Decreto legislativo - 31/12/1992 - n. 546 art. 78 - Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali 1 .

Salvatore Labruna

Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali1.

1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.

2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e non sono già state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla corte di giustizia tributaria di primo grado competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell'ente impositore s'intende definitivamente abbandonata.

[1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vedi l'articolo 130, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Vedi, anche, l'articolo 130, comma 3, del D.Lgs. 175/2024 medesimo.

Istruzioni ministeriali

L'art. 78 riguarda le controversie in materia di tributi locali già di competenza in primo grado delle Commissione comunali per i tributi locali ed, in secondo grado, della sezione speciale della giunta provinciale amministrativa.

Se alla data di insediamento delle nuove Commissioni tributarie le suddette controversie pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, proseguono in quella sede.

Laddove tali controversie alla data del 27 luglio 1989 — data della sentenza della Corte Costituzionale n. 451 che dichiarava incostituzionali le disposizioni relative alla composizione dei predetti organi — non erano state definite, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati al rapporto tributario in contestazione.

La riattivazione andrà effettuata, a cura dell'ente impositore, mediante la trasmissione degli atti e documenti inerenti la controversia alla competente Commissione tributaria provinciale entro il termine perentorio di mesi sei, decorrenti dalla data di insediamento delle nuove Commissioni, e cioè entro il 30 settembre 1996, dandone comunicazione al contribuente, tenuto a costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 22. La decorrenza del suddetto termine senza che la controversia sia stata riattivata comporterà pertanto l'abbandono definitivo di ogni pretesa tributaria da parte degli enti impositori relativamente alle controversie in questione (Circ. n. 98/E-II-3-1011 del 23 aprile 1996, Dir. AA.GG. e cont. trib. Contenzioso tributario — Nuova disciplina – Istruzioni).

Bibliografia

Baglione, Menchini, Miccinesi, Il nuovo processo tributario: commentario, Milano, 2004.

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