Decreto legislativo - 31/12/1992 - n. 546 art. 80 - Entrata in vigore.

Salvatore Labruna

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo grado e regionali 12.

 

[1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vedi l'articolo 130, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Vedi, anche, l'articolo 130, comma 3, del D.Lgs. 175/2024 medesimo.

Inquadramento

L'articolo in esame distingue il momento di entrata in vigore del provvedimento da quello di efficacia delle norme in esso contenute. Infatti mentre il comma 1 fissa l'entrata in vigore del provvedimento alla data del 15 gennaio 1993, il comma 2 ne dispone l'operatività alla data unica di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Si ricorda che, secondo il disposto dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 545/1992, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla l. 20 novembre 1995, n. 425, tale data è fissata al 1° aprile 1996. (Circ. n. 98/E-II-3-1011 del 23 aprile 1996 Dir. AA.GG.. Contenzioso tributario — Nuova disciplina — Istruzioni).

Bibliografia

Baglione, Menchini, Miccinesi, Il nuovo processo tributario: commentario, Milano, 2004.

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