 concerne la regolamentazione dell'utilizzazione delle Squadre investigative comuni. La loro utilizzazione deve trovare l'aggancio normativo nelle convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero nelle disposizioni del diritto dell'Unione europea; solo a queste condizioni il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge. Nell'ipotesi in cui si instaurino rapporti con le autorità giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea può essere richiesta dal procuratore della Repubblica la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Vista la particolare composizione dell'organo investigativo, con la presenza di personale straniero, il Ministro della giustizia deve essere informato della sua costituzione. |