Codice Civile art. 395 - Rifiuto del consenso da parte del curatore.

Annachiara Massafra

Rifiuto del consenso da parte del curatore.

[I]. Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto [, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale] 1 [45 1 att.].

[1] Parole soppresse dall'art. 1, comma 8, lett. b), d.lgs.  10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

Il curatore, prestando il proprio consenso, integra la volontà del minore emancipato nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Non avendo poteri relativamente alla gestione del patrimonio, il curatore non può peraltro imporre al minore il compimento di un atto ma, ove ritenga che l'atto sia conveniente o utile, può certamente attivarsi per persuaderlo a porlo in essere.

Il curatore, quindi, nell'esercitare le sue funzioni di vigilanza e di assistenza, è libero di scegliere di compiere, o meno, un atto, ciò sia nel caso in cui l'atto sia effettivamente dannoso o pregiudizievole per il minore emancipato sia nel caso in cui l'atto sia vantaggioso. Si pone, quindi, il problema del rifiuto al compimento dell'atto da parte del curatore, qualora esso sia ingiustificato.

La disposizione in commento, prevede il rimedio alla condotta del curatore il quale, abusando dei suoi poteri, rifiuti il proprio consenso per il compimento di un atto voluto dal minore (Dell'Oro, 72). La fattispecie disciplinata dall'art. 395 c.c. prevede, insieme a quella di cui all'art. 394 c.c., un'ipotesi di nomina di curatore speciale ma mentre la seconda presuppone l'esistenza di un conflitto di interessi tra minore emancipato e curatore quella di cui all'art. 395 c.c. ne prescinde e tiene esclusivamente conto dell'atto da compiersi e delle ragioni poste a fondamento del rifiuto del curatore.

Qualora infatti il minore emancipato intenda porre in essere un negozio giuridico per il quale sia necessaria l'assistenza del curatore (nei termini di cui all'art. 393 c.c.), egli può, in forza di quanto previsto dalla disposizione in commento, chiedere, con ricorso, al Giudice tutelare la nomina di un curatore speciale, ove il curatore abbia rifiutato di prestare la necessaria assistenza di cui all'art. 394 c.c. Da tale istanza ne discende un sub-procedimento nell'ambito del quale il Giudice tutelare, esercitando i propri poteri può, preliminarmente ed ove lo ritenga necessario, convocare il curatore per assumere informazioni ai sensi dell'art. 44 disp. att. c.c. e, qualora all'esito ritenga il rifiuto effettivamente ingiustificato, può nominare un curatore speciale ad acta.

Deve incidentalmente evidenziarsi che ove il rifiuto a compiere l'atto non sia semplicemente ingiustificato ma sia espressione di una condotta negligente, nei casi più gravi potrà essere disposta la rimozione del curatore in forza dell'espresso richiamo da parte dell'art. 393 c.c. delle disposizioni relative alla rimozione del tutore di cui all' art. 384 c.c.

Normalmente il Giudice tutelare, al fine di verificare che il rifiuto sia ingiustificato, valuta altresì contestualmente la convenienza dell'atto per il minore, e, qualora ritenga tale atto conveniente (e conseguentemente il rifiuto ingiustificato) nomina il curatore speciale autorizzandolo contestualmente a compiere l'atto richiesto (in merito si veda Bucciante, 742). In questo caso il curatore speciale, una volta nominato, può quindi compiere l'atto senza che sia necessaria da parte del predetto alcuna valutazione in merito alla convenienza o all'utilità dell'attoessendo già stata effettuata dal Giudice tutelare.

In questo caso peraltro autorevole dottrina, in relazione alla disciplina previgente, distingue l'ipotesi in cui l'atto sia di competenza del Giudice tutelare da quella in cui sia di competenza del Tribunale.

Nel primo caso, infatti, il Giudice tutelare, valutata l'utilità dell'atto, può nominare il curatore speciale autorizzandolo a compiere l'atto, mentre, nel secondo, la nomina non potrà comportare la contestuale autorizzazione, di competenza del Tribunale in composizione collegiale al quale quindi dovrà essere presentata un'autonoma istanza ( Comporti, 444). Tuttavia, nulla vieta infine che il curatore speciale così nominato possa, anch'egli, rifiutare il compimento dell'atto, per ragioni differenti da quelle adottate dal precedente curatore. In tal caso si ritiene che il minore possa rivolgersi nuovamente al Giudice tutelare per chiedere la nomina di un nuovo curatore speciale (sul punto Dell'Oro, 73).

Nel caso in cui il rifiuto a compiere un atto venga manifestato dal curatore nel corso di un giudizio, si ritiene che competente per la nomina del curatore speciale sia il Giudice tutelare e non il giudice che procede (in questo senso, Dell'Oro, 249). In tutti i casi sopra previsti la domanda può essere posta in essere dal minore o dal curatore ordinario e la decisione, che ha sempre la forma del decreto, può essere impugnata dinanzi al Tribunale ordinario secondo quanto prevede l'art. 45 disp. att. c.c.

Bibliografia

Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, Torino, 1997; Cattaneo, Emancipazione, in Digesto delle discipline privatistiche, VII, Torino, 1991; Comporti, Dell'emancipazione, in Cian-Oppo-Trabucchi (a cura di), Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova 1992; Bisegna, Tutela e curatela, in Noviss. Dig., XIX, Torino, 1973; Dell'Oro, Dell'emancipazione dei minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza e dell' affiliazione, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 1972; Pazè, La tutela e la curatela dei minori, in Zatti (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2012; Santarcangelo, La volontaria giurisdizione, II, Milano, 2003; Stella Richter-Sgroi, Delle persone e della famiglia, in Commentariodel codice civile, Torino, 1958.

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