Costituzione di parte civile per risarcimento del danno da stalkingInquadramentoCon la costituzione di parte civile nel procedimento penale la vittima di atti persecutori integranti stalking fa valere il proprio diritto al risarcimento dei danni, specie non patrimoniali derivanti dal fatto-reato. FormulaTRIBUNALE PENALE DI .... SEZIONE MONOCRATICA DOTT .... PROC. PENALE ....R.G.N.R. N ....R.G.G.I.P. C/ .... UDIENZA DEL .... ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE EX ART. 76 C.P.P. Il sottoscritto Avv. ...., del foro di ...., con studio in ...., via ...., nella qualità di difensore di fiducia della Sig.ra ...., nata a ...., il ...., residente in ...., via ...., persona offesa del reato di cui al procedimento penale numero ...., giusta nomina e procura speciale in calce al presente atto, NEI CONFRONTI DI il Sig. .... nato a ...., il ...., ivi residente in ...., via ...., imputato nel predetto procedimento per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., perché a seguito della cessazione del rapporto di fidanzamento con la Sig.ra ...., avvenuto in data ...., iniziava ad inviarle, a tutte le ore del giorno e della notte, numero .... messaggi di whatsapp sul suo numero telefonico, numero .... e-mail .... al suo indirizzo di posta elettronica, con contenuti a sfondo sessuale e minacciosi, la seguiva per strada e l'aspettava sotto il portone dove abitava. PREMESSO CHE La domanda è giustificata alla luce delle seguenti considerazioni: — l'imputato ha posto in essere per lungo tempo un comportamento tale da alterare la serenità e l'equilibrio psico-fisico della Sig.ra ...., in tal modo provocandole un turbamento interiore, tanto da modificarle le abitudini di vita; — i suddetti comportamenti tenuti dall'imputato si sono verificati nell'arco temporale, dalla data del .... a quella del ....; — l'inqualificabile condotta è documentata dai tabulati telefonici in uscita della sua utenza numero ...., ed in arrivo sul cellulare della vittima, nonché dalle stampe dei messaggi di posta elettronica in entrata dell'indirizzo e-mail della Sig.ra .... ; inoltre vi sono video girati con il telefonino della vittima che attestano i tanti inseguimenti posti in essere dal Sig. ...., oltre che i continui appostamenti sotto casa della Sig.ra ....; — tutte le suddette circostanze, che evidenziano in maniera inconfutabile un comportamento assillante e continuativo da parte del Sig. ...., sono state denunciate più volte all'Autorità Giudiziaria; — la condotta posta in essere dal Sig. ...., come sopra descritta, integra l'ipotesi delittuosa del reato di stalking, contemplata dal legislatore all' art. 612 bis c.p.,; — secondo la prevalente giurisprudenza integrano il reato di cui sopra tutte le condotte persecutorie, quali i comportamenti invadenti, di intromissione, con pretesa di controllo, minacciando costantemente la vittima con telefonate, messaggi, appostamenti, ossessivi pedinamenti, verso una persona e che interferiscono nella vita privata della stessa; — la Sig.ra .... a causa della condotta posta in essere dal Sig. .... vive un'alienazione forzata dalle relazioni sociali ed affettive, per timore di incontrare l'imputato; a tal proposito la stessa ha subito gravi danni morali consistenti in un gravissimo shock che l'ha profondamente turbata, incidendo di tal guisa sul suo benessere psicofisico e mentale nonché sulle relazioni sociali; — oltre ai danni morali, la Sig.ra .... ha subito danni patrimoniali. Invero, come si evince dalla documentazione in atti la stessa ha dovuto affrontare la spesa complessiva di Euro .... per farmaci e terapia psicologica di sostegno; Euro .... per dotare il suo appartamento di impianti di allarme e di video sorveglianza; Euro .... per il cambio di utenze telefoniche presso la sua abitazione; inoltre, la Sig.ra .... è stata costretta in data .... a licenziarsi dal posto di lavoro, perdendo un reddito mensile di Euro ...., per il timore di incontrare il Sig. ...., anch'esso impiegato presso lo stesso datore. Per tale ragione, la Sig.ra .... ad oggi ha dovuto rinunciare alla somma di Euro ...., pari a numero .... di mensilità dovute e non percepite dalla data di licenziamento alla presente costituzione. Tanto premesso, il sottoscritto difensore DICHIARA di costituirsi, come in effetti formalmente si costituisce, parte civile in nome e per conto della persona offesa e danneggiata Sig.ra ...., nata a ...., il ...., nei confronti del Sig. ...., nato a ...., il ...., al fine di sentirlo dichiarare, nel presente procedimento, responsabile del reato di cui al c.p. 612 ed ottenere l'integrale risarcimento di tutti i derivanti danni, patrimoniali e non patrimoniali, da determinarsi nella complessiva somma di Euro ...., ovvero a quanto ritenuto di giustizia. Oltre il rimborso delle spese legali. Luogo e data .... Firma Avv. .... ATTO DI CONFERIMENTO DI PROCURA SPECIALE EX ARTT. 100 E 122 C.P.P. La sottoscritta Sig.ra ...., nata a ...., il ...., e domiciliata ai fini del presente procedimento penale presso lo studio dell'Avv. ...., sito in .... alla via ...., in qualità di persona offesa e danneggiata dal reato come da Decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di .... Sezione Monocratica – Dott. .... (udienza dibattimentale fissata per il giorno ....) emesso, in data ...., dal Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...., Dott. ...., nei confronti del Sig. ...., nato a .... il ...., residente in ...., via ...., dichiara di nominare quale suo difensore e procuratore speciale l'Avv. .... del Foro di .... con studio in ...., via ...., affinché lo stesso, nel procedimento penale innanzi indicato, anche a mezzo di suoi sostituti all'uopo nominati, sia per le facoltà di difensore che per quelle di procuratore speciale, si costituisca parte civile nei confronti del predetto imputato e di ogni eventuale responsabile civile ad individuarsi, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del reato consumato dal succitato imputato. A tal fine, concede al nominato difensore e procuratore speciale tutte le facoltà previste dalla legge - nessuna esclusa - per l'espletamento del presente incarico, che col presente atto si dichiara altresì espressamente conferito per tutti i gradi eventuali del giudizio. Egli potrà pertanto fare richieste, indicare e citare testimoni, citare i responsabili civili, nominare consulenti tecnici, presentare conclusioni anche indicando e determinando il petitum, proporre ai sensi dell'art. 37 disp. att. c.p.p. le impugnazioni consentite in tutti i casi in cui vi sia interesse, chiedere e liquidare anche in via transattiva i danni, rilasciare quietanza, disporre dei diritti in contesa, revocare la costituzione di parte civile e fare quant'altro riterrà necessario o opportuno per il migliore adempimento del mandato, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del sottoscritto ed intendendosi sin da ora per valido e ratificato senza riserve il suo operato. Luogo e data .... Firma Sig.ra .... Firma Avv. .... CommentoNozione e fondamento Lo stalking, ipotesi di reato oggi contemplata dall'art. 612-bis c.p. (per effetto della introduzione avvenuta con il d.l. n. 11/2009 conv. con modif. in l. n. 38/2009), consiste in atti persecutori ripetuti nel tempo, atti ad ingenerare nella vittima uno stato d'ansia, o di paura, per l'incolumità propria, o dei propri cari, e - più in generale - una condizione di soggezione idonea a determinare nella vittima la scelta di cambiare abitudini di vita. Detti atti si traducono in comportamenti invadenti ed intrusivi nella sfera privata e/o professionale della vittima finalizzati ad ottenerne il controllo e tali da limitarne - e spesso annullarne - la libertà; le manifestazioni tipiche del reato di stalking sono rappresentate da pedinamenti, appostamenti, telefonate, invio di SMS, e-mail e messaggi su social network, molestie e minacce. Il discrimine rispetto alle singole fattispecie di reato nelle quali ognuna delle menzionate condotte potrebbe concretarsi (art. 612 c.p.: minaccia, art. 660 c.p.: molestia, art. 594 c.p.: ingiuria) è costituito dalla loro reiterazione, tale da inserirle in un più ampio contesto persecutorio, specificamente volto ad intimidire la vittima, ingenerando in lei ansia e paura (sul concetto di “reiterazione” vedi Cass. pen. III, n. 45648/2013 ove si precisa che sono sufficienti anche due soli episodi di minaccia e/o molestia, non essendo rilevante il loro numero, ma la forza intimidatrice che li caratterizza ed i loro effetti sulla vittima). Ulteriore elemento integrante il reato di stalking è proprio l'effetto che le indicate condotte persecutorie debbono provocare sulla vittima, che può essere rappresentato - alternativamente - dall'insorgere di un grave e perdurante stato di turbamento emotivo, ovvero del fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto, o di persona legata alla medesima da una relazione affettiva, ovvero ancora dalla necessità di questa di alterare le proprie abitudini di vita. Sul piano soggettivo, il reato di stalking presuppone il dolo dell'agente, che può essere anche generico, essendo sufficiente che questo sia consapevole dell'astratta idoneità delle sue condotte a produrre taluno degli effetti sopra descritti, senza che sia necessaria una sua rappresentazione anticipata del risultato finale. Inoltre, trattandosi di un reato di danno, il delitto in esame esige la sussistenza di un effettivo e concreto nesso causale tra gli atti persecutori posti in essere dallo stalker e i sopra citati effetti sulla vittima, con verifica da effettuarsi ex post (Cass. pen. V, n. 14391/2012). La fattispecie di reato è stata interessata da un inasprimento della risposta sanzionatoria ad opera della l. 19 luglio 2019 n. 69 (cd. “codice rosso”) . Giova evidenziare che la Consulta con la sentenza 11 giugno 2014, n. 172, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale prospettate dai giudici di merito in ordine al delitto di cui all'art. 612-bis c.p., sospettata di contrasto con l'art. 25 Cost. per violazione del canone della sufficiente determinatezza/tassatività della condotta e degli elementi costitutivi del reato, ha avuto modo di "oggettivizzare" tali elementi così da rendere certamente più rigoroso e garantista l'accertamento della responsabilità penale per tale delitto. Il Giudice delle Leggi, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale in materia di valutazione di sufficiente determinatezza delle fattispecie penali (da ultimo, Cass. n. 282/2010; cfr. anche le seguenti sentenze: Cass. n. 96/1981, Cass. n. 79/1982, Cass. n. 120/1963), ha indirizzato i giudici di merito all'interpretazione della nuova norma alla luce di quelle già esistenti, che contenevano elementi costituitivi simili o identici a quelli della disposizione in parola, così da consentire di connotare di maggior significato/pregnanza le espressioni utilizzate dal legislatore nell'art. 612-bis c.p. (cfr. artt. 612, 660, 610, 628, 629 c.p.). Il risarcimento del danno da stalking La vittima del reato di stalking può subire sia danni patrimoniali, che non patrimoniali: graverà sul danneggiato l'onere di provarne la natura, l'entità e la riconducibilità causale dei pregiudizi riportati alle condotte poste in essere dallo stalker, secondo lo schema generale di cui all'art. 2043 c.c. Con riferimento specifico ai danni patrimoniali emergenti, il danneggiato dovrà fornirne la prova per il tramite di produzioni documentali: si tratterà, ad esempio, delle spese affrontate dalla vittima per psicoterapia di sostegno e farmaci, assistenza legale, protezione domestica (impianti di allarme, videosorveglianza ...) e della persona (servizi di security. ..), variazione di domicilio (trasloco, acquisto di nuova abitazione, locazione ...) e utenze (telefoniche, fax, mail ...). Sub specie di lucro cessante, la vittima potrà, poi, dimostrare l'impossibilità di lavorare, e quindi produrre reddito, una minore capacità di guadagno, ovvero la sopravvenuta incapacità di amministrare il proprio patrimonio. In ordine, poi, ai danni non patrimoniali, laddove si tratti di lesioni medicalmente accertate, una volta depositata dal danneggiato la documentazione medica che attesti l'esistenza della patologia asseritamente derivante dal reato, competerà al CTU medico legale l'accertamento del nesso di causa nonché la quantificazione dell'invalidità; diversamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale diverso dal biologico, la vittima del reato dovrà dare prova dell'effettiva lesione di un suo interesse costituzionalmente garantito e della gravità dell'offesa arrecatavi, dimostrando che detta lesione sia meritevole di tutela risarcitoria (v. Cass. S.U., n. 26972/2008): invero, anche quando il fatto illecito integri gli estremi del reato, il danno non patrimoniale non può mai essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma va sempre debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici. All'uopo, il danneggiato potrà ricorrere ai normali mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, al fine di fondare il convincimento del giudice rispetto alla propria condizione di soggezione (si segnala che, secondo Cass. pen. V, n. 20993/2012, per alterazione delle proprie abitudini di vita, deve intendersi ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima dalla condotta persecutoria altrui - quali la utilizzazione di percorsi diversi rispetto a quelli usuali per i propri spostamenti; la modificazione degli orari per lo svolgimento di certe attività o la cessazione di attività abitualmente svolte; il distacco degli apparecchi telefonici negli orari notturni et similia -, finalizzato ad evitare l'ingerenza nella propria vita privata del molestatore). Gli elementi presuntivi a norma dell'art. 2729 c.c., dovranno essere gravi, precisi e concordanti (potendosi peraltro fondare la prova presuntiva, secondo la giurisprudenza, anche su un solo fatto noto purché grave e preciso e quindi tale da far presumere di per sé solo quello ignoto da provarsi). In un'ottica processuale completamente diversa rispetto a quella del processo penale (rivolto ad accertare la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio), com'è quella propria del giudizio civile (diretta invece ad accertare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore mediante i mezzi di prova propri del processo civile), l'idoneità o, più precisamente, l'attitudine di una determinata serie di condotte del danneggiante può indubbiamente contribuire a far presumere, in relazione alle circostanze del caso concreto, il prodursi dell'anzidetto stato d'ansia o di paura nel danneggiato. Al riguardo, giova evidenziare che il Trib. Alessandria (con sentenza 10 giugno 2019), relativamente alla liquidazione dei danni non patrimoniali conseguenti al delitto di atti persecutori realizzato da un uomo in danno della ex amante ha ancorato il risarcimento ad alcuni parametri necessariamente orientativi l'entità del danno, quali: a) la durata delle condotte persecutorie; b) l'intensità e la varietà delle condotte (appostamenti, moltissime telefonate, minaccia di divulgare foto intime al marito); c) le caratteristiche della vittima (sposata, con due figlie); d) la conferma solo generica dei testi del danno riportato dalla vittima; e) l'assenza di qualsivoglia perizia inerente il grave disagio psichico della vittima, disagio comunque ricavabile dalle nozioni di comune esperienza, liquidando la somma di 1000,00 per ciascun mese in cui si è protratta la condotta delittuosa, ovvero sette mesi ( sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente al delitto di atti persecutori, v., anche, Trib. Roma, 21 novembre 2013). Criteri di liquidazione ed aspetti processuali Per quanto riguarda i danni concretamente obbiettivabili e, come tali, suscettibili di valutazione medico legale, si potrà fare ricorso, ai fini della liquidazione, alle tabelle per la liquidazione non patrimoniale (anche in detto ambito, la Tabella milanese costituisce il punto di riferimento su base nazionale - v. tra le molte Cass. III, n. 28290/2011). Laddove, invece, il perturbamento patito dalla vittima non si risolva in una concreta diminuzione della sua integrità psico-fisica, dovrà procedersi ad una liquidazione puramente equitativa, ex art. 1226 c.c.: sarà, all'uopo, necessario che il danneggiato fornisca al giudicante quanti più elementi possibili per consentirgli di apprezzare il proprio patimento interiore e l'invasività degli atti subiti. La vittima del reato potrà esercitare l'azione civile in sede penale, mediante costituzione di parte civile, ex art. 76 c.p.p., chiedendo quindi in tale ambito il risarcimento dei danni patiti e dimostrandone natura ed entità: è bene rilevare che, sovente, in sede penale vengono riconosciuti soltanto acconti a titolo di provvisionale in favore della vittima, cosicché la liquidazione definitiva del danno viene demandata al Giudice civile. Il giudice civile, laddove non sia intervenuta una sentenza penale suscettibile di far stato ai fini civili ex artt. 651 e 652 c.p.p., investito della domanda di risarcimento del danno da reato, dovrà procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione. Il reato può essere accertato dal giudice civile incidenter tantum, con cognizione piena in merito alla sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che compongono la fattispecie criminosa e sulla base delle acquisizioni probatorie effettuate secondo le regole proprie del giudizio civile. Appare piuttosto evidente l'assoluta autonomia del giudizio civile, avente ad oggetto l'accertamento dell'illecito e la condanna del responsabile al risarcimento del danno che ne sia conseguito, rispetto al processo penale eventualmente originatosi dalla querela proposta dal danneggiato (ovvero promosso d'ufficio nei casi contemplati dal comma 4 dell'art. 612-bis c.p., salvo ovviamente che non sopravvenga una sentenza penale definitiva suscettibile di far stato fra le parti anche ai fini civili ex artt. 651 e 652 c.p.p.; nondimeno, la sussistenza del fatto-reato nel giudizio civile dev'essere pur sempre accertata secondo la legge penale, e cioè ai fini di valutare la sussistenza di tutti gli elementi che integrano la fattispecie criminosa secondo quest'ultima, ma sulla base dei mezzi di prova che sono propri del giudizio civile ed utilizzando i criteri di valutazione della prova tipici di quest'ultimo. Nel giudizio civile, inoltre, il danneggiato dal reato (a questi ed altri fini) potrà giovarsi anche di eventuali prove raccolte nel processo penale che fosse stato radicato per i medesimi fatti (ancorché non conclusosi o definito da una sentenza insuscettibile di far stato in sede civile), conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza civile, fondato sul principio giuridico dell'unità della giurisdizione, trattandosi invero di prove atipiche (in quanto non esplicitamente contemplate dall'ordinamento processuale civile), ciò nondimeno pienamente ammissibili nel giudizio civile (Cass. n. 2168/2013; Cass. n. 5009/2009). Rinviando alla formula su giudicato penale e risarcimento del danno per ogni ulteriore approfondimento sul punto, si evidenzia che la sentenza penale di condanna, pronunciata a seguito di dibattimento e divenuta irrevocabile, ha efficacia di giudicato anche in sede civile rispetto all'accertamento della sussistenza del fatto ed alla circostanza che l'imputato lo abbia commesso, ma la stessa non costituisce presupposto necessario per la proposizione della causa civile, posto che la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento non già in una sentenza di condanna penale, ma nella commissione di un fatto astrattamente previsto dalla legge come reato, come si desume dall'art. 2059 c.c. e dal suo coordinamento con gli artt. 189 e 198 c.p. Sul piano processuale, si evidenzia che il danneggiato, già con l'atto introduttivo del giudizio, dovrà dare evidenza di un contesto persecutorio preordinato che non si esaurisca nell'elenco dei singoli episodi occorsi, ma dia contezza del programma unitario perseguito dallo stalker (così v. Trib. Rovereto 23 dicembre 2008), mentre il convenuto sarà chiamato a contestare la prospettazione dei fatti offerta dalla vittima, la sussistenza di un effettivo nesso causale tra i pretesi danni e le sue condotte, nonché le specifiche voci di danno per cui venga preteso il risarcimento. Casistica Cass.pen. V, n. 37272/2022: in tema di atti persecutori, l'esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti dei figli, avvenuto, in caso di separazione o divorzio, con modalità che esorbitino dai limiti fissati dalla regolamentazione del giudice civile ex art. 337-ter c.p.c., in assenza di consenso dell'altro genitore, costituisce abuso del diritto non scriminato ai sensi dell'art. 51 c.p. La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la sussistenza di tale delitto in un caso nel quale l'imputato aveva tenuto una condotta ossessiva, reiteratamente molesta e intrusiva nella vita dei figli minori e, indirettamente, in quella dell'ex moglie, sua diretta interlocutrice, cui aveva creato un grave e perdurante stato d'ansia. Cass. pen. V, n. 30545/2021: la Corte di legittimità ratifica la qualificazione del danno subito dalla persona offesa, realizzata dai giudici di merito, come morale ed esistenziale rilevante sotto il peculiare aspetto del “genere” della persona offesa, «come enucleabile dalle fonti internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 11/04/2011, in relazione specificamente all'orientamento sessuale». Il caso trae origine dall'invio di messaggi dal contenuto ingiurioso e denigratorio alla persona offesa, evocativi delle tendenze sessuali di quest'ultima, scambiati poi tra vari amici, sino ad integrare minacce di morte. Sussiste, secondo i giudici, il danno morale per le sofferenze causate alla vittima dalla condotta ingiuriosa e volgare derivante dalle invettive subite proprio a causa del suo orientamento sessuale, mentre il danno esistenziale scaturisce dalle conseguenze pregiudizievoli subite nella sua dimensione lavorativa e sociale. La liquidazione del danno avviene su base equitativa, risultando ampiamente assolto l'onere motivazionale da parte del giudice di merito. Cass. pen. V, n. 34512/2020: la pubblicazione di post “canzonatori” su un profilo Facebook pubblico, senza l'indicazione dei nominativi delle persone “prese di mira” non integra gli estremi del reato di stalking, mancando il requisito della invasività inevitabile, tipica dei messaggi privati o delle telefonate. Secondo i Giudici la pubblicazione di siffatti "post" è legittima ove rientri nei limiti della legittima libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica. Cass. pen. III, n. 6384/2014: il notevole flusso telefonico dal contenuto minaccioso proveniente dall'ex coniuge ai danni dell'altro è sintomatico di una condotta assillante tale da ingenerare il menzionato stato psichico, apparendo tanto più rilevante in considerazione del fatto che l'art. 612-bis comma 2 c.p. prevede come aggravante proprio l'esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti: ben vero, l'esistenza di una pregressa relazione consente al soggetto, che mette in essere l'abuso ed il comportamento penalmente rilevante, di sfruttare gli elementi di conoscenza con la vittima che sono maturati nel corso della relazione, risultando così più efficace nella provocazione dell'evento lesivo rispetto ad un estraneo (così anche Trib. Roma, n. 23351/2013); Cass. pen. III, n. 45648/2013: la reciprocità di atti molesti tra vittima ed autore del reato non vale ad escludere in radice la possibilità della rilevanza penale delle condotte persecutorie ex art. 612-bis c.p., occorrendo verificare se, nell'ipotesi di reciprocità delle minacce, vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due soggetti, tale da consentire di qualificare le iniziative minacciose e moleste come atti aventi natura persecutoria, e le conseguenti reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa diretto a sopraffare la paura. In una simile ipotesi la Suprema Corte ha, infatti, escluso che sussistesse una situazione di effettiva reciprocità, sebbene ricorressero determinati episodi nei quali la vittima avrebbe affrontato l'imputato in modo aggressivo. Trib. Padova 15 febbraio 2013: ricorre il cd. stalking condominiale qualora dopo una prima serie di condotte qualificabili come mere azioni di molestia o disturbo a danno di condomini, integranti la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., le azioni persecutorie abbiano assunto le caratteristiche di quelle astrattamente previste dall'art. 612-bis c.p., poiché l'indagato ha volontariamente proseguito nella propria sistematica azione di molestia e disturbo, nonostante le numerose lamentele dei condomini e, per chi ha tentato di opporsi, è scattata la reazione minacciosa, diretta a questo o quel condomino, a volte a tutti indistintamente, comunque sempre con urla tali da farsi ben sentire da tutti, esternando, con assoluta sfrontatezza, il proprio programma criminoso, volto a intimidire e creare un clima di ansia e di paura, all'interno dell'edificio, nelle persone che vi abitano; Cass. pen. V, n. 25488/2011: anche i messaggi inviati tramite Facebook possono integrare il reato di stalking, posto che gli atti persecutori possono essere realizzati non solo con il telefono, o lettere anonime, ma utilizzando le nuove tecnologie e quindi tramite i social network, per posta elettronica, con la messaggistica istantanea e strumenti affini. Inoltre la vittima può essere perseguitata controllandone i movimenti tramite la rete (si parla al riguardo di cyberstalking); Trib. Milano 14 dicembre 2015: i figli di una donna deceduta a seguito dell'aggressione perpetrata in suo danno dal coniuge che aveva posto in essere una serie di atti persecutori nei suoi confronti agiscono nei confronti del padre iure hereditario ed iure proprio. La pretesa risarcitoria nel caso di specie aveva ad oggetto due voci di danno: quello patrimoniale derivante dall'esercizio pretestuoso di azioni legali poste in essere dal padre per impedire alla moglie di vendere un immobile ovvero danni «derivanti dal mantenimento dell'immobile attualmente abitato, dai costi sostenuti per i finanziamenti e prestiti ai quali la medesima si è vista costretta a ricorrere, oltre a tutte le voci di danno connesse e derivanti da ciò», nonché quello danno non patrimoniale, derivante da «una situazione di grave turbativa a danno della medesima attraverso la strumentalizzazione del diritto di visita dei figli». In ordine al danno patrimoniale, il Tribunale di Milano richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, «notoriamente rigorosa in punto di onere della prova a riguardo tanto quanto al danno emergente quanto al lucro cessante, anche in relazione a perdite di chances di vendita del cespite per effetto della condotta censurata. In particolare, si esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. III, n. 11533/2010). Il danno non patrimoniale, il quale viene qualificato dal Giudice come danno morale, non essendo stata allegata dalla parte convenuta l'esistenza di un danno biologico, risarcibile ex art. 2059 c.c., ossia nei limiti previsti dalla legge inclusa la legge penale quale è l'art. 612-bis c.p. e quantificato in base a determinazione equitativa, con il riferimento a dati di comune esperienza (in particolare, il giudice ha tenuto conto dell'odiosità della condotta lesiva nei confronti di una persona in posizione di debolezza, dell'intensità della condotta lesiva, della durata della condotta denunciata - protrattasi per oltre un anno - oltre alla rilevanza del clima di intimidazione creato nell'ambiente familiare dal comportamento dell'attore, dal peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare della convenuta, tenuto conto anche dell'importanza per la danneggiata di trasmettere serenità ai figli pur in un clima di ansia e di paura per la incolumità propria e degli stessi in presenza di scene non episodiche di grave violenza fisica oltre che psicologica e per l'impossibilità per la danneggiata di condividere il peso di questa responsabilità con il padre dei figli, autore della condotta). |