Decreto legislativo - 31/12/1992 - n. 546 art. 79 - Norme transitorie e finali 1 2 3 .1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e a quelli iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore4. 2. Nei giudizi davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado o regionale riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria5. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate6. 2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio7. 2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea8. [1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vedi l'articolo 130, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Vedi, anche, l'articolo 130, comma 3, del D.Lgs. 175/2024 medesimo. [2] Per le nuove disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vedi l'articolo 129 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. [3] Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera ee), numero 1), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220. Per l'applicazione vedi l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 220/2023 medesimo. [4] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge 31 agosto 2022, n. 130 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, lettera ee), numero 2), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220. Per l'applicazione vedi l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 220/2023 medesimo. [5] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge 31 agosto 2022, n. 130. [6] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera ee), numero 3), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220. Per l'applicazione vedi l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 220/2023 medesimo. [7] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera ee), numero 3), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220. Per l'applicazione vedi l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 220/2023 medesimo. [8] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera ee), numero 3), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220. Per l'applicazione vedi l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 220/2023 medesimo. InquadramentoL'articolo in esame reca norme di raccordo tra il vecchio e il nuovo rito. In particolare il comma 1 dispone che non opera il divieto di domande ed eccezioni nuove di cui all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché il divieto di disporre nuove prove in appello di cui all'art. 58, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per le controversie di secondo grado devolute alle nuove Commissioni tributarie regionali o iniziate innanzi alle stesse quando il relativo giudizio di primo grado è stato celebrato con il vecchio rito. In buona sostanza, il legislatore ha inteso non applicare il divieto dello ius novorum, proprio del nuovo rito, a quelle controversie che hanno già percorso un grado di giudizio sotto la previgente disciplina. Il successivo comma 2 conferisce al presidente di Sezione o al collegio la facoltà di valutare l'opportunità di disporre la regolarizzazione della costituzione della parte secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica prevista dall'art. 12 d.lgs. n. 546/1992. La regolarizzazione è disposta con decreto del presidente di Sezione; se invece è disposta dal collegio lo stesso provvede con ordinanza. I cennati provvedimenti saranno comunicati a cura delle segreterie alle parti che dovranno provvedere, osservando le modalità ed il termine in essi previsti, pena l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 546/1992 (Circ. n. 98/E-II-3-1011 del 23 aprile 1996 Dir. AA.GG. e cont. trib. Contenzioso tributario — Nuova disciplina — Istruzioni). BibliografiaBaglione, Menchini, Miccinesi, Il nuovo processo tributario: commentario, Milano, 2004. |