Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 3 - Registrazioni in forma automatizzataRegistrazioni in forma automatizzata
1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile (1). 2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate. (1) Comma modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2017 InquadramentoL' art. 3, comma 1, disp. att. c.p.a. costituisce norma di chiusura rispetto a quanto disciplinato nei precedenti artt. 1 e 2 disp. att. c.p.a. in materia di registro di presentazione dei ricorsi nonché di registri particolari, stabilendo che tali registrazioni «possono» essere eseguite in forma automatizzata. Tale disposizione conferma, con riferimento al Codice, le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 52 dell'8 gennaio 1999 con cui è stata autorizzata — su istanza del Presidente del Consiglio di Stato formulata già nel 1993 — la tenuta in forma automatizzata dei registri al momento esistenti sia presso il Consiglio di Stato che presso i Tribunali Amministrativi Regionali. Tali forme di registrazioni informatizzate hanno già avuto da tempo positiva applicazione presso gli organi di giustizia amministrativa e vengono pertanto estese a tutti i registri previsti agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di attuazione. Seppure apparentemente non interessata dalle modifiche apportate dalla l. n. 197/2016, anche tale norma ricade nella previsione di cui all'art. 13, comma 2-ter, c.p.a. secondo cui, salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice del processo amministrativo e dalle relative norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel d.P.C.S. 28 luglio 2021. Ne deriva che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le registrazioni devono essere tenute in forma automatizzata, secondo quanto stabilito nel d.P.C.S. 28 luglio 2021 . Deve tuttavia osservarsi che detto d.P.C.S., pur nel fare espresso riferimento ai registri tenuti in forma automatizzata all'art. 4 (dove si da atto che il S.I.G.A. gestisce con modalità informatiche in ogni grado del giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale e la tenuta dei registri) e all'art. 2, comma 2 (dove si afferma che per le finalità del Pat si procede al trattamento dei dati con modalità informatiche automatiche, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali), e soprattutto all'art. 6 (secondo cui i registri di presentazione dei ricorsi e i registri particolari, di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni è l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonché secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'All. 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 ) non ne reca la relativa disciplina, per la quale dovrà quindi attendersi l'emanazione di ulteriore regolamentazione di dettaglio. L'art. 3, comma 2, disp. att. c.p.a. stabilisce invece la possibilità, per chi vi sia «interessato», di ottenere dichiarazioni scritte sulle registrazioni effettuate. Poiché la tenuta dei registri è di competenza del Segretariato Generale dell'ufficio giudiziario, è a questi che la richiesta va indirizzata. Per quanto attiene al concetto di «interessato», oltre alla definizione di cui all'art. 76 disp. att. c.p.a., va rilevato che la tenuta di tali registri costituisce trattamento dei dati personali rilevante ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali) a seguito dell'entrata in vigore del GDPR. Deve pertanto ritenersi interessato al rilascio di tali dichiarazioni – secondo la definizione contenuta nell'art. 14 dei “Considerando” al GDPR- qualsiasi soggetto, inteso come persona fisica (e non una persona giuridica, un ente o un'associazione, a cui le informazioni trattate dal registro si riferiscono. In merito alle stesse l'interessato potrà quindi esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR e, in particolare, potrà chiedere, oltre all'accesso agli stessi, anche la rettifica al titolare dei dati, qualora gli stessi non siano corretti ed aggiornati. È invece escluso che, in materia di trattamento di dati per ragioni di giustizia, l'interessato possa invocare il c.d. diritto all'oblio, certamente ipotizzabile invece con riferimento alla pubblicazione delle sentenze sul sito web ai sensi dell'art. 56 CAD, che come è noto avviene per ragioni non di giustizia ma di trasparenza delle decisioni del Giudice Amministrativo. BibliografiaChieppa, Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, Milano, 2012 |