Codice Civile art. 423 - Pubblicità.

Francesco Bartolini

Pubblicità.

[I]. Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [419 3; 717 c.p.c.] e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione [421] devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita [430; 42 att.; 604 2 n. 2 c.p.p.].

Inquadramento

L'art. 423 disciplina le forme di pubblicità da darsi ai provvedimenti che dispongono restrizioni della capacità di agire per l'interdicendo o l'inabilitando, quando ad essi è nominato un tutore provvisorio o un curatore provvisorio, o per l'interdetto e l'inabilitato quando è pronunciata la sentenza di interdizione o di inabilitazione. La disposizione si riferisce soltanto all'interdizione giudiziale; l‘interdizione legale è annotata nel casellario penale.

La dottrina concorda nel ritenere gli adempimenti in oggetto forme di pubblicità notizia, sì che il loro mancato compimento non impedisce comunque il prodursi degli effetti del provvedimento del giudice, dal momento della pubblicazione, ove si tratti della sentenza.

Il contenuto applicativo della disposizione citata è offerto dalle norme di attuazione al codice civile, contenute negli artt. 48,49,50 e 51. Nella cancelleria del tribunale devono essere istituiti un registro delle tutele e un registro delle curatele. In essi sono annotati gli elementi identificativi essenziali sia dei soggetti protagonisti della vicenda che delle attività compiute.

Le inesattezze e le omissioni che rendono inutilizzabile la pubblicità cagionano la nullità delle annotazioni (Napoli, 214) ma, come si è accennato, non impediscono la produzione degli effetti della nomina del tutore o del curatore né della sentenza.

La dottrina evidenzia che l'art. 427, primo comma, c.c. come modificato dalla l. n. 6/2004 , consente attualmente all'interdetto di compiere alcuni atti di amministrazione ordinaria ed all'inabilitato il compimento di alcuni atti di amministrazione straordinaria. L'innovazione non è stata armonizzata con il dettato degli artt. 48 e 49 disp. att., che di queste eventualità non fanno menzione (Galgano, Commentario, 671).  

Bibliografia

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