Codice di Procedura Penale art. 268 ter - [Acquisizione al fascicolo delle indagini] 1[Acquisizione al fascicolo delle indagini] 1 [1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori. 3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni. 4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata trasmissione al giudice. 5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie. 6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.] [1] L'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha dapprima disposto l'inserimento del presente articolo. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, tale disposizione si applica «ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020» (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 1) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., disponendo che la disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020»; lo stesso art. 1, comma 1, n. 1) d.l. n. 161, cit., anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che la suddetta disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020 »). Il termine di applicabilità originariamente previsto dal suddetto art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., ovvero « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto », era stato già differito dall'art. 2, comma 1, d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, sostituendolo con il termine « dopo il 31 marzo 2019 », poi dall'art. 1, comma 1139, lett. a), n. 1), l. 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di bilancio 2019, sostituendolo con il termine « dopo il 31 luglio 2019 » e dall'art. 9, comma 2, lett. a), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, sostituendolo con il termine « dopo il 31 dicembre 2019 ». Ma l'art. 2, comma 1, lett. q), d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto, da ultimo, l'abrogazione del presente articolo. A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit., conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, le disposizioni del citato articolo si applicano « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.». InquadramentoIl comma 6 dell'art. 268 regolamentava, nel regime normativo antecedente alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 216/2017, la fase dell'acquisizione delle intercettazioni rilevanti al fascicolo delle indagini. Nella prassi la suddetta norma era in completa desuetudine atteso che molto spesso le parti non davano luogo ad alcuna selezione del materiale intercettizio utile alle loro prospettazioni per cui si accedeva alla successiva fase della trascrizione pressoché in blocco. A mezzo dell'introduzione della formazione degli elenchi delle conversazioni e/o comunicazioni “rilevanti a fini di prova” – (art. 268-bis ) – e del contestuale stralcio di quelle non utili o che attengono a dati personali definiti sensibili dalla legge il legislatore si propone di dare un maggior peso a tale importante momento procedimentale, sebbene non dotandolo di alcuna sanzione : alto, pertanto, è il rischio che, di fatto, - e tranne per alcuni casi che attirano l'attenzione dell'opinione pubblica – si continui con la medesima inerzia vigente in precedenza. L’acquisizione disposta dal pubblico ministero
Profili generali A fronte della regola generale, disciplinata dai commi 2, 3, 4. 5 e 6 dell'art. 268-ter, – secondo cui l'acquisizione delle intercettazioni rilevanti a fini di prova al fascicolo delle indagini avviene a mezzo dell'intervento del giudice -, ben può accadere, al fine di formulare una richiesta di applicazione di misura cautelare, che l'ufficio del pubblico ministero debba provvedere alla stessa tutte le volte in cui si determini “nel corso delle indagini preliminari per l'adozione di una misura cautelare”. Tale acquisizione, che non necessita di alcun provvedimento formale, - ben potendo, nella prassi, trovare legittimazione l'operare in sé -, comporta non solo che, in seguito, all'esecuzione “i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'art. 373, comma 5” non sono coperti da segreto (art. 269, comma 1-bis) ma anche che tutti i diritti difensivi scaturiscano, e si dispieghino, anticipatamente al momento immediatamente successivo all'esecuzione delle misure cautelari personali. Di pari passo al riconoscimento del potere di selezione attribuito al pubblico ministero va evidenziato che essendo le conversazioni e/o comunicazioni intercettate depositate preso l'archivio riservato resta fermo quello del giudice che procede, e dei suoi ausiliari, di accedere presso lo stesso per l'ascolto delle stesse, (art. 89 att.), tutte le volte che lo dovesse ritenere utile ai fini dell'emissione del provvedimento ex art. 292. Le norme collegate Nello statuire, in via eccezionale, il potere del pubblico ministero in materia di acquisizione al fascicolo delle indagini delle intercettazioni rilevanti, – in relazione alle quali può successivamente richiedere al giudice l'eliminazione (art. 268-ter, ultimo comma) –, il legislatore si è anche preoccupato di novellare anche le norme ad esso collegate. L'art. 291 riguarda, appunto, il procedimento applicativo delle misure cautelari) è stato, pertanto, integrato, nella parte in cui nell'indicare “gli elementi su cui la richiesta si fonda” richiede espressamente “i verbali di cui all'art. 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti” (comma 1) e, laddove necessario, che nella stessa, graficamente, siano “riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazione e conversazioni intercettate” – (comma 1-ter). Tale potere-dovere è staro declinato, di conseguenza, anche per il giudice statuendo per l'ordinanza emessa dallo stesso (art. 292 ) la riproduzione grafica solo dei brani essenziali delle intercettazioni e/o comunicazioni utili a fini di prova e la conseguente restituzione all'ufficio del pubblico ministero degli “atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettare ritenute…. non rilevanti o inutilizzabili”- (art. 92, comma 1-bis, att.). La ricaduta finale di tali innovazioni – tutte legate all'anticipazione dell'acquisizione operata dal pubblico ministero nel corso delle indagini laddove si determini per una richiesta di applicazione di misura cautelare – è che tra gli adempimenti successivi all'esecuzione della misura cautelare vi è quello di porre i difensori nella concreta possibilità di esaminare, ed avere copia, delle comunicazioni e conversazioni intercettate (art. 293, comma 3, novellato), ivi compreso il diritto “alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni”). Anche l'art. 422 – che riguarda l'attività di integrazione probatoria svolta dal giudice dell'udienza preliminare laddove la ritenga decisiva ai fini del proscioglimento dell'imputato – è stato innovato prevedendosi il potere di acquisire conversazioni e comunicazioni intercettate applicando, ove compatibili, “gli articoli 268-ter e 268-quater”. L’acquisizione a mezzo del giudice
Profili generali La sequenza procedimentale per l'acquisizione delle intercettazioni prevede che si addivenga ad essa a mezzo della richiesta del pubblico ministero al giudice. Tale fondamentale passaggio processuale, – rispetto alla disciplina previgente al d.lgs. n. 216/2017 –, trova ora nella necessaria preselezione operata dal pubblico ministero (art. 268-bis, comma 1), a mezzo della formazione dell'apposito elenco scritto, e sempre che nella prassi effettivamente ci si adeguerà al rispetto di tale sequenza, un'anticipazione di notevole semplificazione. Il punto debole di tali innovazioni è il medesimo della disciplina previgente : alcuna sanzione processuale è sancita per il non rispetto dei termini e per altre eventuali prassi distorte di acquisizione. Avvisi, termini e richieste delle parti Il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, - ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia stato ritardato (art. 268-bis, comma 3) fino alla scadenza del relativo termine sancito dal giudice – deve presentare “al giudice richiesta di acquisizione delle comunicazioni e conversazioni e dei flussi di comunicazione informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'art. 268-bis, comma 1” e di ciò, - cioè dell'inoltro della domanda – “ne dà contestualmente comunicazione ai difensori”. Le forme di notificazione ai difensori da parte del pubblico ministero sono quelle generali regolamentate dall'art. 152. Il legislatore affida ai difensori – entro i dieci giorni dalla ricezione dell'avviso sopra menzionato ovvero entro un termine non superiore ad altri dieci giorni concessi dal giudice “in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni” – il medesimo potere concesso al pubblico ministero, e cioè quello di integrare l'elenco formato da quest'ultimo con ulteriori intercettazioni ritenute “rilevanti a fini di prova”. Per esercitare tale potere i difensori hanno diritto all'ascolto ed all'esame del materiale intercettizio depositato presso l'archivio riservato (artt. 89 e 89-bis att.), accesso che non permette, però, loro di ottenerne copia. E' del tutto prevedibile che i termini stabiliti dal legislatore si rilevino del tutto incongrui e quel che assume importanza è non solo l'alto costo monetario che in questo modo si riverbera sugli imputati ma anche l'impraticabilità di poter, entro uno spazio temporale così limitato, concretamente esercitare il diritto di difesa. Il rimedio prestato a tale incongruità – quello cioè di potere sempre integrare le richieste fino alla decisione del giudice – finisce per divenire, nella sua genericità, ancor più dannoso in quanto si presta a molteplici letture, ed a prassi distorte. Con la medesima richiesta – che unitamente a quella del pubblico ministero ed agli atti allegati verrà trasmessa al giudice ed ivi depositata – i difensori possono inoltrare quella di eliminare il materia intercettizio individuato dall'art. 268, comma 2-bis (e cioè, “le comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge”), anche in questo caso – sebbene non esplicitamente detto – a mezzo di un apposito elenco scritto nel quale indicarle. Quando il materiale è depositato, nella sua interezza cartacea, presso la cancelleria del giudice lo stesso è da ritenersi a disposizione dei difensori che lo possono senz'altro visionare ma non possono estrarne copia. La controriforma del d.l. n. 161/2019, conv. in l. n.7/2020Il dimezzamento delle novità introdotte con il d.lgs. n. 216/2017 trova plastica rappresentazione nell'abrogazione dell'art. 268-ter c.p.p. (oltre che degli artt. 268-bis e 268 quater c.p.p.) tenuto conto che viene spazzato via non solo l'incrocio processuale che poteva determinarsi in materia di trascrizione, tra il deposito delle intercettazioni e l'emissione di ordinanze applicative di misure cautelari personale ma anche la specifica interlocuzione camerale dinanzi al giudice, in apposita udienza. Il sostanziale ripristino della antecedente disciplina dell'art. 268 c.p.p., – con gli accorgimenti dovuti alla creazione del registro riservato (art. 267, comma 5, novellato) e dell'archivio digitale (artt. 269, comma 1, novellato e 89-bis disp. att. c.p.p.) -, svincola la trascrizione da una procedura farraginosa e dispendiosa che, difficilmente, avrebbe potuto trovare pratica attuazione. |