Decreto legislativo - 19/06/1997 - n. 218 art. 1 - Definizione degli accertamenti.

Fabio Antezza

Definizione degli accertamenti.

1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati [non dipendente da un precedente accertamento,] possono essere definiti con adesione del contribuente (A)1.

2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale [e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale,] può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti 2.

2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo 3.

 

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(A) Per l'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati di cui al presente comma, vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 marzo 2025, n. 14/E.

Inquadramento

Vedi sub art. 3

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