Codice Civile art. 314 - Pubblicità (1) (2).Pubblicità (1) (2). [I]. La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. [II]. Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. [III]. L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni. (1) Ai sensi dell'art. 3 l. 5 giugno 1967, n. 431, nelle ipotesi di cui a questo Capo, alla competenza della corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni. (2) Articolo dapprima modificato dall'art. 66 l. 4 maggio 1983, n. 184 e successivamente così sostituito dall'art. 31 l. 28 marzo 2001, n. 149. Il testo, nella versione precedente, recitava: «[I]. Il decreto che pronunzia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. [II]. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. [III]. L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni». InquadramentoSi ritiene, in prevalenza, che la sentenza di adozione, come quella che ne dispone la revoca, ha natura costitutiva di effetti. La successiva trascrizione del provvedimento ha, pertanto, il valore di una pubblicità-notizia (Collura, 1149; Dogliotti, 296; Procida Mirabelli di Lauro, 653). La trascrizione è eseguita senza accollo di spese (art. 37 disp. att. c.c.). La sentenza deve essere annotata a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A tutela dell'originario divieto di adozioni successive era disposto che dovesse farsi annotazione anche sull'atto di nascita dell'adottante; essendo caduto il divieto (art. 294 c.c.), questa annotazione non è più prevista. L'art. 314 attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di ordinare la pubblicazione della sentenza di adozione o di revoca nei modi che ritiene opportuni. L'espressione utilizzata va intesa in senso atecnico, di mera pubblicità (perché la pubblicazione vera e propria, attributiva dell'esistenza giuridica al provvedimento, è atto del cancelliere), come riferita alla pubblica conoscibilità da darsi del contenuto della pronuncia. La dottrina reputa che questa pubblicità debba essere giustificata da specifiche e particolari ragioni che impongano di dare diffusione alla notizia dell'avvenuta adozione o della sua revoca. La riservatezza dei rapporti familiari, si afferma, può essere superata unicamente in presenza di circostanze eccezionali (Urso, 879; Campanato-Rossi, 99; Procida Mirabelli Di Lauro, 654). In proposito l'autorità giudiziaria ha totale libertà di forme e di scelta dei mezzi. L'art. 120 c.p.c., che disciplina con norma di valore generale la pubblicità della sentenza, può servire da guida; ma di volta in volta spetta al giudice di disporre gli strumenti di informazione pubblica più adatti alla situazione concreta. BibliografiaBianca, Diritto civile, II, t. 1, Milano, 2014; Campanato-Rossi, Manuale dell’adozione nel diritto civile, penale, del lavoro, amministrativo, tributario, Padova, 2003; Bonilini (a cura di), Trattato di diritto di famiglia, Padova, 2022;Cattaneo, Adozione, in Digesto delle discipline privatistiche, sez. civ., I, Torino, 1987; Collura, L’adozione dei maggiorenni, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, II, Milano, 2012, 1117 ss.; Coppola, Sub artt. 300-310, in Della famiglia, a cura di Balestra, II, in Commentario, diretto da Gabrielli, Torino, 2010, 722 ss.; De Filippis, Trattato breve di diritto di famiglia, Padova, 2002; Dell’Utri, Sub artt. 291-299, in Della famiglia, a cura di Balestra, II, in Commentario, diretto da Gabrielli, Torino, 2010, 669; Dogliotti, L’adozione e l’affidamento familiare, in Filiazione, adozione, alimenti, in Tr. Bes., a cura di Auletta, Torino, 2011, 549 ss.; Dogliotti, Adozione di maggiorenni e di minori, in Commentario Schlesinger, sub artt. 291-314, Milano, 2002; Galgano, Diritto civile e commerciale, I, Padova, 2010; Giusti, L’adozione di persone maggiori di età, in Trattato Bonilini-Cattaneo, III, Torino, 2007; Ivone, L’adozione in generale: l’adozione legittimante, di maggiori di età, in casi particolari, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Stanzione, IV, Torino, 2011, 389 ss.; Lestini, Identità personale dell’adottato e automatismo dell’ordine dei cognomi, ilfamiliarista settembre 2023; Orsingher, L’adozione civile, in Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali, a cura di Cassano, IV, Milano, 2006, 571 ss.; Pomodoro, Giannino, Avallone, Manuale di diritto di famiglia e dei minori, Torino, 2009; Procida Mirabelli di Lauro, Dell’adozione di persone maggiori di età, in Comm. S.B., sub artt. 291-314, Bologna-Roma, 1995, 458; Ruscello, Diritto di famiglia, Milano, 2020; Sbisà e Ferrando, Dell’adozione di maggiori di età, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian, Oppo e Trabucchi, Padova, 1992, 243 ss.; Sesta, Manuale del diritto di famiglia, 10° ediz., Padova, 2023; Spangaro, Sub artt. 291-3114, in Codice della famiglia, a cura di Sesta, Milano, 2015, 1096 ss.; Urso, L’adozione dei maggiorenni, in Trattato, diretto da Ferrando, III, Bologna, 2007, 831 ss. |