Decreto legislativo - 19/06/1997 - n. 218 art. 7 - Atto di accertamento con adesione.

Fabio Antezza

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni [, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro] 1 (A).

1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-quater; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili 23.

1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero 4.

 

(A) In riferimento al presente comma, vedi: Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 febbraio 2011, n. 13/E.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, a decorrere dal 1° gennaio 2016, come indicato nel comma 5 del medesimo articolo, e successivamente modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs 12 giugno 2025, n. 81.

[3] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'articolo 149, comma 1, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Inquadramento

Vedi sub art. 9-bis

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