Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 75

Mauro Di Marzio

 

[ L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.

La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorchè l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.

Si applica la disposizione di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533. ]1

Inquadramento

La norma è stata abrogata. Occorre ora far riferimento all'art. 143 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui, sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai; d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Bibliografia

Astiggiano, Dogliotti, Le adozioni, Milano, 2014; Dogliotti, L'affidamento familiare e il giudice tutelare, in Dir. fam. pers. 1992, 82; Dogliotti, Affidamento e adozione, in Tr. Cicu e Messineo, Milano, 1990; Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2016.

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