Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 111 - Sospensione della sentenzaSospensione della sentenza
1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione. 1 [1] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160. InquadramentoIn conformità alla legge di delega, viene disposto che, in caso di proposizione del ricorso per cassazione, le misure cautelari siano pronunciate dallo stesso Consiglio di Stato, che può appunto sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. La sospensione della sentenza impugnata con ricorso per cassazioneIn caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato, quest'ultimo resta competente per le misure cautelari. La regola è coerente con quella dell' art. 373 c.p.c., che prevede che il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. In passato erano stati avanzati dubbi sull'applicabilità al giudizio amministrativo dell' art. 373 c.p.c.. La giurisprudenza amministrativa aveva oscillato tra la tesi dell'applicabilità (Cons. St., V, n. 2463/2007) e quella dell'inapplicabilità (Cons. St. IV, ord. n. 15463/2006); Anche la Cassazione si era espressa per l'applicabilità (Cass.S.U., n. 4112/2007). Quindi, anche all'interno della giurisdizione ordinaria il potere di sospensione spetta non alla Cassazione, ma al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. L'art. 111 fa riferimento alla «eccezionale gravità ed urgenza» quale presupposto della sospensione, mentre l' art. 373 c.p.c. al «grave e irreparabile danno». Secondo la dottrina processualcivilistica, il pregiudizio grave è quello eccessivo in proporzione al beneficio per il creditore, mentre il requisito dell'irreparabilità può giovarsi delle ampie elaborazioni sull' art. 700, c.p.c., sebbene a volte si reputi necessaria un'interpretazione autonoma della nozione ai fini in discorso. In ogni caso, il giudice dovrà valutare, secondo l'interpretazione preferibile, non soltanto il pericolo che dall'esecuzione meramente provvisoria possa derivare, ma anche considerare la probabilità di accoglimento dell'impugnazione, in quanto in contrario non pare giustificarsi alcuna misura sospensiva (Nazzicone). L'art. 111 è stato modificato in sede di correttivi ( d.lgs. n. 195/2011 e d.lgs. n. 160/2012). Con le modifiche è stato specificato che l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza deve sempre essere previamente notificata alle altre parti, così da realizzare un immediato contraddittorio; nonché, con l'aggiunta dell'ultimo alinea, è stato chiarito che al procedimento si applicano le disposizioni del codice del processo amministrativo e non quelle del codice di rito civile, così prevenendo i dubbi che avrebbero potuto sorgere dato che l'articolo 111 disciplina un incidente sorto nell'ambito di un ricorso per cassazione. BibliografiaImpagnatiello, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile, Milano, 2010; Nazzicone, Art. 373 c.p.c., in Di Marzio (a cura di) Codice di procedura civile, Milano, 2016. Saitta, L'inibitoria delle decisioni del giudice amministrativo tra soggezione al codice di rito civile ed autonomia procedurale, in Foro amm.-Cons. Stato, 2007, 1154. |