Codice Civile art. 376 - Vendita di beni.

Annachiara Massafra

Vendita di beni.

[I]. Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo [733 c.p.c.] e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo1.

 [ [II]. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare [377; 45 1 att.] ]2.

[1] Comma modificato dall'art. 1, comma 7, lett. c), n. 1, d.lgs.  10 ottobre 2022, n. 149  che ha sostituito le  parole «il giudice tutelare» alle parole  «il tribunale» e ha aggiunto in fine le parole «e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[2] Comma abrogato dall'art. 1, comma 7, lett. c), n. 2, d.lgs.  10 ottobre 2022, n. 149 Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

La disposizione in commento disciplina le modalità attraverso le quali deve essere effettuata la vendita dei beni del minore di cui al precedente articolo 375 c.c. In particolare essa prevede che la vendita possa avvenire con le forme dell'incanto o della trattativa privata, fissandosi il prezzo minimo di vendita. Il giudice competente per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2028 è il Giudice tutelare mentre per i procedimenti pendenti a tale data è il Tribunale.

Se la vendita deve essere effettuata per pubblico incanto il Tribunale, ovvero il Giudice tutelare, del domicilio del minore designa un ufficiale giudiziario, un cancelliere o un notaio del luogo in cui si trovano i beni con applicazione delle vendite all’incanto nelle esecuzioni forzate per quanto compatibili.

In tal caso di esito negativo dell'incanto, salva la possibilità di revocare l'autorizzazione, trova applicazione l'art. 734 c.p.c. Pertanto, se al primo incanto non viene presentata una offerta superiore o uguale al prezzo minimo fissato ex art. 376 c.c., l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale; contestualmente viene trasmessa la copia del citato verbale al Tribunale che ha disposto la vendita e quest'ultimo, ove non ritenga di revocare l'autorizzazione, può disporre una nuova vendita fissando un prezzo base inferiore o autorizzare la vendita a trattativa privata.

Il provvedimento autorizzativo del Tribunale

Il provvedimento del Tribunale di cui all’art. 375 c.c. (e oggi, a seguito dell’abrogazione della citata norma, il provvedimento del Giudice tutelare di cui all’art. 374 c.c.), quindi, non contiene solo l'autorizzazione alla alienazione ma anche il prezzo minimo, le modalità di alienazione e di regola le modalità di reimpiego (circa le modalità si veda altresì Campese, 226, il quale specifica che non possono essere autorizzate cessioni a titolo gratuito ex art. 777 c.c.).

Queste ultime, peraltro, ove non previste dal Tribunale, sono oggetto di specifico provvedimento del Giudice tutelare. Il tutore (o il protutore in caso di opposizione di interessi tra il primo ed il pupillo) deve quindi compiere l'atto secondo le modalità previste dall'autorità giudiziaria e deve, in particolare, reimpiegare le somme come da questa previsto.

Deve chiedersi cosa accada nel caso di reimpiego effettuato secondo modalità differenti da quelle stabilite dall'Autorità giudiziaria. Come già osservato nel commento relativo all'articolo precedente, tale inadempimento non inficia la validità del negozio giuridico posto in essere ma, essendo un atto realizzato in violazione dei doveri gravanti sul tutore può essere fonte di responsabilità per il danno eventualmente arrecato ai sensi dell'art. 382 c.c. (in merito De Cupis, 504; Dell'Oro, 231; Bucciante, 723).

Deve ritenersi responsabile anche il notaio quando il dovere concernente il reimpiego è stato ad esso esteso nel provvedimento giudiziale mentre non lo è il compratore, estraneo al dovere di reimpiego. Tuttavia, ove tale dovere sia stato posto anche a suo carico, il dovere di vigilare sul reimpiego integrai il dovere di pagamento del prezzo e la sua violazione è quindi fonte di possibile responsabilità del compratore verso il minore (De Cupis, 504).

In quest'ottica si colloca, quindi, una risalente decisione della Corte di Cassazione che ha ritenuto sussistente in capo al notaio la responsabilità in esame nel caso di reimpiego difforme rispetto a quanto previsto nel provvedimento del Tribunale, nel caso di dove posto anche a carico del notaio (Cass. III, n. 1915/1970, Foro. it., 1970, I, 1355; nella specie, il Giudice di legittimità ha precisato che il notaio rogante ha il dovere di richiedere, per la stipula dell'atto di vendita, la presenza della persona, diversa dai contraenti, alla quale il Giudice tutelare abbia attribuito il potere/dovere di disporre del prezzo per un determinato impiego nell'interesse del minore).

Bibliografia

Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Rescigno (diretto da) Trattato di diritto privato, Torino, 1997; Campese, Il Giudice tutelare e la protezione dei soggetti deboli, Milano, 2008; De Cupis, Della tutela dei minori, sub artt. 343-389, in Cian-Oppo Trabucchi (diretto da) Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1992; Dell'Oro, Tutela dei minori, in Comm. S.B., artt. 343-389, Bologna- Roma, 1979; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000; Santarcangelo, La volontaria giurisdizione, Milano, 2003.

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