Legge - 20/05/2016 - n. 76 art. 1

Anna Maria Fasano

Art. 1 (A)

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermita' di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresi' contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e' sospesa sino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullita' dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, puo' essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura l'assenza.

7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla parte il cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' determinato da cause esterne alla parte stessa. Puo' essere altresi' impugnata dalla parte il cui consenso e' stato dato per effetto di errore sull'identita' della persona o di errore essenziale su qualita' personali dell'altra parte. L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che e' cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualita' personali e' essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:

a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.

8. La parte puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullita' della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

14. Quando la condotta della parte dell'unione civile e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.

15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale puo' presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

16. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonche' gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.

20. Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.

23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione.

25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 1621.

26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso 2.

27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni3;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo4;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti5.

29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto puo' essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».

34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a)6.

35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

40. Ciascun convivente di fatto puo' designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita' di redigerla, alla presenza di un testimone.

42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (B).

43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facolta' di succedergli nel contratto.

45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto.

46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente:

« Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro subordinato».

47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.

52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto puo' contenere:

a) l'indicazione della residenza;

b) le modalita' di contribuzione alle necessita' della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita' di lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo' essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51.

55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignita' degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

56. Il contratto di convivenza non puo' essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

57. II contratto di convivenza e' affetto da nullita' insanabile che puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;

b) in violazione del comma 36;

c) da persona minore di eta';

d) da persona interdetta giudizialmente;

e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

59. Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto e' tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilita' esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita', deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonche' al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinche' provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e' inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza e' prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma e' adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.

69. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

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(A) Vedi la Circolare del Ministero dell'Interno 1° giugno 2016 , n. 7 e la Circolare del Ministero dell'Interno 5 agosto 2016, n. 3511.

(B) In riferimento al presente comma vedi la Risposta Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2018, n. 37.

- In riferimento alla Dichiarazione di successione e diritto di abitazione vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 04/11/2019 n. 463.

[1] Comma sostituito dall'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile 2024, n. 66, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,  nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove l’attore e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

[3] In riferimento alla presente lettera vedi il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

[4] In riferimento alla presente lettera vedi il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7.

[5] In riferimento alla presente lettera vedi i D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 e D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.

[6] Per il regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi del presente comma vedi il D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144.

Inquadramento

La l. n. 76/2016 (art. 1, commi 22, 23, 24, 25 e 26) elenca le cause di scioglimento dell'unione civile, sia mediante previsioni normative ad hoc, sia mediante il rinvio a disposizioni di legge concernenti lo scioglimento del vincolo matrimoniale, quali la legge 1 dicembre n. 898 del 1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e, per quanto compatibili, gli artt. 6 e 12 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Il legislatore descrive in maniera dettagliata le cause di cessazione del rapporto e gli effetti che ne conseguono. Emerge dalla lettura delle disposizioni un'ampia tutela degli interessi individuali, espressione della volontà legislativa di fare emergere che la famiglia è tutelata non come «istituzione», ma come formazione sociale orientata alla tutela delle persone che la compongono. Questo non significa avere rinunciato alla tutela di valori quali la certezza degli «status», o la «stabilità» del vincolo, ma significa aver assicurato  anche nel momento della crisi del rapporto le condizioni perché ci si possa liberare da un vincolo che non si ha più intenzione di mantenere sussistente. 

Va segnalato che con la Riforma Cartabia, nei giudizi di separazione e divorzio, sono state introdotte delle novità. Tra le più importanti si segnala in sintesi: a) la soppressione dell'udienza presidenziale; b) la domanda va introdotta in forma di ricorso, con la particolarità che mentre prima le norme richiedevano l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda era fondata, adesso occorre far capo all'elenco indicato dall'articolo 473-bis.12 c.p.c. indicando, dunque, i mezzi di prova i documenti offerti in comunicazione nonché ‘l'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse'; c) viene fissata l'udienza di comparizione che va comunicata al pubblico ministero; d) è previsto il tentativo di conciliazione, e i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole; e) è prevista una istruttoria aperta a estesi poteri ufficiosi; f) è prevista la decisione con sentenza. L'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 2022 (Riforma Cartabia) ha apportato alla legge sul divorzio le seguenti modifiche: 1) l'abrogazione dell'art. 4 che riguardava la competenza e il contenuto del ricorso; 2) l'abrogazione dell'art. 5, comma 9, che statuiva: ”i coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”; 3) l'abrogazione dell'art. 8 concernente la disciplina delle misure poste a tutela delle obbligazioni alimentari e del mantenimento. L'abrogazione si coordina con gli art. 473-bis.36 (Garanzie a tutela del credito) e 473-bis.37 (Pagamento diretto del terzo) c.p.c., introdotte dalla Riforma; 4) l'abrogazione dell'art. 9, comma 1, che prevedeva in caso di sopravvenuti giustificati motivi, la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5  e 6 della legge divorzio; 5) l'abrogazione dell'articolo 10, comma 1, che disponeva: "la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze".

In passato, come è noto, veniva teorizzata l'esistenza di un interesse super individuale del gruppo familiare, di natura pubblicistica, preminente rispetto all'interesse dei singoli membri e, quindi, prevalente in caso di conflitto con l'interesse di questi ultimi. Conseguentemente la dottrina negava l'esistenza di una autonomia negoziale dei componenti del nucleo familiare. Con le unioni civili questa impostazione deve ritenersi superata, e non può non evidenziarsi che la vicenda familiare si imposti ormai su concetti di privatizzazione. Il processo di privatizzazione della famiglia va inteso, nell'ambito della regolamentazione dell'istituto, come ridefinizione degli equilibri tra interessi generali ed interessi individuali e non come rinuncia dello Stato alla tutela della famiglia, anche se non fondata più soltanto sull'istituto matrimoniale. Il legislatore ha voluto dare espressione all'autonomia privata dei singoli, non solo nella fase della costituzione dell'unione, ma anche nella fase patologica del rapporto, nel cui ambito lo sviluppo della crisi rappresenta terreno legittimo per il concretizzarsi di un negozio familiare, che trova la sua causa nello scioglimento dell'unione. Se la causa del negozio familiare solutorio è lo scioglimento dell'unione civile, il criterio fondamentale su cui si forma è l'uguaglianza dei partners, mentre la solidarietà rappresenta il limite che l'ordinamento impone alle scelte dei singoli, e lo strumento di controllo giudiziale.

Cause di scioglimento dell'unione civile sono:

- la morte o la dichiarazione di morte presunta del partner (art. 1, comma 22, l. n. 76/2016);

- la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 1, comma 26, l. n. 76/2016);

- le ipotesi ex art. 3, comma 1 n. 1 e n. 2 lett. a), c), d), e) legge divorzio (art. 1, comma 23, l. n. 76/2016);

- lo scioglimento volontario previa dichiarazione all'ufficiale dello stato civile (art. 1, comma 24, l. n. 76/2016).

Le parti dell'unione civili possono ottenere lo scioglimento del vincolo, in modo più rapido e semplice rispetto a quanto ancora previsto per i coniugi, atteso che non è prevista la fase della separazione. Originariamente il d.d.l. Cirinnà aveva stabilito che all'unione civile si applicasse l'istituto della separazione personale dei coniugi. L'art. 6 d.d.l. n. 2081 prevedeva: «1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo VI del libro primo del codice civile, alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 2. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile fra persone dello stesso sesso».

In sede di approvazione, il richiamo alla separazione personale è stato eliminato. Per tale ragione, alcuni autori hanno ritenuto che la legge introducesse una forma di «divorzio immediato» (Dosi, 181) e, quindi, una disciplina più agevole per lo scioglimento del legame rispetto a quella prevista per il matrimonio.

Per autorevole dottrina la vera peculiarità dello scioglimento dell'unione civile, che la differenzia considerevolmente dal divorzio della coppia matrimoniale, è rappresentata dal disposto del comma 24 dell’art. 1 l. n. 76/2016, alla cui stregua l'unione civile viene meno quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile, dopo di che, decorsi tre mesi, possono proporre la domanda di scioglimento innanzi al tribunale oppure avviare la negoziazione assistita (Sesta, in fondazione notariato.it).

Va precisato che alle unioni civili non è applicabile l'istituto dell'addebito, mentre l'accertamento della responsabilità della fine del rapporto può avere rilievo ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.

Salvo ipotesi speciali, il «divorzio» nelle unioni civili segue una procedura strutturata in due fasi: le parti devono preliminarmente dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler sciogliere l'unione e, decorsi tre mesi, possono chiedere lo scioglimento dell'unione, optando, anche in relazione alla situazione concreta, per una delle seguenti tre diverse procedure: ricorso al tribunale, negoziazione assistita o dichiarazione di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile.

Si segnala che, a differenza di quanto avviene per il matrimonio, nella l. n. 76/2016 è stato omesso ogni riferimento, sempre tra le cause di scioglimento dell'unione, alla mancata consumazione del rapporto (art. 3, n. 2 lett. f l. n. 898/1970 — legge divorzio). Secondo un indirizzo della dottrina, la ragione di tale esclusione andrebbe individuata nell'impossibilità di fornire la prova del fatto, generalmente ravvisata nell'assenza di figli.

Scioglimento per morte del partner

La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile determina lo scioglimento ai sensi dell'art. 1, comma 22, l. n. 76/2016.

Al verificarsi di tali circostanze consegue automaticamente ed ope legis la cessazione del vincolo, come avviene per il matrimonio. Ciò è confermato anche dal rinvio all'art. 65 c.c., contenuto nell'art. 1, comma 5 l. n. 76/2016, secondo cui una volta divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre una nuova unione (o un matrimonio). Il vincolo contratto successivamente diviene nullo quando la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza. Sono salvi gli effetti civili dell'unione civile dichiarata nulla.

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120 c.c. devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile (art. 1, comma 17, l. n. 76/2016, cit.).

Scioglimento ex art. 3 legge 1° dicembre n. 898 1970

L'art. 1, comma 23, della l. 76/2016 stabilisce che «l'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1 e n. 2, lettere a), c), d) ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898». Tali sono, in sintesi, talune ipotesi di condanna penale del partner e di scioglimento del vincolo ottenuto all'estero.

Nello specifico, le ipotesi richiamate sono:

Art. 3, comma 1, n.1) la condanna penale di uno dei partner (art. 3, comma 1, n. 1 legge n. 898/1970) con sentenza passata in giudicato, successiva alla costituzione dell'unione civile, anche per fatti commessi in precedenza, a:

- lett. a): ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

- lett b): qualsiasi pena detentiva per il delitto di incesto (art. 564 c.p.), per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione o per uno dei delitti di cui agli artt. 519 c.p. (violenza carnale), 521 c.p. (atti di libidine violenta), 523 c.p. (ratto a fine di libidine) e 524 c.p. (ratto di persona minore di anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio).

- lett. c): qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del partner o di un figlio;

- lett. d): qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per il delitto di lesione personale gravissima (art. 582 c.p. e art. 583 comma 2 c.p.), di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), in danno del partner o di un figlio.

Art. 3, comma 1, n.2) nei casi in cui:

- lett. a): l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) art. 3, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento accerti l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

- lett. c): il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) dell'art. 3 si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento ritenga che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

- lett. d): il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

- lett. e): l'altra parte, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento dell'unione civile o ha contratto all'estero nuova unione civile o matrimonio. In questo caso, il partner italiano ha la possibilità di ottenere una pronuncia di scioglimento anche in Italia, ipotesi diversa ed alternativa rispetto al riconoscimento della pronuncia ottenuta all'estero.

Non è richiamata la causa di scioglimento prevista dalla lett. b) del n. 2 dell’art. 3 legge divorzio che presuppone una durata preventiva della separazione delle parti quale condizione per chiedere il divorzio. Questa condizione, infatti, non si applica al rapporto di unione civile.

I primi commentatori hanno discusso se le cause di scioglimento sopra indicate fossero automatiche oppure se fosse necessario attivare una procedura giudiziale o stragiudiziale per la cessazione del vincolo. Un indirizzo esclude l'automaticità dello scioglimento del vincolo alla luce dell'esplicito richiamo all'art. 3 della legge sul divorzio, secondo il quale lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi. Anche per le unioni civili occorrerebbe l'attivazione del procedimento per pervenire allo scioglimento dell'unione. (De Filippis, 229). Un altro indirizzo ritiene invece che «tale ultima argomentazione può, però, essere superata con le seguenti considerazioni. Innanzitutto, la legge n. 76/2016 non effettua un rinvio generale all'intero art. 3 legge div. (nel qual caso si sarebbe dovuto considerare tali circostanze come condizioni per l'azionamento della domanda di scioglimento dell'unione, come avviene per il matrimonio), ma solo ad alcune specifiche ipotesi contemplate in esso (l'unione civile si scioglie nei casi previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1 e n. 2, lettere a), c), d) ed e) della legge 1 dicembre 1970, n. 898); inoltre, è statuito che al loro verificarsi, l'unione civile “si scioglie”, facendo così intendere una sorta di automaticità della cessazione del vincolo. Se il legislatore avesse ritenuto necessario attivare le procedure di scioglimento dell'unione civile, avrebbe usato una diversa espressione, quale ad esempio “lo scioglimento dell'unione civile può essere richiesto nei casi previsti dall'art.....”». (Oliva, 78). L'accertamento dello scioglimento del vincolo necessita del vaglio giudiziale, atteso che appare indispensabile verificare le ragioni che hanno portato alla cessazione del rapporto nel contraddittorio tra le parti e secondo le garanzie di legge, ciò in ragione delle conseguenze che possono derivare dalla crisi degli uniti civilmente. Infatti, nell'ipotesi in cui allo scioglimento del vincolo conseguano questioni di natura economica (es. mantenimento, assegnazione casa familiare, attribuzione quota tfr, ecc.) e/o attinenti ai minori, la parte interessata dovrebbe adire il tribunale, secondo la procedura prevista per il divorzio e/o per il mantenimento ed affidamento dei figli.

Scioglimento previa dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile: il d.l. n. 132/2014

Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, aprì a particolari procedure di accordo tra i coniugi attraverso le quali ottenere la loro separazione personale, il divorzio successivo alla separazione nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, senza dover esercitare un’azione giudiziaria. In particolare, l’art. 12 del provvedimento citato consentì ai coniugi di concludere, dinanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile e con l’assistenza facoltativa di almeno un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero di divorzio, se successivo al richiesto periodo temporale di separazione, o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. L’apertura non è stata senza limiti. Le disposizioni introdotte per attribuire in proposito rilevanza ed effetti al consenso delle parti non trovano applicazione in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. E l’accordo concluso tra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

La procedura occorrente a formalizzare la dichiarazione è così riassumibile, con riferimento ai soggetti attivi che la norma identifica come “i coniugi”.

L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione delle parti di volersi separare, di volere lo scioglimento del loro matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili oppure la modifica delle condizioni, pattuite o disposte dal giudice con la separazione o con il divorzio. L’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione e compila immediatamente l’atto di accordo che viene contestualmente sottoscritto. Nei soli casi di accordo concordato di separazione o di divorzio, l’ufficiale di stato civile, nel ricevere la dichiarazione, invita i coniugi a ripresentarsi davanti a lui non prima di trenta giorni dalla avvenuta ricezione per avere conferma delle loro volontà. L’accordo tiene luogo del provvedimento giudiziale che, altrimenti, occorrerebbe ottenere per sciogliere il rapporto nel senso voluto dagli interessati; e deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

La l. n. 76 del 2016, di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ha esteso l’applicazione delle norme dettate a proposito dello scioglimento dei rapporti tra coniugi per mezzo della dichiarazione all’ufficiale dello stato civile anche alle unioni tra persone dello stesso sesso. L’art. 1, comma 24, della legge dispone che l’unione civile si scioglie quando le parti, anche disgiuntamente, hanno manifestato la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di stato civile; e la vera e propria domanda di scioglimento va proposta una volta decorsi tre mesi dalla manifestazione delle relative volontà. Il successivo comma 25 dispone l’applicazione (anche) alle unioni civili delle regole già dettate dall’art. 12 del d.l. 132/2014. La tecnica del rinvio ad altre norme in questo caso si è rivelata insoddisfacente in quanto: da un lato l’art. 12 limita la possibilità di concordare il divorzio (e, in via di richiamo, dovrebbe intendersi: lo scioglimento dell’unione civile) al solo caso in cui esso sia chiesto dopo che è trascorso il tempo stabilito di separazione personale, situazione questa che non è richiesta a proposito dello scioglimento delle unioni civili cui l’eventuale separazione di fatto o di diritto è indifferente; dall’altro, il citato art.1, comma 25, dichiara applicabili, in quanto compatibili, numerosi articoli della l. n. 898/1970, sul divorzio. Questa legge reca disposizioni che presuppongono rapporti di coniugio, di genitorialità e di responsabilità parentale: il cui trasferimento nell’ambito delle unioni tra persone dello stesso sesso incontra numerose difficoltà.

Scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile: l. n. 76/2016

Ex art. 1, comma 24 legge n. 76/2016, le parti dell'unione civile possono congiuntamente ottenere lo scioglimento del vincolo presentando una dichiarazione in tal senso dinanzi all'ufficiale di stato civile.

La norma introduce una procedura di scioglimento ad hoc, che prevede due fasi:

1) le parti, congiuntamente o singolarmente, manifestano all'ufficiale di stato civile la volontà di sciogliere l'unione civile;

2) trascorsi tre mesi, le parti, singolarmente o congiuntamente, possono presentare la domanda giudiziale di scioglimento dell'unione civile o attivare le procedure stragiudiziali.

Si tratta di un'ipotesi di scioglimento volontario applicabile tutte le volte in cui non si verifichino le altre ipotesi di scioglimento previste dalla legge n. 76/2016 (morte del partner, sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, ipotesi particolari di cui all'art. 3 legge divorzio).

 Non è chiara la ratio della previa dichiarazione all'ufficiale dello stato civile e del periodo di tre mesi che deve necessariamente trascorrere prima di poter adire il tribunale. Alcuni autori sostengono che si tratti di un periodo di riflessione (Fasano-Gassani, 82), che in qualche modo sostituirebbe la separazione legale.

In sede di merito si è ritenuto che la dichiarazione di voler sciogliere l'unione, prevista dall'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016, nelle forme previste dal d.m. 27 febbraio 2017, non costituisce condizione di procedibilità della domanda di scioglimento dell'unione civile che, dunque, può essere pronunziata anche in assenza della fase amministrativa (cfr. Trib. Novara, 5 giugno 2018, in Ilfamiliarista.it, con nota di Simeone: tale pronuncia ha precisato che, tuttavia, tra l'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice – in cui la parte richiedente abbia ribadito la propria volontà di cessare l'unione – e la sentenza devono decorrere almeno tre mesi, ovvero quel lasso temporale che, secondo la norma richiamata, deve decorrere tra la dichiarazione resa all'Ufficiale di stato civile e la presentazione del ricorso).

L'Ufficiale di stato civile svolge una funzione certificativa della volontà delle parti e provvede alla annotazione dello scioglimento del vincolo nei registri di Stato civile e quindi alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 30 novembre 2000, n. 396 (art. 69, comma 1-bis, lett. b d.P.R. n. 396/2000 così come novellato dal d.lgs. n. 5/2017).

Non occorre che gli uniti civilmente rappresentino la ragione della rottura, né che siano illustrati i fatti che non consentono la prosecuzione della convivenza. Il funzionario pubblico, inoltre, non è tenuto ad accertare che la comunione materiale e spirituale tra i partners non possa essere mantenuto o ricostruita.

Con riferimento alla competenza territoriale dell'ufficiale di stato civile, l’art. 12 d.l. 132/2014  la riferiva al sindaco del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. In forza dell’estensione delle disposizioni dettate per i coniugi alle unioni civili la regola può dirsi conservata, sostituendosi l’atto di matrimonio con il contratto di unione civile o la registrazione anagrafica dell’unione civile.

La legge 76/2016 non precisava se la dichiarazione dovesse essere effettuata necessariamente da entrambi i partner, seppur disgiuntamente, o se fosse sufficiente la dichiarazione di uno solo di essi. Il d.lgs. n. 5/2017 ha successivamente chiarito i dubbi interpretativi emersi nell'immediatezza dell'approvazione della legge ed ha introdotto il comma g-quinquies al comma 1 dell'art. 63 d.P.R. n. 396/2000, il quale precisa che la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile può essere congiunta o proveniente da una sola parte. In tale ultimo caso, la dichiarazione deve essere comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea. Nel caso in cui entrambi i partner rendano la dichiarazione, ma in momenti distinti, sembrerebbe più corretto far decorrere il termine di tre mesi dalla ultima dichiarazione, proprio per lasciare ad entrambi lo stesso tempo di riflessione.

Per lo scioglimento dell'unione civile, ai fini della validità del consenso, è necessario che le parti si presentino personalmente, sicché è inammissibile la manifestazione delle volontà a mezzo procuratore speciale ex art. 12, comma 7 d.P.R. n. 396/2000 («Le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando non è espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico») (Simeone, Lo scioglimento dell'unione civile: il legislatore furioso ha fatto le norme cieche, in IlFamiliarista, 30 maggio 2016).

Come quando si costituisce un'unione civile, anche per lo scioglimento deve essere redatto un verbale che contenga le dichiarazioni delle parti, necessario anche ai fini della decorrenza del termine di tre mesi per la prosecuzione del procedimento. Ne consegue che l'ufficiale dello stato civile è tenuto a rilasciare copia della dichiarazione di volontà, che costituisce il presupposto necessario per poter presentare la successiva domanda di scioglimento.

La procedura de qua è preclusa in presenza di figli comuni minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti. Anche gli uniti civilmente possono essere una coppia genitoriale, come nel caso di costituzione di unione civile ex comma 27 legge n. 76/2016, adozione in casi particolari, trascrizione della sentenza di adozione resa all'estero, ecc.

 Si segnala la Circolare del Ministero dell'Interno del 15 novembre 2016 n. 19 che riporta il parere del Ministero della Giustizia, secondo cui si: «ritiene pacifico, secondo un'interpretazione letterale del comma 3 dell'art. 12 decreto legge n. 132/2014 che l'ufficiale di stato civile debba interloquire con i coniugi personalmente. A tal proposito, non può costituire argomento decisivo, come ritenuto dal Tribunale di Milano, il fatto che la legge sul divorzio preveda ex art. 4, comma 7, l. n. 898/1970 che i coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi e con l'assistenza del difensore. In questo caso, infatti, la possibilità che i coniugi siano rappresentati da un procuratore speciale nel procedimento giudiziale di divorzio è consentita solo qualora sussistano tali gravi e comprovati motivi, specificazione non contenuta nell'art. 12, comma 3, decreto legge n. 132/2014. Un'interpretazione letterale della norma si rende necessaria al fine di consentire, poiché si opera in un contesto di degiurisdizionalizzazione, la garanzia della genuinità ed attualità delle dichiarazioni delle parti proprio grazie alla prevista comparizione personale delle stesse dinanzi all'ufficiale di stato civile che le deve ricevere. Pertanto, il Ministero conclude che, allo stato della vigente legislazione, non è ammessa la possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti indicati nell'art. 12 decreto legge n. 132/2014»).

Gli uniti civilmente non possono inserire nell'accordo patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono il procedimento di scioglimento e di modifica delle condizioni di scioglimento. Come avviene per il divorzio e la separazione, anche le parti delle unioni civili, dopo aver rilasciato la dichiarazione, dovranno ricomparire davanti all'ufficiale di stato civile non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma.

Ai sensi dell'art. 69, comma 1-bis, lett. e) d.P.R. n. 396/2000 così come novellato dal d.lgs. n. 5/2017, gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile devono essere annotati nell'atto di costituzione dell'unione civile e negli atti di nascita, ex art. 49 lett. g-ter d.P.R. n. 396/2000.

Procedura di scioglimento in tribunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 24, l. 76/2016, trascorsi tre mesi dalla dichiarazione di volontà di scioglimento resa al pubblico ufficiale, ciascuna delle parti può proporre domanda di scioglimento dell'unione civile in tribunale. La giurisprudenza di merito prevalentemente ritiene che per lo scioglimento dell'unione civile basta la domanda di una sola delle parti; se l’azione non è promossa dalla parte che ha fatto la dichiarazione singola, l’altra parte, che intenda ottenere l’assegno di mantenimento deve, anche se dissenziente rispetto allo scioglimento, provocare la pronuncia rivolgendosi al giudice (Trib. Milano, sez. IX, 3 giugno 2020).

Secondo l'indirizzo prevalente, nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 23 legge n. 76 (art. 3, comma 1, n. 1 e n. 2, lettere a, c, d, e della legge n. 898/1970), appare possibile procedere direttamente con la domanda di scioglimento, saltando la fase della preliminare dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile, infatti è stato eliminato il rinvio alle norme del codice civile in tema di separazione legale dei coniugi.

Il legislatore, con riferimento alla procedura di scioglimento davanti al tribunale, ai sensi dell'art. 1, comma 25 legge n. 76/2016 rinvia, «per quanto compatibili» (nel testo modificato dall’art. 29 d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile) a:

• art. 4, art. 5, comma 1 e commi dal 5 all'11, art. 8, 9, 9-bis, 10, 12, 12-bis, 12.-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

• disposizioni di cui al titolo IV bis del libro secondo del codice di procedura civile (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie);

• artt. 6 e 12 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione).

Rinvio alla legge sul divorzio. Il legislatore non ha rinviato a tutta la legge sul divorzio, ma solo ad alcune delle sue disposizioni. La disciplina è stata regolamentata con la tecnica del rinvio, salvo eccezione. È stato, ad esempio, omesso il richiamo dell'art. 1 legge 898/1970, per cui il giudice investito della domanda di scioglimento dell’unione non è tenuto ad accertare il venir meno della comunione spirituale e materiale tra le parti e l'impossibilità di ricostituirla.

Naturalmente, escludendosi in linea di principio che le coppie omosessuali siano coppie genitoriali con figli comuni, manca anche il rinvio all'art. 6 della legge sul divorzio, relativo alle questioni attinenti alla prole (affidamento, collocazione, mantenimento, assegnazione della casa familiare, ecc.), che però potranno essere ugualmente trattate ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c. riguardanti la responsabilità genitoriale.

Procedimento. Ai fini della competenza territoriale, l’art. 473-bis.11 c.p.c. attualmente dispone che si applicano  le disposizioni generali, ove non altrimenti previsto, per le domande che riguardano obblighi personali e status. Per i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato il trasferimento non autorizzato del minore e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. La domanda congiunta può essere presentata al tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei due partner (art. 4, comma 1 legge div., ora art. 473-bis.51 c.p.c.). Nei procedimenti riguardanti lo scioglimento delle unioni civili si richiede l'intervento del pubblico ministero (art. 5, comma 1 legge div.).

La domanda si proponeva con ricorso, unilaterale o congiunto, che doveva contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fondava la domanda (art. 4, comma 2 legge div.) e l'indicazione dell'esistenza di figli di entrambe le parti.  Prima della Riforma, il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissava con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, la quale doveva avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso ed aveva per scopo principale il tentativo di conciliazione delle parti.

Prima delle novità introdotte con la Riforma nota come “riforma Cartabia”, se la conciliazione non riusciva, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l'ascolto del figlio minore che avesse compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento (per gli uniti civilmente, in ipotesi di figli nati da una precedente unione), dava, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputava opportuni nell'interesse degli uniti e della prole, nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo.

La Riforma Cartabia ha regolamentato in maniera differente la procedura di separazione e divorzio. La disciplina è attualmente quella dettata per le controversie in materia di status, di minori e di famiglie (artt. 473-bis.11 e segg. c.p.c.); e disposizioni particolari per le domande di separazione, di divorzio, di scioglimento delle unioni civili, di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e di modifica delle relative condizioni sono stabilite negli artt. 473-bis.47 e segg. c.p.c. 473-bis.12 del c.p.c. La domanda introduttiva assume la forma del  ricorso. Se nel ricorso sono presenti richieste di contributo economico o se ci sono figli minori, è necessario depositare con il ricorso anche la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione che attesti la titolarità di diritti reali su immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Se vi sono figli minori è necessario allegare al ricorso un piano genitoriale, che tiene conto degli impegni, delle attività quotidiane dei figli in età scolare, il percorso educativo, le attività extrascolastiche, le vacanze ecc. Il ricorso deve avere il contenuto di un vero e proprio atto di citazione; al convenuto è fatto onere di depositare una comparsa di risposta con tutte le sue difese. L'art. 473-bis.14 c.p.c. stabilisce che, dopo avere depositato il ricorso iniziale, il presidente entro tre giorni successivi nomina un relatore, a cui può delegare la gestione del procedimento. Tra il deposito del ricorso e l'udienza non devono passare più di novanta giorni. Nel provvedimento che fissa l'udienza, si assegna un termine per la costituzione del convenuto che deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'udienza, mentre il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto dall'attore almeno 60 giorni liberi prima dell'udienza. La Riforma Cartabia ha previsto all'art. 473-bis.24 c.p.c. che sia possibile presentare reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti alla corte di appello. Il reclamo è ammesso anche contro i provvedimenti temporanei emessi durante il processo che sospendono o limitano significativamente la responsabilità genitoriale, oltre a quelli che apportano importanti modifiche all'affidamento e alla collocazione dei minori o che ne stabiliscono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Il reclamo deve essere presentato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza, dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente. L'art. 473-bis.28 bis c.p.c. stabilisce, inoltre, che anche dopo la conclusione del processo, sia possibile modificare i provvedimenti precedentemente stabiliti nella causa conclusa. Infatti, la norma prevede che, se sorgono giustificati motivi, le parti possono in qualsiasi momento richiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.

La sentenza di scioglimento dell'unione, al pari di quella di divorzio, ha natura costitutiva e diventa efficace, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione, previo passaggio in giudicato (art. 10 legge div., cui rinvia l'art. 1 comma 25 legge n. 76/2016). La sentenza di scioglimento è impugnabile e l'appello è deciso in camera di consiglio.

Rinvio alle disposizioni del c.p.c. Il citato comma 25 rinviava in origine alle disposizioni di cui al titolo II del libro IV c.p.c., dedicato  ai procedimenti in camera di consiglio, e in tal modo rendeva applicabili alle unioni civili anche, tra le altre, le norme procedurali relative alla separazione personale dei coniugi: circostanza che non risultava corretta. L’introduzione del rito unificato in materia di status, di minori e di famiglie, dovuta al d.lg. 149/2022, ha condotto all’abrogazione di tutte le disposizioni che, nell’ambito dei procedimenti in camera di consiglio riguardavano le cause in tema di famiglia.

Negoziazione assistita

La legge n. 76/2016 (art. 1, comma 25) dichiara applicabili alle unioni civili le procedure di risoluzione stragiudiziale delle crisi, quali la negoziazione assistita e la dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile, mediante il rinvio agli artt. 6 e 12 decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, che disciplina le due dette forme di risoluzione stragiudiziale. L’art. 12, in particolare, è  riferito alla dichiarazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile e in proposito si veda retro, par. 4. L’art. 6 ha ad oggetto la negoziazione applicata ad un vasto ambito di situazioni risolubili convenzionalmente, quali la separazione personale, il divorzio, la modifica dei provvedimenti, l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e gli alimenti. Per indicare le disposizioni in tali casi applicabili esso richiama quella dettata dall’art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della l. 1° dicembre 1970, n. 898. Il richiamo è infelice perché in larga parte inadatto a riferirsi  ai rapporti possibili oggetto della negoziazione. Il detto art. 3, nella porzione de qua, consente il divorzio a fronte di una pregressa ininterrotta separazione personale, ma questo presupposto non è previsto tra le condizioni richieste per sciogliere l'unione civile. In proposito appare evidente un difetto di coordinamento all'interno del testo normativo.

Il rinvio effettuato dal ricordato art. 6 a plurimi rapporti del diritto familiare risolvibili in via negoziale attrae nella relativa procedura rapporti, diritti e doveri che soltanto limitatamente possono interessare le unioni civili tra persone dello stesso senso. È questo il caso delle situazioni oggetto dei commi secondo e successivi dell’art. 6, dedicati alla posizione soggettiva di genitori per i partner,  alla presenza di figli cui provvedere, agli adempimenti di tutela da osservare per assicurare che gli accordi siano vagliati e autorizzati quando concernono minori. La legge dispone che in mancanza di figli comuni minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3.

In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Questa disposizione appare in linea di principio inapplicabile agli uniti civilmente che non hanno prole comune, posto che per definizione esso sono caratterizzati dallo stesso sesso. In proposito possono aversi eccezioni alla luce del recente indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che ha ammesso la stepchild adoption e il riconoscimento di figli nati con la tecnica della PMA all'estero

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 d.l. n. 132/2014, l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di scioglimento dell'unione civile. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'art. 5 d.l. n. 132/2014.

Gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita devono essere annotati nell'atto di costituzione dell'unione civile (art. 69 comma 1-bis, lett. d d.P.R. n. 396/2000 così come novellato dal d.lgs n. 5/2017) e nell'atto di nascita (art. 49 lett. g-bis d.P.R. n. 396/2000 così come novellato dal d.lgs n. 5/2017). Le condizioni dello scioglimento dell'unione civile possono essere riviste in ragione di fatti sopravvenuti, in forma giudiziale, anche congiunte, oppure anche con il ricorso alla negoziazione assistita, o mediante accordo delle parti innanzi all'ufficiale di stato civile. 

Con la Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149 del 2022) sono cambiate alcune regole procedurali della negoziazione assistita, in particolar modo per quanto riguarda il gratuito patrocinio e la procedura stragiudiziale. Le parti in accordo possono beneficiare della procedura telematica, anche firmando gli atti in base alla normativa del Codice di Amministrazione Digitale (CAD). Gli atti e l’accordo conclusivo dovranno essere trasmessi via PEC oppure ad altro recapito elettronico. Gli avvocati dovranno certificare la sottoscrizione delle parti attraverso la firma elettronica, che sia qualificata o avanzata. La Riforma prevede l’adozione di un modello convenzionale, appositamente elaborato dal Consiglio Nazionale Forense per la negoziazione assistita, a meno che non desiderino procedere in maniera diversa.

Assegno di mantenimento e strumenti di tutela

Il richiamo effettuato dal comma 25 l. 76/2016 all’art. 5 della legge sul divorzio introduce anche a proposito dello scioglimento delle unioni civili il potere del giudice di disporre con la sentenza l'obbligo per una delle parti  di somministrare periodicamente a favore dell'altra un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Gli effetti dello scioglimento dell'unione civile corrispondono tendenzialmente a quelli propri del divorzio per la coppia unita in matrimonio. La previsione di un assegno di mantenimento per il partner più debole può anche essere contenuta nel ricorso congiunto di scioglimento, in quello raggiunto a seguito di negoziazione assistita e nell'accordo raggiunto dinanzi all'ufficiale di stato civile.

La disposizione che rinvia all’art. 5 della legge sul divorzio è espressione della solidarietà post unione a favore del partner che non ha mezzi adeguati e versa nella impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Si applicano, in quanto compatibili, le regole acquisite in via interpretativa e nell’applicazione dalla dottrina e dalla giurisprudenza a proposito del divorzio. Per l'accertamento del diritto all'assegno, il giudice non si deve limitare a prendere in esame le condizioni economiche del partner richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dalle parti in costanza di rapporto. La sentenza deve fissare anche un criterio di rivalutazione automatico dell'assegno, salvo che il giudice ritenga che ciò sia palesemente iniquo e lo motivi. Anche alle parti dell'unione civile è data la facoltà di concordare che la corresponsione avvenga in un'unica soluzione (art. 5, comma 8 legge divorzio). Tenuto conto che gli uniti civilmente non sono una coppia genitoriale nessun riferimento dovrebbe essere fatto alla prole. Questo principio deve ritenersi superato proprio allo stato attuale del diritto vivente, che ha ritenuto ammissibile, sulla scorta della lettura estensiva dell'art. 44, lett. d) della l. n. 184/1983 la c.d. stepchild adoption da parte del convivente del genitore biologico, pur essendo stato espressamente stralciato l'art. 5 dell'originario disegno di legge, in cui la stepchild adoption veniva espressamente disciplinata per legge. Ne consegue che in sede di scioglimento dell'unione civile possono essere previste discipline che riguardano i figli, quali l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se la parte beneficiaria contrae un'altra unione civile o un matrimonio (art 5, comma 10 legge divorzio).

Anche in ambito di scioglimento dell'unione civile, il tribunale può imporre alla parte obbligata di corrispondere l'assegno di mantenimento di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di corresponsione dell'assegno (art. 473-bis.36 c.p.c.).

La sentenza di scioglimento costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c. (art. 473-bis.36 c.p.c.).

Come per il matrimonio, all'unione civile può essere applicato lo strumento della corresponsione diretta dell'assegno da parte del datore di lavoro (art. 473-bis.37 c.p.c.): se la parte onerata alla corresponsione dell'assegno è inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, la parte beneficiaria può, dopo averlo messo in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno al datore di lavoro dell'obbligato o comunque a terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro a quest'ultimo con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. Se anche il terzo non adempie, la parte beneficiaria può procedere con un'azione esecutiva direttamente nei confronti di quest'ultimo. Qualora il credito della parte obbligata nei confronti dei terzi sia già stato pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra il partner creditore, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.

Sempre a garanzia dell'assegno di mantenimento, la parte beneficiaria può chiedere il sequestro dei beni del partner obbligato. Le somme spettanti alla parte obbligata possono essere pignorate o sequestrate fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico.

Si applica, infine, l'art. 12-sexies legge div., in virtù del quale la parte che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento è soggetta alle sanzioni penali previste dall'art. 570 c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza").

Tenuto conto della sostanziale assimilazione tra le unioni civili ed il vincolo matrimoniale, non si può non citare il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia di determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile. La Suprema Corte, con sentenza Cass. n. 11504/ 2017, ha affermato il principio secondo cui il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74/1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'an debeatur, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza ed autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali «indici», salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie, del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri «latu sensu» imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo) della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tenere conto, nella fase del «quantum debeatur», di tutti gli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, reddito di entrambi), e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.

La Corte, con la sentenza Cass. S.U., n. 18287/2018,  aveva stabilito che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Quindi all'assegno divorzile dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del pregiudizio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Ne consegue che il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla  luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. L'indirizzo è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Si è in particolare precisato come la funzione perequativo- compensativa richieda che il coniuge richiedente assegno debba dimostrare nel giudizio anche di avere rinunciato a realistiche occasioni -professionali reddituali (Cass. I, n. 24250/2021). In tema di assegno divorzile la Corte di cassazione (Cass. I, n. 17144/2023) ha puntualizzato che la ex moglie in giudizio è tenuta a dimostrare a quali occasioni professionali ha rinunciato negli anni per dedicarsi alla famiglia, altrimenti non ha diritto all’assegno, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge (Cass. I, n. 27945/2023). Per Cass. S.U., n. 35969/2023 la durata del rapporto, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione civile anche se esso si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. 76/2016. Nello stesso senso Corte app. Trieste, 11 giugno 2024, Foro it., 2024, 6. I, 1678.

Così, da ultimo, si è espressamente riconosciuto che nell'unione civile, così come nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa: mentre la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno - che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto -, la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, giustifica il riconoscimento di un assegno da parametrare al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte (Cass. I, n. 25495/2025).

Condizioni relative alla prole ed assegnazione della casa familiare

La legge non rinvia alle norme che riguardano l'assegnazione della casa familiare. Probabilmente sempre per la ragione che esclude la natura di coppia genitoriale degli uniti civilmente. L'omissione impone alla prassi giudiziaria un temperamento in ragione del fatto che, dopo le recenti aperture della giurisprudenza di legittimità e di merito, anche gli uniti civilmente possono diventare genitori. Quando ciò si verifichi,  al momento dello scioglimento del vincolo si dovrà provvedere a disciplinare le relative questioni riguardanti l'affidamento, il mantenimento e la collocazione della prole. Verrà pertanto in rilievo la problematica dell'assegnazione della casa familiare in favore del genitore presso cui i figli verranno collocati, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., norma applicabile a tutti i rapporti di filiazione, in quanto tali, a prescindere dall'esistenza di un vincolo matrimoniale o di unione civile tra i genitori. L'art. 337-sexies c.c. prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. La casa familiare viene assegnata solo ed unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno di mantenimento.

Modifica delle condizioni di scioglimento

La disciplina della modifica delle condizioni di divorzio era dettata dal comma primo dell’art. 9 l. 898/1970. La riforma processuale introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 ha soppresso questa disposizione e ha attratto quella disciplina tra le norme del codice di procedura civile. Dispone attualmente l’art. 473-bis.29 che qualora sopravvengano giustificati motivi le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste per le controversie in materia di status, di minori e di famiglie, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. La normativa riguardante le unioni civili richiamava il menzionato art. 9, primo comma: la sua abrogazione l’ha privata di un espresso riferimento. A colmare la lacuna sono intervenute le disposizioni di cui agli artt. 473-bis.47 e segg. c.p.c. dichiarate applicabili anche allo scioglimento dell’unione civile e alla modifica delle relative condizioni. Alle unioni civili si applicano, quindi, le disposizioni in tema di modifica delle condizioni di divorzio per quanto applicabili, posto che la revisione può riguardare unicamente i provvedimenti a tutela dei minori e i contributi economici.

Secondo l'indirizzo recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità: “Il giudice richiesto della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve verificare se tali motivi giustifichino, o meno, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta “indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti indici: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri latu sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri, rilevanti nelle singole fattispecie, senza, invece, tenere conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; il tutto sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario” (Cass. I, n. 15481 del 2017).

Come avviene per il matrimonio, la modifica può essere chiesta anche qualora lo scioglimento sia stato ottenuto tramite le procedure stragiudiziali della negoziazione assistita e della dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Inoltre, la stessa modifica, qualora vi sia accordo tra le parti, può essere ottenute con la negoziazione assistita o con la dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile.

Effetti dello scioglimento del vincolo

Lo scioglimento dell'unione civile comporta fondamentalmente l'estinzione dei reciproci doveri che derivano dal rapporto, ovverosia dei doveri di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di contribuzione. Lo scioglimento dell'unione civile restituisce agli ex partner lo stato libero e consente loro di contrarre una nuova unione civile o un matrimonio.

La parte che avesse assunto il diritto all'uso del cognome comune, non potrà più utilizzarlo. La legge n. 76/2016 ha evitato di rinviare alle disposizioni in tema di cognome contenute nella legge sul divorzio (art. 5 commi 2, 3, 4 legge n. 898/1970), che consentono al giudice, su istanza di parte, di autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito, quando sussista un interesse suo o dei figli, tenuto conto che l'uso del cognome comune scaturisce da una libera scelta, mentre nel caso di divorzio è imposto alla donna. Questa omissione è stata criticata da alcuni commentatori i quali hanno ritenuto che il legislatore avrebbe potuto prevedere anche per gli uniti civilmente la possibilità di utilizzare il cognome scelto durante il rapporto, laddove fosse ravvisabile un interesse.

Con la cessazione dell'unione cessa anche la comunione legale e si scioglie anche l'eventuale fondo patrimoniale. Il legislatore non chiarisce, però, quale sia l'esatto momento in cui la comunione legale si scioglie. Secondo un orientamento poiché l'art. 191 c.c. non è stato richiamato dal legislatore, la norma non sarebbe ritenersi applicabile. La disposizione è stata recentemente modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, e attualmente stabilisce che: «nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione». Ne consegue che, se si tiene conto di questa disposizione, con riferimento all'unione civile, la comunione dei beni si scioglie con il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento dell'unione civile. In caso di procedure stragiudiziali di scioglimento dell'unione civile, la comunione si scioglie alla data di firma dell'accordo di negoziazione o con la prima dichiarazione ex art. 12 decreto legge n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014.

All'unione civile si applicano gli artt. 128, 129, 129-bis c.c. in materia di matrimonio putativo, con la conseguenza che gli effetti dell'unione si producono, in favore degli uniti civilmente, fino alla sentenza che pronunzia la nullità.

Scioglimento per effetto della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso

In tema di rettificazione di sesso, secondo la disciplina introdotta dall'art. 1 l. n. 164/1982, è consentita l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, non soltanto nel caso di evoluzione naturale di situazione originariamente non ben definita, ma anche nel caso in cui, sulla base di una dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi chiaramente dell'altro sesso, si intervenga con operazioni demolitorie e ricostruttive, alterando organi esistenti per conferire al soggetto la mera apparenza del sesso opposto. La Suprema Corte, con sentenza, Cass. I, n. 15138/2015, ha stabilito che «alla stregua di un interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione di sesso nei registri di stato civile deve intendersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificatorio dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, perché la serietà e invalidità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale». La Corte costituzionale, con la sentenza 5 ottobre 2015, n. 221, ha escluso che la legge n. 164/1982 richieda necessariamente, ai fini della rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, la modificazione dei caratteri sessuali primari, con ciò accogliendo un concetto di identità sessuale che si identifica anche con gli elementi di carattere psicologico e sociale. Al Tribunale che autorizza l'intervento chirurgico, ove necessario, la legge richiede di verificare che l'operazione richiesta dalla persona interessata occorra ad assicurarle uno stabile equilibrio psicofisico, ma non postula né la necessità dell'adeguamento dei caratteri sessuali mediante l'operazione chirurgica, né che il Tribunale verifichi l'avvenuta esecuzione dell'intervento autorizzato in funzione di garanzia del diritto alla salute della persona.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determinava lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Per il legislatore l’unione civile è all'origine un negozio giuridico che implica l'identità sessuale tra i partners; se questa viene meno, l'unione doveva sciogliersi automaticamente. Il dibattito dottrinario e le applicazioni giurisprudenziali in vario senso hanno avuto termine con la pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 22 aprile 2024 la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove l’attore e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. La Corte ha aggiunto che nell’ipotesi in cui uno dei componenti di una unione civile proponga una domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, ed entrambi intendano proseguire la loro relazione trasformandola in matrimonio, i diritti della coppia non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del matrimonio stesso.

Si prevede una soluzione inversa, invece, nel caso in cui sia stato contratto un matrimonio. Ai sensi dell'art. 1, comma 27, alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

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