Decreto legislativo - 19/06/1997 - n. 218 art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.


Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni12.

1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici procedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni. La conservazione della copia delle dichiarazioni è obbligatoria per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, nonché per i soci o associati di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

[1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'articolo 367, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

[2]  Per le nuove disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'articolo 362, del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

Inquadramento

Vedi sub art. 17.

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