Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 71 - Fissazione dell'udienzaFissazione dell'udienza
1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. 2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo. 3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso. 4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza. 5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare. 6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza. Note operative
InquadramentoA differenza del processo civile, il processo amministrativo non è caratterizzato dal susseguirsi di udienze, finalizzate ciascuna ad una specifica attività difensiva, ma dopo l'eventuale fase cautelare (rito camerale), viene fissata l'udienza di discussione, in cui il ricorso viene deciso; in caso di esigenze istruttorie, viene pronunciata una ordinanza istruttoria, altrimenti il giudizio viene definito in una unica udienza, a seguito della quale è pubblicata la sentenza. Tale caratteristica di maggiore semplicità del giudizio ha consentito fino oggi che il processo amministrativo abbia mantenuto una forma «snella» in grado di consentire forti accelerazioni senza l'esigenza di seguire un determinato e stereotipato iter processuale. Il Codice ha lasciato inalterata tale caratteristica, pur potenziando l'effettività del contraddittorio in relazione allo svolgimento dell'udienza. L’art. 71 disciplina la fissazione dell’udienza e il termine per la richiesta di fissazione dell’udienza di discussione è ridotto ad un anno dal deposito o dalla cancellazione della causa dal ruolo in coerenza con la riduzione ad un anno del termine di perenzione. Sul divieto di cancellazione della causa dal ruolo, prima introdotto e poi eliminato, v. ora l’art. 73, comma 1-bis. Essendo ora proponibile il regolamento di competenza fino all’udienza di discussione, se la prova della proposizione è fornita entro il termine di quaranta giorni prima dell’udienza, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza; in ogni caso, la proposizione del regolamento di competenza non preclude la fissazione dell’udienza di discussione né la decisione del ricorso. Sul carattere dell’istituto come rimedio preventivo ai fini della domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo amministrativo v. il commento all’art. 71-bis. Modalità di fissazione dell'udienzaLa norma disciplina la fissazione dell’udienza di discussione, che deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso medesimo o dalla cancellazione della causa dal ruolo (sul divieto di cancellazione della causa dal ruolo, prima introdotto e poi eliminato, v. ora l’art. 73, comma 1-bis); il termine è stato ridotto ad un anno rispetto al regime previgente (art. 23 l. T.A.R.), come conseguenza della riduzione ad un anno del termine di perenzione, all’insegna della finalità acceleratoria che caratterizza il codice del processo amministrativo. L'istituto è espressione del principio per cui il processo amministrativo segue ad un impulso di parte, non solo nella fase iniziale di presentazione del ricorso, ma anche per determinarne il proseguimento (Pecchioli, 713). E’ stata esclusa la necessità di un'autonoma domanda di fissazione udienza in seguito alla proposizione di motivi aggiunti, propri o impropri (Cons. giust. amm. reg. Sicilia, n. 709/2022). Va rilevato come l'inserimento della decorrenza del termine anche dalla cancellazione della causa dal ruolo (operato dal Governo rispetto al testo proposto dalla Commissione speciale istituita presso il Consiglio di Stato) aveva determinato il primo riferimento normativo espresso alla cancellazione dal ruolo, che aveva costituito in precedenza un istituto utilizzato nella prassi, ma non previsto a livello normativo, tenuto conto che, una volta fissata l'udienza di discussione, non dovrebbe essere nella disponibilità delle parti una regressione del processo, salve le ipotesi di rinuncia o di dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Era stato affermato che la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 71 comma 1, dovesse essere sinteticamente motivata e che potesse essere indifferentemente disposta dal Collegio, assumendo in tal caso la forma dell'ordinanza, ovvero dal Presidente, assumendo in questa seconda ipotesi la forma del decreto quale contrarius actus rispetto al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza; (Cons. St. V, n. 1652/2014 , che aveva anche precisato che la cancellazione della causa dal ruolo non incide ex se, ove non reiterata, sulla sussistenza delle condizioni dell'azione, con particolare riguardo alla permanenza dell'interesse ad agire, presupponendo la persistenza della volontà, in capo all'interessato, di pervenire ad una, e sia pure futura, definizione della domanda giudiziale). Con il comma 1-bis dell’art. 73, introdotto dall’articolo 17, comma 7, lettera a) punto 2) del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, era stato previsto un divieto assoluto di cancellazione della causa dal ruolo al fine di evitare un utilizzo strumentale dell’istituto per posticipare la decisione della causa, ponendo così fine a una modalità di differire la decisione della causa che proprio il codice aveva formalmente riconosciuto. Il divieto assoluto di cancellazione della causa dal ruolo è stato rimeditato ed eliminato dall’art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in l. 29 giugno 2022, n. 79, che ha soppresso le parole « d’ufficio o» con la conseguenza che ora la cancellazione della causa dal ruolo è possibile d’ufficio, restando un divieto alla cancellazione su istanza di parte. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alla parte il diritto al rinvio della discussione del ricorso, atteso che la parte interessata ha solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice. E ciò, in quanto la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo revocarsi in dubbio che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, deve pur sempre ricordarsi che in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti (T.A.R. Emilia Romagna (Parma) I, 21 novembre 2017 n. 378, che richiama Cons. St.IV, n. 6414/2014). Una ipotesi di rinvio dell'udienza dovuto a gravi ragioni idonee a incidere sul diritto di difesa è stato codificato con la modifica dell'art. 81-bis disp. att. c.p.c., avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 465, l. 27 dicembre 2017, n. 205; il novellato art. 81-bis disp. att. c.p.c. stabilisce che «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonchè di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione». Tale disposizione, applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio di cui all'art. 39, comporta un obbligo di rinvio da parte del giudice con l'eccezione prevista nell'ultimo periodo per le cause per le quali è prevista una urgente trattazione, tra le quali rientrano le camere di consiglio relative alla decisione delle istanze cautelari (in presenza del documentato stato di gravidanza si deve ritenere che non sia possibile decidere nel merito il ricorso ai sensi dell'art. 60). La necessità di motivare la decisione di rinvio della causa e la limitazione del rinvio ad ipotesi eccezionali è stata introdotta dal comma 1-bis dell'art. 73, introdotto dall'articolo 17, comma 7, lettera a) punto 2) del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, con cui appunto è stato previsto che il rinvio può essere disposto solo in casi eccezionali, da riportare espressamente nel verbale di udienza o nel decreto presidenziale che dispone il rinvio fuori udienza. È stato anche inserito, al comma 2 della norma in esame, l'istituto dell'istanza di prelievo, con cui la parte può segnalare l'urgenza del ricorso (v. art. 71-bis) Ai sensi del combinato disposto degli art. 71 e 81 la presentazione dell'istanza di fissazione entro il primo anno di pendenza del ricorso è condizione indispensabile per evitare la perenzione, non essendo sufficiente a tale fine che nel corso dell'anno sia stato compiuto un qualunque atto del procedimento ( Cons. St. III, n. 3911/2013 e T.A.R. Campania (Napoli) IV, 16 maggio 2014 n. 2722). Ciò vale anche per le controversie soggette a rito abbreviato ex art. 119 ( T.A.R. Piemonte I, 22 novembre 2013 n. 1264). L'istanza di prelievo presentata successivamente al termine di un anno dal deposito del ricorso non è idonea ad evitare la perenzione del ricorso, essendo l'intervenuta perenzione patologia processuale a cui l'ordinamento annette assoluta prevalenza poiché mina ab imis il giudizio, privando il Giudice di ogni potestas decidendi et declarandi, anche di quella di dichiarare la mera improcedibilità dell'azione per asserita sopravvenuta carenza di interesse (T.A.R. Campania (Napoli) III, n. 1522/2016). Va segnalato anche che, ai sensi dell' art. 8 disp. att. c.p.a., la fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice. Inoltre, il presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalità dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonché in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado. V. anche la parte sul processo amministrativo telematico nel commento all’art. 136 e alle norme di attuazione. Modalità di presentazione dell'istanza di fissazioneL'istanza di fissazione va proposta con atto distinto dal ricorso. L'autonomia dell'atto di fissazione emerge dal tenore letterale del comma 1, che fa riferimento ad una «apposita istanza», da presentare dopo il deposito del ricorso. La necessità di una istanza autonoma e separata è confermata da lungo tempo in giurisprudenza, che ha ritenuto che un'istanza di discussione formulata nel ricorso non è idonea ad evitare la perenzione, ribadendo che la domanda di fissazione dell'udienza di discussione, necessaria per evitare la dichiarazione di perenzione del giudizio amministrativo, è quella da effettuarsi mediante apposita e separata istanza, che va provata mediante l'annotazione della domanda stessa nell'apposito registro o con la dichiarazione della sua ricezione da parte dell'ufficio (cfr. Cons.St. V, n. 5077/2014; Cons. St. IV, n. 3724/2009; Cons. St.Ad. plen., 28 settembre 1984, n. 19/1984). Il termine per la proposizione dell'istanza è soggetto alla sospensione feriale (Cons. Stato, 679/2010; T.A.R. Campania (Napoli), n. 1522/2016). La rinnovazione dell'istanza di fissazione del ricorso, dopo l'esecuzione di un provvedimento istruttorio, è necessaria nell'ipotesi in cui la precedente istanza abbia esaurito i suoi effetti, il che avviene sia quando l'udienza sia stata tenuta e sia stata emessa una decisione interlocutoria sia quando la causa sia stata cancellata dal ruolo e sia stata disposta una istruttoria con ordinanza presidenziale; pertanto, nel caso di ordinanza presidenziale emessa fuori del l'udienza e senza che sia stata disposta la cancellazione dal ruolo del ricorso, non possono considerarsi esauriti gli effetti della precedente istanza di fissazione dell'udienza e non inizia a decorrere il termine per la perenzione. Cons. giust. amm. Sicilia, 28 febbraio 1995, n. 77. Nel senso dell'onere di ripresentazione dell'istanza di fissazione dopo l'istruttoria anche nel giudizio avanti al Cons. StatoCons. St. V, n. 1211/2006. Ai fini della perenzione del ricorso, l'inerzia delle parti assume rilevanza soltanto nei casi in cui l'iniziativa processuale competa alle parti stesse e non anche quando il processo si trovi in una fase governata esclusivamente dall'impulso d'ufficio. Di conseguenza, la norma di cui all' art. 23 comma 6 l. Tar, va razionalmente interpretata nel senso che l'istanza di fissazione d'udienza debba essere rinnovata solo allorquando l'istanza originaria abbia esaurito i propri effetti e quindi l'udienza di trattazione sia stata comunque fissata. In concreto, il citato comma 6 trova applicazione tanto nell'ipotesi in cui l'udienza di trattazione sia stata tenuta ed in tale sede sia stata emessa una decisione collegiale interlocutoria, quanto nell'ipotesi in cui, dopo la fissazione dell'udienza, la causa sia stata cancellata dal ruolo e sia stata disposta istruttoria con ordinanza presidenziale (nella specie, l'ordinanza presidenziale istruttoria è stata emessa fuori udienza e senza che sia stata disposta la cancellazione dal ruolo del ricorso, con la conseguenza che non potevano considerarsi esauriti gli effetti della precedente istanza di fissazione dell'udienza e, quindi, non iniziava a decorrere il termine per la perenzione)Cons. St. IV, n. 4172/2005. Va dichiarata la perenzione del ricorso giurisdizionale per inutile decorso del termine biennale, decorrente dal deposito degli atti richiesti con sentenza istruttoria, senza che sia stata tempestivamente presentata una nuova istanza di fissazione d'udienza, non potendo quest'ultima esser desunta aliunde e, in particolare, dalla mera circostanza del deposito dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto quest'ultimo serve ad introdurre un procedimento incidentale, inserito in quello principale, ma autonomo e distinto, onde la richiesta di tutela cautelare non è idonea ad interrompere il termine di perenzione del giudizio principale ( Cons. St. V, n. 2701/2001; Cons. St. VI, n. 1561/1999). A seguito dell'entrata in vigore dell' art. 9 della l. 21 luglio 2000 n. 205, per dichiarare la perenzione, sia ultrabiennale che ultradecennale, è possibile utilizzare il procedimento mediante decreto monocratico del presidente della sezione o di un consigliere delegato, dovendosi ammettere altresì l'opposizione a tale decreto decisorio; il procedimento previsto dall' art. 9 della l. 205/2000 è applicabile anche al giudizio di appello. L'avvenuta presentazione della domanda di fissazione dell'udienza di discussione, necessaria per evitare la dichiarazione di perenzione del giudizio amministrativo, va provata mediante l'annotazione della domanda stessa nell'apposito registro o con la dichiarazione della sua ricezione da parte dell'ufficio ai sensi dell' art. 51 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, contenente il regolamento di procedura davanti al Cons. Stato, ovvero ancora con il timbro di deposito dell'Ufficio ( Cons. St.Ad. plen., n. 6/2004). Adozione e comunicazione del decretoLa norma prevede un termine dilatorio, prima del quale il decreto non può essere adottato, che coincide con il decorso del termine di costituzione delle parti (comma 3). Quindi, la comunicazione, a cura della segreteria, deve avvenire «almeno sessanta giorni» prima della data fissata per l'udienza (il termine è ridotto a 45 giorni, su accordo delle parti, se l'udienza è fissata a seguito di rinuncia alla domanda cautelare) (comma 5). L'avviso dell'udienza di discussione va comunicato esclusivamente alle parti che abbiano provveduto a costituirsi in giudizio e non anche a quelle altre che, nonostante siano state ritualmente notificate, non abbiano provveduto a munirsi di un procuratore; di conseguenza, non costituisce motivo di illegittimità del processo amministrativo la mancata comunicazione della fissazione della data di udienza di discussione alla parte non costituita. Ai sensi dell'art. 71 comma 5, il decreto di fissazione d'udienza deve essere notificato, a cura dell'ufficio di segreteria del Tribunale, solo al ricorrente e alle altre parti costituite e non anche a parti che non si sono costituite ( Cons. St. V, n. 3959/2014). Tale obbligo non sussiste allorquando il ricorso è definito con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, rispetto alla quale la comunicazione di segreteria, quand'anche intervenuta, non è adempimento obbligatorio e necessitato, onde le sue modalità non possono riverberare alcun effetto invalidante né sulla trattazione camerale né sul provvedimento emanato al suo esito ( Cons. St. IV, n. 2969/2014). Il difetto di notificazione alle parti costituite del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, come pure la mancata comunicazione alle parti dell'avviso di rinvio dell'udienza e il mancato rispetto del termine dilatorio previsto per la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, integrano tutti un vizio di procedura che comporta l'annullamento della sentenza e il rinvio del giudizio al tribunale che ha emanato la sentenza medesima. La violazione delle prescrizioni relative alla forma, al termine, al luogo o alla mancanza della comunicazioni di avviso della fissazione di udienza determina la nullità del decreto presidenziale (Pecchioli, 716) Ai sensi dell' art. 105 comma 1, c.p.a., va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, ove a cura dell'ufficio di segreteria la fissazione dell'udienza non sia stata comunicata al ricorrente e alle parti costituite, ai sensi dell' art. 71 comma 5 dello stesso c.p.a., almeno sessanta giorni prima della data fissata ( Cons. St. IV, n. 1501/2011). Nel caso in cui il giudizio venga rinviato d'ufficio a data fissa con dichiarazione fatta in pubblica udienza dal presidente del collegio, non occorre dare alle parti comunicazione della nuova udienza, stante l'onere delle parti di essere presenti all'udienza medesima. Il termine perentorio per il deposito dell'impugnazione incidentale di cui all'art. 96 comma 5, è posto soprattutto a tutela dell'interesse obiettivo alla più celere definizione del giudizio, in ragione della natura condizionata del mezzo d'impugnazione; in tale prospettiva, se il deposito tardivo dell'impugnazione incidentale ne determina l'inammissibilità, all'opposto il deposito che preceda il perfezionamento della notificazione alla parte che ha proposto l'impugnazione principale, quando questa sia incontestatamente intervenuta, non può implicare alcun effetto processuale preclusivo dell'esame dell'impugnazione incidentale, potendo semmai incidere solamente sulla fissazione dell'udienza di discussione, nel senso che il termine dilatorio ex art. 71 comma 5 c.p.a. (secondo il quale il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è comunicato sia al ricorrente che alle parti costituite «...almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata»), applicabile anche nel giudizio d'appello in virtù del rinvio interno di cui all'art. 38, non potrà non considerare la data della notificazione dell'impugnazione incidentale alla parte che ha impugnato in via principale ( Cons. St. IV, n. 6358/2012). Designazione del giudice relatoreLa norma prevede, al comma 6, che il presidente designa il relatore. Tale designazione deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data di udienza. Il potere previsto dalla legge in capo al presidente di designazione del giudice relatore non è pregiudicato dall'adozione da parte del Cpga di criteri per l'assegnazione, da parte dei presidenti di sezione dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, dei fascicoli di causa ai magistrati interni alle sezioni (T.A.R. Lazio (Roma) I, 17 novembre 2014, n. 11514). Rapporto tra fissazione dell'udienza e regolamento di competenzaLa pendenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza non impedisce la fissazione dell'udienza, né la decisione della causa, salvo che sia documentata dalla parte interessata la già avvenuta proposizione dell'istanza di regolamento entro il termine di cui all'art. 73, comma 1 (tuttavia, tale comma prevede diversi termini e rende incerto individuare quello di rinvio, che presumibilmente dovrebbe coincidere con il termine di quaranta giorni prima dell'udienza per produrre documenti). La dimostrazione della proposizione del regolamento di competenza non preclude in assoluto la decisione, ma determina che il giudice possa differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza. Ai sensi dell' art. 71 comma 4 del nuovo codice del processo amministrativo, la circostanza che sia stato proposto regolamento di competenza (e che quindi debba essere emessa sul punto una pronuncia da parte del Consiglio di Stato) non priva il tribunale del potere di decidere il merito del ricorso (ove si ritenga competente) (T.A.R. Lombardia (Brescia) I, 22 ottobre 2010, n. 4113). Fissazione di ufficio dell'udienzaIn alcuni casi non è necessaria la domanda di fissazione d'udienza. Si tratta dei casi in cui il Codice precisa che l'udienza deve essere fissata «d'ufficio» e, dunque: a) nel rito appalti ex art. 120, atteso che, ai sensi del comma 6, l'udienza di trattazione della causa deve essere fissata «d'ufficio» con assoluta priorità, anche se non è stata chiesta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato; b) in tutte le cause che sono decise in camera di consiglio e non in pubblica udienza, con l'unica eccezione delle camere di consiglio per la decisione sulla domanda cautelare. Infatti, ai sensi dell'art. 87, comma 3, la camera di consiglio deve essere fissata «d'ufficio» alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Tali cause sono: — il giudizio in materia di silenzio; — il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi; — i giudizi di ottemperanza; — i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio. Alle ipotesi sub a) e b), espressamente previste dal Codice, si aggiungono, in via interpretativa: c) i ricorsi proposti avverso l'atto di esclusione dalle competizioni elettorali ex art. 129 c.p.a., avendo il Codice espressamente previsto che l'udienza deve essere fissata nel termine di tre giorni dal deposito di ricorso, senza avvisi da parte della Segreteria e senza possibilità per le parti di chiedere il rinvio (comma 5); d) i ricorsi proposti avverso l'esito delle operazioni elettorali, sia perché il Codice ha previsto (artt. 130, comma 2, lett. a, e 131, comma 2) che l'udienza deve essere fissata dal 12 Presidente in via d'urgenza, sia perché il ricorso deve essere prima depositato in Segreteria e il presidente fissa con decreto l'udienza e poi ordina la notifica del gravame. Nelle ipotesi sub a), c) e d) è l'interesse pubblico a richiedere un'immediata definizione della causa, che prescinde dalla volontà del ricorrente. Nel senso appena descritto sono state diramate le «Istruzioni alle segreterie delle sezioni giurisdizionali del consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali riguardanti alcuni aspetti applicativi del codice del processo amministrativo». L'art. 71 comma 1 prevede l'istituto della cancellazione della causa dal ruolo solo in relazione agli affari da trattare in pubblica udienza, implicitamente escludendo la sua applicazione per le cause da trattare in camera di consiglio, in considerazione del fatto che le cause da trattare in camera di consiglio sono fissate d'ufficio nel rispetto dei termini, sollecitatori o a tutela delle esigenze di difesa, stabiliti dal codice; comunque, spetta al presidente del collegio dirigere l'udienza ed egli non è vincolato dalle richieste di rinvio o cancellazione dal ruolo, che possono essere disposti solo per gravi motivi, ferma restando la competenza decisoria del collegio, una volta che la causa sia stata trattenuta per la decisione ( Cons. St. V, n. 5465/2015). Gli avvisi di segreteriaLe «Istruzioni alle segreterie delle sezioni giurisdizionali del consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali riguardanti alcuni aspetti applicativi del codice del processo amministrativo» hanno chiarito in quali casi devono essere fatti gli avvisi di segretaria e quando possono essere omessi Sulla base delle menzionate istruzioni può essere fatta la seguente distinzione: a) Avvisi di fissazione di udienza. Il Codice (art. 71) dispone che il decreto di fissazione d'udienza sia comunicato a cura dell'ufficio di Segreteria, nel rito ordinario, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, al ricorrente e alle sole parti costituite in giudizio. Nel rito abbreviato e nel rito appalti tale termine è dimezzato (trenta giorni). Detto termine è ridotto a quarantacinque giorni nel rito ordinario e a ventitrè giorni nel rito abbreviato e nel rito appalti, su accordo delle parti, qualora l'udienza di merito sia fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare. Dunque, la Segreteria dovrà comunicare il decreto di fissazione: — nel rito ordinario, alla parte ricorrente e alle sole parti costituite in giudizio, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata; ovvero almeno quarantacinque giorni prima, su accordo delle parti, qualora l'udienza di merito sia fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare; 15 — nel rito abbreviato e nel rito appalti, alla parte ricorrente e alle sole parti costituite in giudizio, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata; ovvero, almeno ventitrè giorni prima, su accordo delle parti, qualora l'udienza di merito sia fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare. La Segreteria non è tenuta a comunicare l'avviso di fissazione di udienza: — alle parti non costituite (ivi inclusa l'amministrazione); — nei casi in cui la data di udienza sia stata fissata con ordinanza in camera di consiglio; — nei casi in cui in primo grado, nel rito abbreviato e nel rito appalti, la data di discussione del merito debba essere fissata alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte della Segreteria del T.A.R., dell'ordinanza di appello che abbia riformato l'ordinanza di primo grado di rigetto dell'istanza cautelare (artt. 119, comma 3, e 120, comma 3); — nel giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 129). b) Avvisi di fissazione di camera di consiglio. A seguito della fissazione della camera di consiglio: — la Segreteria del giudice d'appello è tenuta a dare avviso ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato, almeno dieci giorni prima, della camera di consiglio fissata per regolare la competenza, (art. 15, comma 6); — nei giudizi di ottemperanza, di accesso e in tema di silenzio la Segreteria è tenuta a comunicare l'avviso di fissazione di camera di consiglio: c) Altri avvisi. — nel rito abbreviato e nel rito appalti (artt. 119, comma 3, e 120, comma 3), nei casi di ordinanza di appello che riformi l'ordinanza che ha rigettato l'istanza cautelare, il Codice pone a carico della Segreteria del giudice di primo grado l'incombenza di avvisare le parti costituite circa la data di ricezione dell'ordinanza, tenuto conto che il codice in tali ipotesi dispone che la data di discussione del merito sia fissata alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della Segreteria del T.A.R.; — in tema di attività istruttoria le ordinanze che dispongono mezzi istruttori (verificazione, consulenza tecnica d'ufficio) sono trasmesse ai sensi dell'art. 33 del Codice, a cura della Segreteria, oltre che alle parti costituite (artt. 66,67 c.p.a.), all'organismo verificatore o al Ctu; — in tema di attività istruttoria presidenziale o collegiale (artt. 65 e 68 c.p.a.), in caso di assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è previsto che il segretario comunichi alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni. All'esito dell'istruttoria, il segretario deve comunicare alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta è stata eseguita e che i relativi atti sono depositati presso la Segreteria a loro disposizione; 16 — l'art. 46 tiene ferma l'incombenza, già posta a carico della Segreteria dalla normativa previgente, di comunicare alle parti costituite l'avvenuto deposito da parte dell'amministrazione intimata del provvedimento impugnato, nonché degli altri atti e dei documenti prodotti in giudizio in sede di costituzione (tratto dalle: Istruzioni alle segreterie delle sezioni giurisdizionali del consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali riguardanti alcuni aspetti applicativi del codice del processo amministrativo). Bibliografia
Ri. Chieppa, L’urgenza nei ricorsi al giudice amministrativo: elementi per l’effettività dei rimedi, in Giur. cost., 2023, fasc. 3; Federici, Alcune questioni relative alla domanda di fissazione di udienza, in Dir. proc. amm. 1985, 382; Gallo, Fissazione dell'udienza, in Quaranta-Lopilato (a cura di), Il processo amministrativo, Milano, 2011, 571; Pecchioli, Riunione, discussione e decisione dei ricorsi, in Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2015, 712; Pizza, In tema di rinnovo dell'istanza di fissazione dell'udienza, in Dir. proc. amm. 1999, 268. |