Decreto legislativo - 19/06/1997 - n. 218 art. 5 - Avvio del procedimento.Avvio del procedimento. 1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati 1: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti [in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis]2; d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c) 3 (A). 1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'4. 1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata5. 1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6026. 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6337. [2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.] 8 [3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.] 9 3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario10.
--------------- (A) In riferimento al presente articolo vedi: (A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Agenzia delle Entrate 31 luglio 2013, n. 24/E. [1] Alinea sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Per l'applicazione vedi l'articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 13/2024 citato. [2] Lettera inserita dall'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 637, lettera c), numero 1.1), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. [3] Lettera inserita dall'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Per l'applicazione vedi l'articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 13/2024 citato. [4] Comma inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 637, lettera c), numero 1.2), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'applicazione del presente comma vedi il comma 638 del medesimo articolo 1. A norma dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 2015, n. 187, i soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, le disposizioni di cui al presente comma, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016. [5] Comma inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 637, lettera c), numero 1.2), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'applicazione del presente comma vedi il comma 638 del medesimo articolo 1. A norma dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 2015, n. 187, i soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, le disposizioni di cui al presente comma, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016. [6] Comma inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 637, lettera c), numero 1.2), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'applicazione del presente comma vedi il comma 638 del medesimo articolo 1. A norma dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 2015, n. 187, i soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, le disposizioni di cui al presente comma, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016. [7] Comma inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 637, lettera c), numero 1.2), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'applicazione del presente comma vedi il comma 638 del medesimo articolo 1. A norma dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 2015, n. 187, i soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, le disposizioni di cui al presente comma, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016. [8] Comma abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185. [9] Comma abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185. [10] Comma aggiunto dall'articolo 4-octies, comma 1, lettera a), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 4-octies, comma 2 del D.L. 34/2019 medesimo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
InquadramentoVedi sub art. 9-bis |