Decreto ministeriale - 26/04/2012 - n. 60213 art. 3 - Gestore della posta elettronica certificata delle Commissioni tributarie

Aurelio Parente
Gabriele Carazza

Gestore della posta elettronica certificata delle Commissioni tributarie

Art. 3

1. Gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie si avvalgono del servizio di posta elettronica certificata fornito dalla Sogei, gestore incluso nell'elenco pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Inquadramento

L'articolo 3 del Decreto 26 aprile 2012 individua quale debba essere il Gestore di Posta Elettronica Certificata cui potranno rivolgersi le Segreterie delle CT per lo svolgimento delle Comunicazioni.

Sebbene gli Uffici di Segreteria delle CT svolgano una funzione paragonabile a quella delle Cancellerie del Tribunale risultano collocate nell'ambito organizzativo, non del Ministero della Giustizia, bensì del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Per tale ragione, ai fini della gestione dei servizi informatici, ivi compresa la Gestione dei servizi PEC, risulta ampiamente motivato e giustificato l'affidamento a SO.GE.I. Spa, che, come evidenziato dalle definizioni di cui all'art. 1 del presente Decreto, è appunto il partner tecnologico del MEF operante in maniera specifica nel settore ICT.

La norma svolge da ultimo un rinvio all'art. 14 comma 1 del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, Regolamento PEC in cui viene tratteggiato l'elenco pubblico dei Gestori PEC, ma soprattutto i requisiti essenziali per l'iscrizione ed il mantenimento in esso.

Natura giuridica e ratio legis

L'articolo si compone di due parti, la prima di natura prescrittiva in cui viene fissata in SO.GE.I. Spa l'identità del Gestore di PEC utilizzabile dalle Segreteria della CT, l'altra di natura descrittiva resa mediante la tecnica del rinvio al d.P.R. n. 68/2005 (Regolamento PEC) per richiamare la sussistenza in capo al Gestore prescelto, SO.GE.I., dei requisiti di legge per lo svolgimento di tale attività.

La scelta di un soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione potrebbe apparire peculiare e contraria al principio di autonomia, giacché l'art. 16 del d.P.R. n. 68/2005 consente alla P.A., in primo luogo, di svolgere in maniera diretta ed indipendente la gestione del servizio PEC e secondariamente, di avvalersi di soggetti pubblici o privati, aventi i requisiti di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 68/2005.

Tuttavia, dalla lettura coordinata dalla presente disposizione con il Preambolo, i pareri (in particolare del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e di DigitPA-in oggi AGID) e le fonti ivi indicate, emerge come siano state svolte con cura le valutazioni preliminari di fattibilità, anche sotto i profili economici ed organizzativi, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di efficienza, effettività ed economicità, retrostanti il Decreto stesso.

Pertanto, la gestione esternalizzata del servizio svolta da un soggetto, per di più facente parte del MEF essendone società in house, specializzato in ICT, è stata intesa come l'impiego più consono delle risorse disponibili rispetto a quanto avrebbe potuto realizzarsi attraverso una gestione in autonomia.

Individuazione del Gestore PEC: requisiti ed iscrizione nell'elenco di cui all'art. 14 d.P.R. n. 68/2005

L'articolo in commento fissa un aspetto rilevante in materia di Comunicazioni informatiche, in quanto opera un'esclusione dal novero delle possibilità, per le Segreterie di CT, di avvalersi di PEC gestite in maniera autonoma ed affida tale compito, da svolgersi nel rispetto del d.P.R. n. 68/2005 (Regolamento PEC) a SO.GE.I., società inclusa nell'elenco pubblico dei Gestori di PEC a norma dell'art. 14 del d.P.R. n. 68/2005.

In tale articolo, formalmente recante «elenco dei gestori di PEC» ma strutturato su tredici commi, viene in realtà disciplinata in maniera estensiva la materia, trattando non soltanto l'elenco e l'iter per l'inserimento, ma anche i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per poter positivamente svolgere istanza di iscrizione.

In dottrina (Ricuperati, PEC, Bussola) è stato osservato come il gestore della PEC debba avere specifici «requisiti patrimoniali, tecnici, organizzativi e di onorabilità», la cui particolare intensità risulta non di meno necessitata dall'importante e delicata funzione cui il gestore è chiamato ad adempiere, affinché vengano osservate le procedure tali da conferire alla trasmissione il valore legale previsto dall'art. 48 comma 3 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD).

Il primo requisito, di natura soggettiva, dettato dall'art. 14 comma 3 d.P.R. n. 68/2005, per il gestore è quello di essere alternativamente Pubblica Amministrazione oppure Persona Giuridica; in tale ultimo caso viene fissato l'obbligo di essere Società di Capitali con capitale sociale versato non inferiore ad un milione di Euro (requisito di carattere patrimoniale).

Il comma 4 dell'art. 14 d.P.R. n. 68/2005 impone altresì il possesso dei requisiti di onorabilità, così come richiesti ai soggetti di cui all'art. 26 d.l. n. 385/1993, ovvero coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche.

Il comma 5 opera sostanzialmente una maggiore specificazione del concetto di onorabilità e lo correlaziona alla sussistenza, ostativa, di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Penale; comporta, infatti, preclusioni dalle funzioni di rappresentanza, controllo ed amministrazione per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione o aventi riportato condanna non inferiore ad un anno con sentenza irrevocabile per reati contro Pubblica Amministrazione, informatici, contro pubblica fede, patrimonio, economia e tributari.

Il sesto comma individua ulteriori requisiti, in apparenza eterogenei ma riconducibili a criteri di buona prassi e di gestione, amministrativa ed organizzativa, qualificata, quali: affidabilità organizzativa e tecnica; impiego di personale qualificato dotato di conoscenze, esperienze e competenze specifiche nel settore tecnologico; rispetto delle norme del Regolamento; applicazione di procedure e metodi di gestione adeguati e consolidati; utilizzo della firma elettronica; adozione di misure per garantire integrità e sicurezza del servizio; impiego di servizi di emergenza tali da assicurare il completamento della trasmissione; deposito di dichiarazione di conformità del processo di erogazione del servizio; infine la previsione della stipula di una polizza assicurativa per copertura dei rischi di attività e danni causati a terzi si unisce al criterio patrimoniale per garantire un requisito di solvibilità da parte del Gestore.

La sussistenza di tutti i requisiti autorizza l'aspirante gestore a formulare istanza di iscrizione all'Elenco dei Gestori e laddove nel termine di giorni novanta, in seguito all'istruttoria da parte dell'Ente demandato (in normativa indicato come il CNIPA), non intervengano provvedimenti di reiezione, l'inclusione nell'elenco sarà da intendersi positivamente avvenuta.

Quanto all'Ente demandato di svolgere accertamenti sui soggetti aspiranti e di vigilare circa l'osservanza delle disposizioni e la tenuta dell'elenco, si precisa che il riferimento indicato in normativa, ovvero il Centro Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA) è da intendersi ad oggi un mero difetto di coordinamento di carattere testuale, poiché il CNIPA veniva sostituito nel 2009 da DigitPA (citato nel Preambolo del Decreto Ministeriale in commento) a sua volta dal 2012 confluito in AgID.

Bibliografia

Chindemi-Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis-Salvini (a cura di) Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013;.

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