Decreto legislativo - 19/06/1997 - n. 218 art. 11 - Avvio del procedimento.Avvio del procedimento. 1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati 1: a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti [in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis]2; b-ter) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera b-bis) 3. [1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalita' di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalita' di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonche' per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'.] 4 1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario 5. [1] Alinea sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 1), del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Per l'applicazione vedi l'articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 13/2024 citato. [2] Lettera aggiunta dall'articolo 27, comma 1-bis, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 637, lettera c), numero 3.1), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. [3] Lettera aggiunta dall'articolo 27, comma 1-bis, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Per l'applicazione vedi l'articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 13/2024 citato. [4] Comma inserito dall'articolo 27, comma 1-bis, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 637, lettera c), numero 3.2), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'applicazione del presente comma vedi il comma 638 del medesimo articolo 1 [5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 3), del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Per l'applicazione vedi l'articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 13/2024 citato. InquadramentoVedi sub art. 13. |