Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione

Roberto Chieppa

Termini e forme speciali di notificazione

 

1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.

5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

Inquadramento

Il primo Titolo del Libro II si chiude con la sezione II dedicata alla abbreviazione, proroga e sospensione dei termini.

L'art. 52 riconosce carattere perentorio a tutti i termini assegnati dal giudice, salvo diversa indicazione da parte di quest'ultimo.

Viene recepito il sistema di computo dei termini fissato dall' art. 155 c.p.c. con la differenza consistente nel fatto che i termini a ritroso possono scadere nella giornata del sabato, senza alcuna anticipazione al giorno antecedente non festivo.

Il comma 2 dell'art. 52 è eterogeneo rispetto agli altri commi e disciplina una forma speciale di notificazione.

Natura dei termini

La dottrina utilizza una duplice classificazione dei termini: da un lato vengono considerati staticamente nel loro rapporto con l'atto processuale da compiersi e, sotto tale angolo visuale, si suddividono in dilatori, ordinatori e perentori; dall'altro lato vengono riguardati nel loro rapporto dinamico con lo svolgersi del processo e, in tal senso, si suddividono in acceleratori e dilatori. Solo la prima delle classificazioni è accolta dal legislatore, che si riferisce ai termini ordinatori e perentori nell' art. 152, comma 2, c.p.c., ed al termine dilatorio nell' art. 501 c.p.c., ove è qualificato tale l'arco temporale che deve decorrere, una volta effettuato il pignoramento, prima che possa chiedersi la vendita o l'assegnazione: è dunque dilatorio il termine prima del quale un determinato atto non può essere validamente compiuto. Viene anche distinto tra termini legali e giudiziali, gli uni direttamente previsti dalla legge, gli altri fissati dal giudice quando, beninteso, la legge gliene riconosce il potere, ex art. 152, comma 1, c.p.c. (Di Marzio, il quale menziona a parte i termini a carico del giudice, generalmente qualificati come ordinatori, la cui violazione non produce, in generale, alcun effetto sul valido svolgimento del processo).

Nel codice del processo amministrativo è esplicitata la natura perentoria di ogni termine assegnato dal giudice, salva diversa previsione.

Si tratta di una previsione diversa dall' art. 152 c.p.c., che prevede che i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente e che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Previsione in passato ritenuta applicabile anche al processo amministrativo: prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo dovevano ritenersi perentori solo i termini espressamente qualificati come tali dalla legge; quelli stabiliti dal giudice andavano considerati perentori solo nei casi consentiti dalla legge ex art. 152 c.p.c. (Cons. St. V, n. 6237/2011).

Computo dei termini

Per il computo dei termini, il Codice reitera in modo pressoché integrale la disciplina dell' art. 155 c.p.c., ma con specifica considerazione di quelli a ritroso e con esclusione, solo per questi ultimi, dell'equiparazione del sabato ai giorni festivi, diversamente da quanto previsto dal quinto comma della citata disposizione. L'equiparazione del sabato ai giorni festivi è stata peraltro esclusa anche nel Libro IV con riferimento a taluni procedimenti elettorali particolarmente accelerati (v. art 129, comma 10).

Si ricorda che l' art. 155 c.p.c. riguarda il computo dei termini e prevede che:

a) nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali;

b) per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune e i giorni festivi si computano nel termine;

c) se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;

d) la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (disposizione aggiunta dal comma 1 dell' art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263 con i limiti di applicabilità previsti dal comma 4 dello stesso articolo 2 — modificato dall' art. 39-quater, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni, con l. 23 febbraio 2006, n. 51 — e dal comma 3 dell'art. 58, l. 18 giugno 2009, n. 69. L'effetto era stato in origine limitato ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 e poi esteso anche ai procedimenti pendenti a tale data dall' art. 58, comma 3, della legge n. 69/2009);

e) resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Tale sistema di computo dei termini è quasi integralmente confermato dal Codice del processo amministrativo e una differenza è costituita appunto dalla non equiparazione del sabato ai giorni festivi per i termini che si calcolano a ritroso.

Ad esempio, per i termini per il deposito di memorie o documenti, che si calcolano a ritroso dalla data dell'udienza, la scadenza del termine nella giornata del sabato non determina che il termine scade il venerdì, restando la scadenza fissata il sabato e ciò si giustifica con il fatto che per i termini a ritroso il computo del sabato come festivo avrebbe ridotto, e non aumentato, il tempo a disposizione per i difensori delle parti.

La regola secondo la quale, al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, quest'ultimo è equiparato ai giorni festivi, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso, atteso che il cit. art. 52 comma 5, estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4, con la conseguenza che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì (Cons. St. V, n. 4454/2011; T.A.R. Campania, Napoli, 1 febbraio 2018 n. 710che afferma anche che l'equiparazione del sabato a giorno festivo, ai fini della proroga al giorno lavorativo successivo, non ha carattere generale ma è limitata al solo fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere il successivo lunedì ai relativi adempimenti e non si può quindi  applicare ai procedimenti amministrativi per i termini per il compimento di un atto procedimentale in scadenza di sabato; su questo ultimo punto, in senso contrario: Cons. St. VI, n. 4752/2012).

Tra l'analoga previsione contenuta nell' art. 155 c.p.c. e la norma in esame corre tuttavia una ulteriore differenza, poiché la prima si riferisce ai soli «atti processuali svolti fuori dell'udienza», mentre il c.p.a. si rivolge genericamente ad ogni «adempimento» senza distinguere tra quelli delle parti e quelli del giudice (Traina, 605).

La proroga dei termini che scadono nella giornata del sabato è diventata un principio di carattere generale e, infatti, nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è stato ritenuto applicabile il principio stabilito dall' art. 155, comma 5, c.p.c. e ripreso dall' art. 52, comma 5, c.p.a., secondo cui se un termine processuale scade nella giornata di sabato esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo (fattispecie relativa al termine per la notificazione del ricorso nel giudizio in via principale sulle leggi; Corte cost. n. 85/2012).

Sui termini per il deposito di memorie e documenti v. il commento all’art. 73.

Forme speciali di notificazione

La possibilità della autorizzazione da parte del Presidente della notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, va ora letta congiuntamente alle disposizioni che regolano il processo amministrativo telematico (vedi artt. 136 e disp. att.).

È stata rimessa all'Adunanza plenaria la questione di diritto relativa all'ammissibilità della notifica del ricorso introduttivo viaPec nel processo amministrativo, prima dell'entrata in vigore dell' art. 14, d.P.C.M. n. 40/2016, anche in difetto dell'apposita autorizzazione presidenziale prevista all' art. 52,comma 2, c.p.a. (Cons. St. III, n. 1322/2017).

L'adunanza plenaria si è da ultimo espressa nel senso di ritenere possibile la notificazione del ricorso instaurativo del processo amministrativo avvenuta per posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni che la regolano, anche prima dell'adozione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 ed indipendentemente dall'autorizzazione di cui al citato art. 52, comma 2, ciò in ragione della la natura di mezzo ordinario di notificazione riconosciuta alla notifica a mezzo PEC e la sua immediata operatività nell'ambito del processo amministrativo (Cons. St.Ad. plen., n. 6/2017).

L' art. 52, comma 2 richiama l'art. 151 c.p.c.

Al di là della precisa attribuzione al presidente del potere di autorizzare la notificazione laddove l' art. 153 c.p.c. parla genericamente del giudice, e della mancanza di prescrizioni circa le forme dell'autorizzazione (mentre il c.p.c. richiede il decreto stesso in calce all'atto), le uniche due varianti si colgono: a) nel fatto che, mentre l'art. 151 consente di applicare l'istituto a tutti gli atti, sia di parte che del giudice, la disposizione in esame menziona espressamente – quanto agli atti di parte – il solo ricorso, b) sembra sempre necessaria l'istanza di parte, essendo stato omesso nel testo la precisazione «anche d'ufficio» che compare nel c.p.c. (Traina, 604).

Bibliografia

Balena, Notificazione e comunicazione, in Dig. civ., XII, Torino, 1995; Di Marzio, Art. 152 c.p.c., in Di Marzo (a cura di) Codice di procedura civile, Milano, 2016; Grossi, Termini (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Traina, Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini, in Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2015, 604.

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