Codice di Procedura Penale art. 268 bis - [Deposito di verbali e registrazioni] 1[Deposito di verbali e registrazioni] 1 [1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova. 2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. 3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.] [1] L'art. 3, comma 1, lett. b) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha dapprima disposto l'inserimento del presente articolo. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, tale disposizione si applica «ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020» (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 1) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., disponendo che la disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020»; lo stesso art. 1, comma 1, n. 1) d.l. n. 161, cit., anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che la suddetta disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020 »). Il termine di applicabilità originariamente previsto dal suddetto art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., ovvero « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto », era stato già differito dall'art. 2 comma 1 d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, sostituendolo con il termine « dopo il 31 marzo 2019 », poi dall'art. 1, comma 1139, lett. a), n. 1), l. 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di bilancio 2019, sostituendolo con il termine « dopo il 31 luglio 2019 » e dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, sostituendolo con il termine « dopo il 31 dicembre 2019 ». Ma l'art. 2, comma 1, lett. q), d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto, da ultimo, l'abrogazione del presente articolo. A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit., conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, le disposizioni del citato articolo si applicano « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.». InquadramentoLe innovazioni della disciplina delle intercettazioni operate con il d.lgs. n. 216/2017 hanno comportato anche la totale riscrittura del procedimento che va dal momento del deposito del materiale intercettizio operato dalla polizia giudiziaria, che ha materialmente proceduto alle operazioni (art. 268), a quello dell’innesto delle garanzie difensive ai fini della successiva trascrizione. Tale riscrittura è stata svolta dal legislatore mantenendo l’impianto codicistico prima vigente sul quale sono stati, però, innestati i necessari adeguamenti dovuti alla creazione dell’archivio riservato presso l’ufficio del pubblico ministero, all’accesso presso lo stesso al fine di selezionare le conversazioni utili e/o irrilevanti ed alla successiva (e diversa) attività del giudice in merito alla trascrizione del materiale individuato “a fini di prova”. Deposito ed elenco del materiale intercettizio utileAl termine delle attività intercettizie l’onere di deposito ricade, in primo luogo, sulla polizia giudiziaria che ha materialmente dato luogo alle operazioni, – deposito che ha le cadenze dettate dall’art. 268, comma 4, e che può essere giustificatamente ritardato per le particolari ragioni (investigative) indicate nello stesso – e, quindi, sull’ufficio del pubblico ministero, il quale, a sua volta, potrà, con il necessario intervento del giudice ulteriormente postdatarlo. Così come la polizia giudiziaria, nel corso delle intercettazioni, ha il potere-dovere di non riportare nei verbali le conversazioni che ritiene irrilevanti ovvero che abbiano ad oggetto dati personali definiti sensibili dalla legge, il tutto sotto il controllo dell’ufficio del pubblico ministero, quest’ultimo, una volta che l’intero materiale intercettizio viene depositato (e custodito) presso l’archivio riservato (artt. 89 e 89-bis att.) dovrà provvedere a selezionare il materiale utile a fini probatori. Termine Il termine per il deposito del materiale custodito presso l'archivio riservato è, analogamente a quanto previsto in precedenza, di cinque giorni, termine che è soggetto al medesimo meccanismo (precedentemente vigente ex art. 268, comma 5, ora abrogato) della proroga concessa dal giudice. Così come nella disciplina antecedente al d.lgs. n. 216/2017 alcuna sanzione viene prevista dal legislatore in merito al non rispetto dei termini stabiliti dalla legge, attesa la mera valenza disciplinare ex art. 124 delle eventuali inosservanza degli stessi. Materiale utile Quella delineata dall'ultima parte del primo comma dell'art. 268-bis costituisce la vera novità, in materia di intercettazioni, introdotta con il d.lgs. n. 216/2017: si è stabilito, difatti, a valle di tutti gli oneri di deposito del materiale intercettizio, – incombenti prima in capo alla polizia giudiziaria e poi all'ufficio del pubblico ministero –, che venga svolto un accurato lavoro di selezione dello stesso “a fini di prova”. Tale lavoro di selezione è affidato all'ufficio del pubblico ministero ma, nella prassi, non è da escludere che venga delegato alla polizia giudiziaria non essendo ciò vietato dalla legge e la circostanza che quest'ultima possa avere necessità di un congruo termine trova legittimazione nella possibilità, concessa al pubblico ministero, di autorizzare il trattenimento del materiale (art. 268, quarto comma, ora novellato). L'ufficio del pubblico ministero, difatti, è posto nella duplice condizione di utilizzare la leva della proroga del termine sia postdatando gli oneri di deposito ricadenti sulla polizia giudiziaria (268, comma 4) che quelli in capo a se stesso, inoltrando al giudice la richiesta di ritardato deposito (art. 268-bis, comma 3) : entrambi gli oneri hanno, comunque, come termine finale (anch'esso non sanzionato processualmente) quello delle indagini preliminari. L'unico passo avanti svolto dalla nuova disciplina è quello che il materiale intercettizio non potrà, in forza del ritardato deposito ottenuto dal giudice, arrivare “tal quale” al momento dell'esercizio dell'azione penale, affidando, di conseguenza, alla prima occasione giurisdizionale – se non a quella dibattimentale (art. 493-bis c.p.p.) – la selezione del materiale utile e la sua relativa trascrizione. Elenco Quello della formazione dell'elenco “delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti”, e l'essere quest'ultimo finalizzato alla prova, costituiscono le due vere novità introdotte con il d.lgs. n. 216/2017. Il certosino lavoro di selezione potrebbe essere, nella prassi, nullificato da un uso massificato dell'indicazione, incapace cioè di provvedere alla cernita del materiale davvero rilevante e, quindi, rendendo vano il tentativo di arginare l'accesso alla sede giurisdizionale di tutto quanto è irrilevante ovvero attinente a dati personali definiti sensibili dalla legge (art. 268, comma-2 bis e 2-ter). Le garanzie ed i diritti difensivi
Profili generali Le intercettazioni, per evidenti ed ovvie ragioni, si svolgono nella segretezza ed è proprio in riferimento a quest'ultima, ed alla eccezionalità cui tale situazione deve far capo nell'ambito del processo, che la stessa può essere mantenuta per considerevoli periodi di tempo. Di contro, tutte le volte in cui tali ragioni non sono più sussistenti trovano piena espansione le garanzie ed i diritti difensivi, intendendosi per essi non solo quelli dei soggetti indagati ma anche quelli di tutti i soggetti, terzi estranei al procedimento, le cui comunicazioni siano state intercettate. Avviso del deposito Immediatamente dopo il deposito del materiale intercettizio, – salvo che l'ufficio del pubblico ministero abbia ottenuto dal giudice l'autorizzazione a ritardarlo sino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 268-bis, comma 3) -, le parti devono ricevere, a mezzo della segreteria dell'organo dell'accusa, espresso avviso. Nell'avviso di deposito si dà comunicazione delle facoltà attribuite alle parti, ed in particolare ai difensori, prima fra tutte quella di esaminare gli atti e l'elenco formato dall'ufficio del pubblico ministero. Accesso alle registrazioni Al fine di poter sviluppare appieno le proprie facoltà i difensori hanno, ovviamente, diritto di accedere all'archivio riservato istituito presso l'ufficio del pubblico ministero (art. 269, comma 1, novellato e 89-bis att.) ove è depositato l'intero materiale intercettizio. Va evidenziato che, presso quest'ultimo, è depositato anche il materiale che la polizia giudiziaria, con l'avallo dell'ufficio del pubblico ministero, ha ritenuto irrilevante ovvero riguardante dati personali definiti sensibili dalla legge: anche quest'ultimo può essere oggetto d'ascolto da parte dei difensori e poi posto a fondamento delle scelte da operare dinanzi al giudice in merito alla sua destinazione. Il ritardato deposito delle intercettazioni
Profili generali La disciplina dei termini prevista per il deposito del materiale di intercettazione si arricchisce di un'importante eccezione laddove il pubblico ministero abbia la necessità di mantenere riservate le risultanze in esso contenute. Tale facoltà concessa all’ufficio del pubblico ministero è rimasta intatta con il d.lgs. n. 216/2017 trasmigrando dall’originaria sede dell’art. 268 (comma 5) a quella novellata dell’art. 268-bis, comma 3, onde armonizzarla con la nuova sequenza procedimentale, ora prevista. La richiesta del pubblico ministero Tutte le volte in cui il pubblico ministero ritiene di dovere mantenere (ancora) riservato il materiale intercettizio, — una volta che le operazioni siano cessate e la polizia giudiziaria abbia già adempiuto al suo deposito —, dovrà chiedere al giudice un'espressa autorizzazione onde non dar luogo a quanto la legge gli impone (comma 2), e cioè di dare avviso alle parti interessate del deposito dello stesso al fine di consentire conoscenza ed esame.- Tale richiesta del pubblico ministero dovrà essere espressamente motivata riguardo al pregiudizio che le indagini subirebbero, — sia sotto il profilo investigativo che sotto quello di eventuali domande cautelari su cui mantenere l'effetto “sorpresa” —, dall'immediato disvelamento connesso al deposito. Proprio in relazione al pregiudizio che le eventuali domande cautelari potrebbero subire il legislatore ha adottato il meccanismo di “acquisizione anticipata” da parte dello stesso ufficio del pubblico ministero (art. 268-ter ), tanto da svincolarle dal segreto laddove acquisite al fascicolo di cui all'art. 373, comma 5 – (art. 269, comma 1-bis).una volta emesse l'ordinanza cautelare (art. 293, comma 3, novellato). La risposta del giudice Va da sé che la domanda del pubblico ministero può tanto essere accolta quanto rigettata da parte del giudice. Nel primo caso il giudice, — con apposito decreto motivato riguardo all'effettivo pregiudizio delle indagini —, concederà il ritardato deposito e, nello stesso tempo, ne stabilirà il periodo. Quest'ultimo potrà tanto estendersi fino al termine massimo, coincidente con quello della chiusura delle indagini preliminari, — la cui durata è strettamente connessa al tipo di condotte contestate —, quanto avere un intervallo più limitato, strettamente vincolato alla finalità pregiudizievole delle indagini valutata in concreto. Anche nell'eventualità che il giudice abbia concesso il ritardato deposito delle intercettazioni fino al termine delle indagini preliminari l'eventuale emissione di ordinanze applicative di misure cautelari personali determina, implicitamente, il venir meno del divieto di accesso delle parti interessate ad ottenerne visione, ascolto e copie in quanto con l'esecuzione delle stesse andranno depositati tutti gli atti posti a loro fondamento - (artt. 269, comma 1-bis, e 293, comma 3). Nel caso in cui il giudice neghi il ritardato deposito incombono sul pubblico ministero gli obblighi di avviso sopra menzionati. Un'eventuale “disobbedienza” del pubblico ministero sul punto non è processualmente sanzionata avendo unicamente rilievo disciplinare ex art. 124. Le novità introdotte dal d.l. n. 161/2019, conv. in l. n. 7/2020Con l’abrogazione procedura di trascrizione delle intercettazioni, da un lato ripristinando sostanzialmente la disciplina dell’art. 268 c.p.p. – in cui risulta riassunta l’intera normativa di riferimento – e dall’altro affidando le garanzie difensive alle forme ed i modi delle perizie. Anche relativamente al momento della scelta in cui dar luogo alle operazioni di trascrizioni si è privilegiato, come mero momento indicativo, quello della formazione del fascicolo del dibattimento sebbene la totale assenza di ogni sanzione processuale finisce per rendere l’intera disciplina affidata unicamente alle prassi applicative. |