Codice Civile art. 55 - Immissione di altri nel possesso temporaneo.Immissione di altri nel possesso temporaneo. [I]. Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti [821] se non dal giorno della domanda giudiziale [1148]. InquadramentoLa dichiarazione di assenza produce, come detto, effetti prevalentemente sulla sfera patrimoniale (Callegari, 1126), a tutela principalmente dei soggetti di cui all' art. 49 c.c., ed in particolare dei loro (potenziali) diritti da far valere sul patrimonio dell'assente (data l'alta probabilità della sua morte: Giardina, 268, che definisce l'assenza come «probabilità di morte»). Tant'è vero che, con specifico riguardo ai rapporti patrimoniali, chi ne abbia interesse (ed ovviamente ne risulti legittimato: art. 50 c.c.) può chiedere l'immissione nel possesso temporaneo dei beni appartenenti all'assente, una volta che il provvedimento che dichiara l'assenza sia divenuto eseguibile (per Palazzo, 468, che annovera tra i soggetti legittimati a chiedere l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente anche i creditori dell'assente). Trattasi, in questo caso, di gestione (non «statica», ma) «dinamica» del patrimonio dell'assente, il che attribuisce a coloro che vengano concretamente immessi nel temporaneo possesso dei beni suddetti «l'amministrazione dei beni dell'assente» e «la rappresentanza di lui in giudizio», oltre che «il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti» dall' art. 53 . Per art. 52, comma 1, c.c. «L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni», per cui in questo caso tale adempimento si traduce indubbiamente in un obbligo per chi entra nel temporaneo possesso dei beni, a differenza di quanto visto in merito alla scomparsa. Per il procedimento, si veda l'art. 473-bis.61 c.p.c. In questo contesto, la norma in commento vale a testimoniare ancora una volta la situazione di incertezza e precarietà venutasi a creare a seguito dell'assenza. Ed invero, secondo l'art. 55, se in seguito all'immissione nel possesso temporaneo dei beni si facciano avanti altri soggetti – in precedenza non contemplati – reclamanti diritti sul compendio patrimoniale dell'assente (la norma parla di «un diritto prevalente o uguale a quello del possessore»), ciò può dar luogo o ad un provvedimento di esclusione del precedente possessore, in quanto sine titulo, ovvero al concorso di entrambi nel possesso. L'art. 55 è quindi norma applicativa dei principi generali dettati in tema di possesso, ed in particolare dell'art. 1148 c.c. , in tema di acquisto dei frutti, secondo cui il possessore di buona fede fa propri i frutti esclusivamente dal giorno della domanda (cfr. la formulazione dell'art. 55 e dell'art. 1148 c.c.). Conseguentemente, il nuovo immesso non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale, dovendosi tuttavia distinguere l'ipotesi in cui il possessore era in buona o in mala fede, poiché in quest'ultimo caso, in applicazione del principio sancito dall' art. 1148 c.c. , il nuovo immesso avrà diritto a recuperare i frutti con decorrenza dalla dichiarazione di assenza. La norma intende riferirsi esclusivamente a coloro che, ab origine, erano legittimati ad essere immessi nel possesso temporaneo dei beni. Al contrario, esula dall'ambito applicativo della suddetta disposizione il caso in cui il diritto dell'interessato all'immissione sorge dopo la dichiarazione di assenza: non essendo possibile, in quest'ipotesi, modificare il provvedimento autorizzativo all'immissione, non resta per gli interessati che chiedere l'annullamento o la revoca della dichiarazione d'assenza, con contestuale emissione di una nuova dichiarazione di assenza che tenga conto delle «nuove» situazioni giuridiche successivamente accampate e che consenta, quindi, una nuova immissione nel possesso ai sensi dell'art. 50 (Romagnoli, 298, secondo cui l'onere della prova grava su coloro che abbiano interesse alla modifica dei provvedimenti de qua). Questa fattispecie rende evidente come il giudicato formatosi a seguito di sentenza dichiarativa di assenza sia reso «rebus sic stantibus» suscettibile di essere quindi eventualmente revocato al mutare delle circostanze di fatto. Si ritiene che il procedimento giudiziale eventualmente introdotto da chi intende provare di avere un diritto prevalente o equivalente a quello dell'immesso abbia natura contenziosa, in quanto volto alla risoluzione del conflitto insorto tra l'immesso e colui che reclama i beni dell'assente (Romagoli, 297). L'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assenteLa disciplina rende quindi evidente il suo carattere protettivo, sia nei confronti dei legittimi interessati, che, in ultima analisi, dello stesso assente, il quale potrebbe comunque far ritorno. Si spiega, perciò, la cautela con cui viene concessa la disponibilità dei beni appartenenti all'assente, e si spiega anche la necessità della cauzione (art. 50, comma 5, c.c.) e dell'inventario dei beni, prima dell'immissione in possesso (art. 52, comma 1, c.c.). Infatti, la situazione di assenza, seppur dotata di un certo grado di stabilità, rimane comunque una situazione a carattere provvisorio, destinata ad essere superata o con la prova della morte del soggetto di cui si tratta (art. 57 c.c., che determina l'apertura della successione), o con il ritorno dell'assente (art. 56 c.c., che determina la cessazione degli effetti della dichiarazione di assenza, e il diritto alla restituzione degli stessi, salvo i limiti ivi stabiliti). Infine, la dichiarazione di assenza può essere il presupposto per la dichiarazione di morte presunta, come generalmente avviene. D'altro canto, ed a conferma della precarietà insita nella fattispecie de qua, prescrive l'art. 55 c.c. che se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare. Quand'anche vi sia stata la formale immissione nel possesso dei beni dell'assente, e sempre che si sia proceduto all'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente (art. 725 c.p.c.), va poi notato come tali beni risultino comunque vincolati, data la temporaneità e la precarietà del possesso (come sottolineato dallo stesso legislatore, che all'art. 52 definisce tale situazione come «temporanea»): sicché tali beni non possono essere alienati, ipotecati o dati in pegno, «se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale», il quale, nell'autorizzare questi atti, dispone altresì in merito all'uso e all'impiego delle somme ricavate (art. 54 c.c.). La regola si spiega con la finalità principalmente conservativa del patrimonio, momentaneamente privo di titolare, che con l'immissione in possesso si vuole conseguire. Non a caso, l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente è stato ritenuto, in dottrina, frutto di una peculiare ipotesi di «successione provvisoria a causa dell'assenza», che si attua come se si fosse in presenza di una successione vera e propria, con la particolarità però che in questo caso, data l'incertezza circa l'esistenza del soggetto in questione, sorge anche l'esigenza di salvaguardarne l'interesse per l'ipotesi del suo ritorno (per Bianca, 263, pur non avendosi una successione per causa di morte in senso stretto, impedita dall'incertezza che tipicamente si accompagna alla dichiarazione di assenza, si verifica comunque «un'attribuzione universale che anticipa tale successione e che consente ai presunti eredi e legatari di godere provvisoriamente dei loro diritti successori»; diversamente, Cicu, 41, secondo cui in tal caso si è in presenza di una vera e propria successione a favore degli immessi, sia pur risolutivamente condizionata; Mazzoni - Piccinni, 293, la definisce come una situazione provvisoria che però «prelude ed in un certo senso anticipa la successione per causa di morte»). Per altra opinione, invece, in questo caso non è dato rinvenire alcun fenomeno successorio (contesta il fenomeno successorio, in particolare, Giorgianni, 1367; nello stesso senso, anche Palazzo, 468), non comportando l'assenza alcuna presunzione di morte: ne consegue che i beni rimangono nella sfera giuridica dell'assente (così Romagnoli, Assenza, 239 ss.; così anche Zatti, 257, che, richiamandosi alla figura giuridica della sostituzione, ritiene che gli interessati siano titolari soltanto di un'aspettativa di fatto alla successione). La disputa non è solo teorica, poiché ad es. in giurisprudenza si è posta la questione circa la legittimazione del coniuge dell'assente a percepire la rendita per inabilità, di cui era titolare la persona poi formalmente dichiarata assente. Un primo orientamento risponde in maniera positiva al quesito, in base al rilievo per cui il diritto della moglie di riscuotere le prestazioni previdenziali, spettanti al marito dichiarato assente, va incluso tra i «diritti dipendenti dalla morte dell'assente, nell'esercizio temporaneo dei quali vengono immessi i presunti eredi» (Cass. n. 5988/1988 , sia pure con riferimento alla pensione di reversibilità). Ciò è stato sostenuto in base al rilievo per cui con la disciplina dell'assenza «si è inteso, (fra l'altro) realizzare, sul piano del diritto, la pratica anticipazione degli «effetti» che determinati soggetti potranno conseguire in dipendenza della morte dell'assente; si è voluto consolidare cioè un anticipato (sia pure provvisorio) godimento di quelle aspettative o di quei diritti, la cui esistenza giuridica dipende dalla morte (accertata o presunta) di questo ultimo». La Cass. lav., n. 16283/2005, ha invece risposto in senso negativo, sulla base del rilievo per cui non sono suscettibili di successione ereditaria – in dipendenza, appunto, della (successiva) morte dell'assente – i diritti che non fanno parte del patrimonio dello stesso assente, in quanto sorti posteriormente alla data a cui risale l'assenza, oppure i diritti che, pure essendo sorti in epoca anteriore, si estinguono con la morte del loro titolare, perché strettamente personali e non trasferibili agli eredi (quali i diritti di usufrutto, uso, abitazione); con particolar riguardo ai diritti a prestazioni previdenziali dirette, esse possono essere esercitate soltanto dal titolare, fino a che il medesimo sia ancora in vita, e non da altri soggetti, ancorché (probabili) successori futuri, non essendo consentita la immissione nel possesso – ed il conseguente esercizio – di diritti personali dell'assente, quale, appunto, il diritto a prestazione previdenziale diretta, della quale sia titolare lo stesso assente. Rimane comunque fermo il diritto del coniuge a percepire, iure proprio, ed in via autonoma, secondo principi generali del nostro ordinamento previdenziale, il trattamento pensionistico di reversibilità spettantele per legge, ricorrendone i presupposti. (Conf. Cass. lav., n. 17133/2016, secondo cui «è solo con la dichiarazione di morte presunta che si determina la successione mortis causa dei presunti eredi del dichiarato morto», sicché l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente «non dà luogo a vicenda successoria propriamente detta»). BibliografiaBarillaro, Della dichiarazione di morte presunta, in Comm. S.B., Libro I, Delle persone e della famiglia, Bologna-Roma, 1970, 320; Bianca, Diritto Civile, I, Milano, 1978; Callegari, voce Assenza (diritto civile), in Nov. dig. it., I, 2, Torino, 1958, 1121; Carresi, La dichiarazione di morte presunta, in Riv. dir. civ. 1968; Castellani, Assenza, scomparsa e morte presunta, in Riv. dir. civ. II, 1997, 761; Giardina, Le persone fisiche, in Dir. civ., I, 1, Milano, 2009; Giorgianni, La dichiarazione di morte presunta, Milano, 1943; Mazzoni - Piccinni, La persona fisica, in Tr. I.Z., Milano, 2016; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, I, Milano, 1957; Palazzo, voce Assenza, in Dig. disc. priv., sez. civ., I, Torino, 1987, 468; Rescigno, voce Morte, in Dig. disc. priv., sez. civ., XI, Torino, 1994, 458; Rescigno, La successione a titolo universale e particolare, in Riv. not. 1992, 6; Romagnoli, Dell’assenza, in Comm. S.B., Libro I. Delle persone e della famiglia, Bologna-Roma, 1970, 214; Romagnoli, voce Assenza (dir. civ.), in Enc. dir., III, Milano, 1958, 409; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1978; Santoro Passarelli, Dichiarazione di morte presunta, in Riv. dir. civ. 1941, 82; Sgroi, voce Morte (dir. civ.), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 103; Sgroi, voce Morte presunta (dir. civ.), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 111. |