Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 27

Mauro Di Marzio

 

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome 12.

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei 3.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

[1] Comma modificato dall'articolo 100, comma 1, lettera o), del Dlgs. 28 dicembre 2013 n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014 come indicato dall' articolo 108, comma 1, del citato decreto.

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 31 maggio 2022, n. 131, (in Gazz. Uff. 1° giugno 2022, n. 22), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto e nella parte in cui prevede che l’adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

Inquadramento

Gli artt. 25-27 disciplinano la pronuncia di adozione e i suoi effetti.

Dopo un anno di affidamento preadottivo (prorogabile di un altro anno con ordinanza motivata) il tribunale per i minorenni pronunzia l'adozione oppure dichiara non luogo a provvedere. L'adozione è pronunciata a seguito della verifica dell'esito positivo dell'affidamento, in presenza delle condizioni volute dalla legge, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

L'adozione è pronunciata con sentenza in camera di consiglio.

Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli artt. 330 e ss. c.c.

Il cognome

L'art. 27 della legge in commento stabilisce che: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome». Ciò comporta l'applicazione dell'art. 262, primo comma, cod. civ., secondo cui, in caso di riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre, norma dichiarata incostituzionale laddove non prevede «che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto» (Corte cost. 31 maggio 2022, n. 131). Per conseguenza la medesima sentenza ha dichiarato l'incostituzionalità «dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». Dunque l'adottato assume oggi i cognomi degli adottanti, secondo l'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi non si accordino per attribuirgli il cognome di uno soltanto.

Bibliografia

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