Decreto ministeriale - 4/08/2015 - n. 88267 art. 6 - Notificazioni e comunicazioni (art. 5 del regolamento)

Aurelio Parente

Notificazioni e comunicazioni (art. 5 del regolamento)

 

1. Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10.

2. Le notificazioni eseguite a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario sono inoltrate all'UNEP tramite PEC, nel formato stabilito dal Decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011.

3. Le comunicazioni telematiche sono effettuate tramite PEC con le modalita' tecnico-operative stabilite nel Decreto direttoriale del 26 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2012, nonche' secondo quanto previsto dal sistema pubblico di connettivita' tra le pubbliche amministrazioni.

Inquadramento

I tre commi dell'articolo 6, che nel titolo esplicita fornire i dettagli tecnico-operativi per le notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 5 del Regolamento PTT (d.m. 23 dicembre 2013, n. 163), non introducono nuove disposizioni, ma costituiscono esplicitamente meri rinvii a quanto contenuto in altre norme o articoli; difatti possiamo rilevare come, ai fini dell'individuazione dei requisiti degli atti e documenti per le notifiche e comunicazioni a mezzo Posta Elettronica Certificata, si richiama al comma 1 il successivo art. 10, mentre al comma 2, per il formato delle notifiche eseguite a mezzo ufficiale giudiziario, il rinvio effettuato è al d.m. 21 febbraio 2011, n.44, ed, infine, al comma 3, per le modalità tecnico-operative di effettuazione delle comunicazioni telematiche, si opera un rinvio a quelle stabilite dal d.d. 26 aprile 2012, n. 60213, evidenziandone la centralità ed attualità.

Il contenuto dell'articolo va aggiornato necessariamente a quanto modificato nell'articolo 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che si occupa delle Comunicazioni e Notificazioni, a seguito della pubblicazione del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, il quale, con l'art. 9, comma 1, lettere g) ed h), ha, in particolare, abrogato il comma 1-bis dell'anzidetto art. 16 ed introdotto, di seguito ad esso, l'art. 16-bis, rubricato «Comunicazione e notificazioni per via telematica».

Il rinvio operato dal terzo comma al d.m. 26 aprile 2012 n. 60213 impone esplicitamente che le segreterie delle Commissioni tributarie, indipendentemente dalle modalità esso cartacee o telematiche di deposito utilizzate dal ricorrente, provvedano obbligatoriamente con la PEC per le comunicazioni processuali, in quanto tale decreto risulta già operativo dalla data di adozione, ma tutto il contenuto del testo in commento, anche alla luce delle intervenute richiamate modifiche, esplicita che nel Processo Tributario Telematico l'unica forma di comunicazione o notifica è quella a mezzo Posta Elettronica Certificata, salvo le eccezioni dei casi disciplinati espressamente dal secondo comma del novello art. 16-bis e dal quinto comma dell'anzidetto decreto del 2012.

Natura giuridica e ratio legis

L'articolo in commento è strutturato su tre commi ed è tratteggiato attraverso clausole di rinvio.

La norma del primo comma opera un richiamo ai requisiti di cui all'art. 10 ed impone il rispetto degli stessi per gli atti ed i documenti notificati via PEC.

Il secondo comma si compone di una norma di coordinamento ed una clausola di rinvio, individuando le modalità di trasmissione degli atti all'UNEP per la successiva notifica ed i formati da utilizzare per la trasmissione, richiamando a tal fine il d.m.21 febbraio 2011 n. 44.

Il terzo comma opera un rinvio, quanto alle comunicazioni telematiche, al d.m. 26 aprile 2012 ed al sistema di connettività tra PA.

La ratio della norma è quella di inquadrare le modalità di svolgimento delle comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC, stante la comprovata efficacia ed economicità dell'impiego di tale strumento.

Requisiti degli atti e documenti notificati

Il rinvio al successivo art. 10 riporta l'attenzione non solo al contenuto del medesimo, ma, soprattutto, a quanto prescritto dai commi da 8 a 10 del precedente articolo 5, in quanto il mancato rispetto dei requisiti di rinvio, a seconda di quali di essi non risultino presenti negli atti o documenti notificati con il messaggio di Posta Elettronica Certificata, comporta effetti differenziati, anche molto gravi nel momento successivo in cui gli stessi debbano essere depositati nel fascicolo informatico a mezzo del S.I.Gi.T. (per il dettaglio degli effetti si rinvia al commento all'art. 5, mentre i requisiti verranno trattati nel commento all'art. 10).

Per quanto alle notifiche eseguite a mezzo ufficiale giudiziario, si pone il problema del coordinamento tra i formati utilizzabili stabiliti nel citato decreto n. 44/2011 e quelli del presente decreto in commento; l'art. 12 del d.m. 44 esplicita, difatti, che i documenti informatici, oltre ad essere privi di elementi attivi, sono consentiti nei formati: .pdf; .rtf; .txt; .jpg; .gif; .tiff; .xml e, purché contenenti file nei formati precedenti, .eml, .msg, ed anche nei formati compressi .zip; .rar; .arj.

Il problema di compatibilità tocca espressamente i file .rtf; .txt, .zip; .rar; .arj., in quanto né l'art. 10 del decreto in esame e né l'art. 53 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), cui rinvia il precedente art. 5, ammettono tali formati, i quali, pertanto, ove fossero presenti nei documenti notificati, li ricondurrebbero alle casistiche per le quali, se trasmessi successivamente al S.I.Gi.T. per l'acquisizione al fascicolo informatico, quest'ultimo, oltre a non garantirne la identificabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità, non ne assicurerà neanche la registrazione; pertanto, anche se non esplicitamente dichiarato, in tale condizione estrema il documento trasmesso non verrà neanche gestito dal sistema e non risulterà presente nel fascicolo informatico d'ufficio. Dovrà, quindi, essere cura del soggetto che predisponga la notifica da eseguire a mezzo dell'ufficiale giudiziario di evitare l'utilizzo di documenti informatici redatti con gli anzidetti formati, limitandosi, se possibile, a rimanere strettamente in quelli di cui al successivo art. 10, in maniera tale da assicurare per il prosieguo processuale la presenza di tutte le garanzie fornite dal S.I.Gi.T.

Modalità di effettuazione delle comunicazioni telematiche

Il d.m. 26 aprile 2012, cui rinvia il terzo comma, tratta in dettaglio la modalità operativa di funzionamento delle Comunicazioni per via telematica di Segreteria di cui all'art. 16 comma 1 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fissando le regole tecniche per la fruizione nel Processo Tributario della Posta Elettronica Certificata (PEC).

Con l'adozione di detto decreto si è dinanzi al primo approccio all'impiego di strumenti telematici nell'ambito del Processo Tributario per lo svolgimento di adempimenti di Segreteria da svolgersi verso soggetti esterni rispetto alle Corte di giustizia tributaria e tale momento è stato evidenziato in dottrina (ChindemiParente, 10, 11; SACCHETTO, PEC, notifica del ricorso/appello e comunicazioni delle Segreterie (PTT), PTT su ilprocessotelematico.it, 2016) come uno dei passaggi salienti e di maggiore rilevanza, prodromici alla successiva introduzione delle procedure informatizzate che hanno consentito l'impiego estensivo degli strumenti informatici e telematici in ambito del Processo Tributario, culminata da ultimo nella realizzazione del Processo Tributario Telematico (PTT).

Il richiamo a quali comunicazioni di segreteria si faccia riferimento deve, tuttavia, essere svolto in maniera dinamica e non statica, poiché il citato art. 16 comma 1-bis del d.lgs. n. 546/1992 è stato oggetto di plurimi interventi e da ultimo abrogato: introdotto con l'art 37 comma 28 lettera a) del d.l. n. 233/2006 veniva ampliato e modificato dall'art. 39 comma 8 lettera a) numero 1 del d.l. n. 98/2011 e da ultimo abrogato dall'art. 9 comma 1 lettere g) ed h) del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156.

A far data dal 1° gennaio 2016, la normativa cui occorre far riferimento, ai fini del rinvio operato dall'articolo in commento, risulta essere, quindi, il novellato art. 16-bisdel d.lgs. n. 546/1992, di portata maggiore rispetto al testo previgente, il cui testo riprende integralmente l'abrogato comma 1-bis, relativo alla possibilità di effettuare le comunicazioni e notifiche telematiche mediante l'impiego della PEC o dei sistemi di cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni, in osservanza del d.lgs. n. 82/2005 (CAD).

La seconda parte del terzo comma dell'art. 6 in commento, come parallelamente anche di quella dell'art. 16-bis, introduce una ulteriore facoltà all'utilizzo della PEC per le comunicazioni che avvengano tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni, precisando che in tal caso esse possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 76 del d.lgs. n. 82 del 2005, mediante i sistemi di cooperazione applicativa, intendendo che lo scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) può validamente avvenire per mezzo dei sistemi di posta elettronica istituzionale delle singole amministrazioni invianti e riceventi.

In effetti il ricorso al SPC non è l'unica alternativa possibile, almeno potenzialmente, atteso che la definizione di indirizzo di posta elettronica certificata data nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 è stata integrata, a decorrere dal 14 settembre 2016 a seguito del disposto dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, ai sensi dell'art. 66, comma 1, del medesimo decreto, con quella di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, (del medesimo decreto n. 82/2005) e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea, ossia corrispondente ai requisiti di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, anche detto «Regolamento eIDAS».

Bibliografia

Chindemi - Parente, Guida pratica al Processo Tributario Telematico, Milano, 2016; Melis-Salvini (a cura di), Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013.

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