Decreto legislativo - 19/06/1997 - n. 218 art. 10 - Competenza degli uffici.


Competenza degli uffici12.

1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate.

2. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, è competente l'ufficio del registro.

[1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'articolo 367, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

[2]  Per le nuove disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'articolo 356, del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

Inquadramento

Vedi sub art. 13.

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