Codice Civile art. 121 - [Mancanza di assenso] (1).[Mancanza di assenso] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 16 l. 19 maggio 1975, n. 151. InquadramentoL'art. 121 è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (l. n. 151/ 1975). Per effetto della nuova disciplina, il regime giuridico è enucleato negli artt. 84 e 117 c.c. BibliografiaV. sub art. 120 c.c. |