Decreto legislativo - 19/06/1997 - n. 218 art. 10 - Competenza degli uffici.1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate. 2. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, è competente l'ufficio del registro. [1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'articolo 367, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141. [2] Per le nuove disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'articolo 356, del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141. InquadramentoVedi sub art. 13. |