Codice Civile art. 186 - Obblighi gravanti sui beni della comunione 1Obblighi gravanti sui beni della comunione 1 [I]. I beni della comunione rispondono: a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto; b) di tutti i carichi dell'amministrazione; c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli [147] e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia; d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi [192 2]. (1) [1] Articolo così sostituito dall'art. 65 l. 19 maggio 1975, n. 151. L'art. 55 della stessa legge, ha modificato l'intitolazione di questa Sezione e soppresso la suddivisione in paragrafi. InquadramentoDopo le norme sull'amministrazione dei beni in comunione, il codice dedica una serie di disposizioni alla responsabilità dei coniugi per le obbligazioni contratte in regime di comunione legale. L'art. 186 rappresenta la prima di tali disposizioni e descrive le singole tipologie di obbligazioni che gravano sul patrimonio in comunione. Ad ognuna delle ipotesi sarà dedicato un sottoparagrafo. Si ricorda che le norme codicistiche sulla comunione legale si applicano anche alle unioni civili se non disposto diversamente dai costituenti con convenzione matrimoniale come sancito dall'art. 1 comma 13 l. n. 76/2016. La responsabilità dei coniugi per le obbligazioni assunte durante il regime di comunione legale.Si è affermato in dottrina che le norme degli artt. 186-190 c.c. attribuiscono, nei confronti dei terzi, una valenza «esterna» al regime patrimoniale dei coniugi, poiché dettano una disciplina «speciale» in punto di responsabilità patrimoniale per l'adempimento delle obbligazioni (Cavallaro, 205, evidenzia che «la disposizione [art. 186 c.c.] conferma la «funzionalizzazione» del patrimonio comune al soddisfacimento dei bisogni obiettivi della famiglia, nella persona dei suoi membri, e all'interesse comune dei coniugi»), rispetto al principio generale della responsabilità illimitata del debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri ex art. 2740 c.c. (Sulla responsabilità patrimoniale nel regime di comunione legale, cfr. Oppo, 105 ss.; Schlesinger, 428 ss.; Corsi, 155 ss.; Cian-Villani, 366 ss.; Barbiera, 473 ss.; Perchinunno, 274 ss.; Finocchiaro A. e M., 1107 ss.; Stanzione, 1091 ss.; Gionfrida Daino, 1986; Majello, 8-9; Quadri, 741 ss.; Mastropaolo - Pitter, 230 ss.; De Paola, 600 ss.; Gabrielli - Cubeddu, 156 ss.; Dogliotti, 342 ss.; Di Martino, 210 ss.; Bruscuglia, 317 ss.; Zanini, 253 ss.; Minneci, 341 ss.; 384 ss.; Russo, 2004; Saporito, 275 ss.; Arrigo, 533 ss.;). Difatti, per le obbligazioni personali assunte da ciascun coniuge, questi ne risponde coi propri beni personali, ma se insufficienti, in via sussidiaria, anche coi beni in comunione per la sua quota di metà (art. 189 c.c.); per le obbligazioni contratte dai coniugi per la famiglia, risponde prioritariamente il patrimonio in comunione legale (art. 186 c.c.), ma, se non è sufficiente, in via sussidiaria il patrimonio personale di ogni coniuge fino alla metà del credito (art. 189 c.c.). Per quest'ultima ipotesi, vi è chi in dottrina ha sostenuto che la regola della sussidiarietà della garanzia dei patrimoni personali dei coniugi per le obbligazioni contratte per la famiglia, dato dal combinato disposto degli artt. 186 e 190 c.c., sia addirittura anticostituzionale, perché pregiudica la posizione del creditore della comunione rispetto ad un qualsiasi creditore personale, perché potrebbe non riuscire a soddisfare integralmente il suo credito, potendo, in caso di totale incapienza della comunione legale, aggredire i patrimoni personali dei coniugi solo nei limiti della metà del credito vantato (Schlesinger, 437; Majello, 8). Preferibile appare la diversa lettura offerta dalla dottrina maggioritaria, secondo cui la garanzia sussidiaria dei patrimoni personali dei coniugi mira, al contrario, ad offrire un livello di tutela più elevato al creditore della comunione legale, perché gli mette a disposizione altri due patrimoni da aggredire, ove quello destinato prioritariamente a soddisfarlo non sia sufficientemente capiente. Per spiegare tale assunto, si evidenzia che la comunione legale non costituisce né un soggetto di diritto né una persona giuridica (Mastropaolo-Pitter, 241; Arrigo, 535), per cui non è applicabile ad essa il principio di autonomia patrimoniale delle persone giuridiche, né il sistema delineato dagli artt. 186-190 c.c. può essere letto, in analogia con quanto previsto per le società di persone, in chiave di tendenziale «separazione» tra patrimonio personale del singolo coniuge e patrimonio della comunione (Busnelli, 40-41). La comunione legale tende, infatti, ad attuare sul piano economicola condivisione dei benefici e delle perdite, che normalmente caratterizzano la vita della coppia (Busnelli, 32). Il combinato disposto degli artt. 186 e 190 c.c.non impone, in definitiva, alcuna «limitazione» della responsabilità patrimoniale dei coniugi, bensì al contrario, «aggiunge» alla responsabilità totale ed illimitata del coniuge che ha contratto l'obbligazione, quella sussidiaria e parziaria (in misura della metà del credito) dell'altro coniuge (Gabrielli, 164-165; Anelli, 193; Arrigo, 143). In giurisprudenza di merito si è accolta la impostazione della dottrina maggioritaria; il Trib. Bergamo, 21 gennaio 2002, col provvedimento ha evidenziato che i coniugi rispondono in solido e per l'intero per le obbligazioni contratte congiuntamente — e non entrambi per metà, come parrebbe affermare l'art. 190 c.c. — ma sussidiariamente alla responsabilità dei beni comuni. Riprodotto, quindi, il medesimo ragionamento con riferimento all'obbligazione contratta «da uno solo» dei coniugi, sia pure nell'interesse della famiglia (e, di conseguenza, rientrante nelle ipotesi dell'art. 186 c.c.), ne deriva che il coniuge debitore debba rispondere con tutti i suoi beni, presenti e futuri, senza la limitazione di cui all'art. 190 c.c. (che opera, invece, a beneficio del solo coniuge che non ha contratto l'obbligazione). I singoli debiti di cui risponde la comunione: i pesi e gli oneri.Sulla nozione di «pesi ed oneri» gravanti sui beni della comunione dal momento del loro acquisto, si è affermata in dottrina la tesi che ne offre un'accezione restrittiva, secondo cui si riferirebbe ai soli vincoli reali «in senso stretto», quali pegni, ipoteche, privilegi speciali o altri vincoli di natura pubblicistica (Palermo, 494; Finocchiaro A. e M., 1101). Alle critiche rivolte a tale impostazione, secondo cui l'interpretazione restrittiva proposta renderebbe la previsione normativa del tutto inutile, dal momento che i vincoli reali in senso stretto gravano automaticamente, ope legis, sui beni a cui si riferiscono, si eccepisce che il riferimento ai vincoli reali in senso stretto è tutt'altro che superfluo, perché consentirebbe di estendere l'ipoteca gravante sul bene acquistato da uno dei coniugi separatamente, anche sulla quota ideale spettante all'altro (Finocchiaro A. e M., 1101). In pratica, la disposizione vale a chiarire che il diritto di sequela del creditore ha come oggetto l'intero bene in comunione legale, anche se l'obbligazione è contratta da un solo coniuge (Mastropaolo-Pitter, 237). Com'è stato notato da un autore (Bruscuglia, 322), a conclusione opposta deve pervenirsi con riguardo al caso in cui un solo coniuge conceda successivamente un'ipoteca volontaria su un bene acquistato libero: si tratta di un atto dispositivo riguardante beni immobili che, se compiuto dal solo coniuge intestatario senza la partecipazione dell'altro, può essere oggetto di impugnazione nel termine annuale da parte di quest'ultimo (art. 184 c.c.) e le cui conseguenze risarcitorie graveranno sui soli beni personali del coniuge che ha compiuto l'atto ai sensi dell'art. 189, comma 1, c.c.; l'ipoteca volontaria su bene oggetto di comunione legale, concessa dal solo coniuge intestatario del bene, infatti — non potendosi considerare ipoteca concessa da chi non è proprietario della cosa (art. 2822 c.c.) — è pienamente valida ed efficace, ma, in quanto costituita in un momento «successivo» all'acquisto del bene (e, quindi, all'ingresso di esso in comunione legale), il creditore dell'obbligazione garantita, per l'eventuale esubero del diritto non soddisfatto dall'espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca, potrà agire esclusivamente sui beni personali del coniuge che ha concesso separatamente l'ipoteca, posto che tale atto, pur gravando certamente anzitutto sul bene che ne costituisce l'oggetto, riguarda la libera attività negoziale del coniuge e non può coinvolgere, pertanto, gli altri beni facenti parte della comunione legale. Nella nozione di «pesi ed oneri» rientrano, accanto ai vincoli reali, anche le obbligazionipropter rem gravanti sui beni della comunione legale al momento dell'acquisto (Corsi, 158; Barbiera, 473; Quadri, 767; Mastropaolo-Pitter, 238; Minneci, 349; Galasso, 395), come ad esempio, l'obbligazione di provvedere all'amministrazione e manutenzione ordinaria del bene oggetto di usufrutto (artt. 980, comma 28, e 1004, comma 18, c.c.) e quella di contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune ai sensi degli artt. 1104, comma 1 e 3, c.c. (Gabrielli, 162), per adempiere alle quali rispondono i beni della comunione legale intesi nella loro complessità: non soltanto, quindi, i singoli beni gravati dell'obbligazione, ma anche gli ulteriori beni che, pur non costituendo specifico oggetto dell'obbligazione stessa, fanno parte, tuttavia, del patrimonio della comunione legale (così Finocchiaro A. e M., 1101; Gabrielli, 163; Mastropaolo-Pitter, 237; De Paola, 608; Arrigo, 563). In senso diverso si esprime la dottrina minoritaria, secondo cui le obbligazioni propter rem gravanti sui beni in comunione legale, ex art. 186, si distinguerebbero dalle comuni obbligazioni propter rem perché la norma sancisce che il loro adempimento sia garantito, in primo luogo, dal soddisfacimento coattivo sullo stesso bene gravato dall'obbligazione reale; per cui quest'impostazione dottrinale sostiene che l'art. 186, lett. a), configuri più una fattispecie di c.d. «onere reale», che un'obbligazione propter rem da cui si distingue appunto per il previo onere di realizzazione coattiva del credito mediante l'aggressione del bene fonte dell'obbligazione (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 345). A parere dello scrivente, tale opinione non è da condividere; l'art. 186 n. 1 si limita a stabilire che i beni della comunione rispondono di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, ma non prevede che per il soddisfacimento di tali oneri il creditore debba aggredire esclusivamente i singoli beni su cui sono impressi gli oneri da adempiere; né una simile lettura trarrebbe fondamento dai principi generali dell'ordinamento civilistico; anzi, coerentemente con la disciplina giuridica sulla responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., e con l'esigenza di garantire il terzo creditore, deve ritenersi, al contrario, che il patrimonio in comunione debba nel suo complessosoddisfare i pesi ed oneri impressi su uno o alcuni dei beni che ne fanno parte. La disciplina della lett. a) in commento si riferisce solo, per espressa previsione, alle obbligazioni propter rem sussistenti al momento dell'acquisto dei beni; mentre per le obbligazioni sorte successivamente sui beni originariamente liberi, la disciplina applicabile è, rispettivamente, quella dell'art. 186, lett. d), o dell'art. 189, comma 1, c.c., a seconda che l'obbligazione sia stata contratta congiuntamente o separatamente (Bruscuglia, 325). I carichi dell'amministrazione. La nozione «carichi dell'amministrazione» comprende le obbligazioni contratte dai coniugi per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni della comunione legale, come ad esempio, le spese di manutenzione e custodia, i contributi condominiali, i premi di assicurazione, i debiti di imposta, ecc. (Quadri, 769; Mastropaolo-Pitter, 239; De Paola, 608 ss.; Minneci, 350; Russo, 26; Arrigo, 563). I «carichi» scaturenti da atti di amministrazione straordinaria gravano sulla comunione legale solo quando siano stati compiuti congiuntamente dai coniugi, coerentemente con l'art. 180 comma 2 c.c.; viceversa, se gli atti di amministrazione straordinaria sono stati compiuti separatamente da un coniuge, in dispregio della regola dell'amministrazione congiuntiva, quest'ultimo ne risponderà col proprio patrimonio personale, ai sensi dell'art. 189, comma 1, c.c. (Bruscuglia, 325); ma sul punto vi è chi, muovendo dalla piena validità ed efficacia degli atti di straordinaria amministrazione compiuti da un solo se non annullati ex art. 184 comma 1 c.c., sostiene che gli effetti dell'atto si riverbereranno anche nei confronti del coniuge pretermesso il quale abbia omesso di agire per l'annullamento dell'atto e quindi, anche i carichi derivanti dall'atto di straordinaria amministrazione compiuto da un sol coniuge senza il consenso dell'altro graveranno sulla comunione legale ai sensi dell'art. 186 lett. b) se l'atto non è stato annullato in virtù dell'art. 184 c.c. (Galasso, 397). È molto controversa in dottrina la possibilità di configurare, quali carichi dell'amministrazione, anche le obbligazioni discendenti da responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 ss. c.c. Si ipotizzi ad es. al danno causato ad un terzo dal bene in comunione a seguito della violazione dell'obbligo di custodia da parte dei coniugi o di uno di essi. In tal caso l'obbligazione risarcitoria che ne discende può essere posta a «carico» della comunione legale? Diverse opinioni si registrano in merita a siffatta questione. Alcuni autori rispondono in modo affermativo (Corsi, 159; Quadri, 770); altri, invece (Gabrielli, 158), invece, sostengono che le obbligazioni extracontrattuali rientrano tra quelle previste nell'art. 186, lett. d), c.c., dovendosi considerare obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi; altri ancora evidenziano che la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito rientra tra i debiti personali del coniuge (Patti, 228; Russo, 27). Vi è ancora chi sottolinea l'impossibilità di offrire una risposta univoca, per cui le obbligazioni extracontrattuali discendenti dai beni in comunione legale sono poste a carico della comunione legale se la fonte della responsabilità risiede nella mera titolarità del diritto reale, che nella comunione legale spetta a entrambi i coniugi; mentre per quelle causate dalla violazioni di obblighi di custodia o di uso (artt. 2051 e 2052 c.c.), occorre verificare nel caso concreto se la custodia o l'uso del bene al momento dell'illecito fosse imputabile ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, e solo nel primo caso l'obbligazione verrebbe posta a carico della comunione legale. Altra tesi, che secondo lo scrivente è preferibile, evidenzia che le obbligazioni extracontrattuali non rientrerebbero nei carichi della comunione legale; non sussisterebbero, infatti, ragioni per disapplicare le regole generali in tema di responsabilità extracontrattuale, che imputano l'obbligazione risarcitoria a entrambi in coniugi, ai sensi dell'art. 2055 c.c., quando entrambi i coniugi si trovino nella relazione giuridica con il bene richiesta dalle norme (artt. 2051 e 2052 c.c.). Pertanto, per le obbligazioni risarcitorie in favore dei terzi per i danni arrecati dall'uso o dalla custodia del bene in comunione deve rispondere un solo coniuge, in caso di uso esclusivo o di obbligo esclusivo di custodia, ovvero entrambi i coniugi in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. secondo le regole di cui agli artt. 189 e 190 c.c. (Mastropaolo-Pitter, 240; Arrigo, 564). Le spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli Ai sensi della lett. c) dell'art. 186 c.c., le spese affrontate nell'interesse della famiglia sono poste dal legislatore a carico della comunione legale, anche se i negozi giuridici cui afferiscono sono stipulati da un solo coniuge. In dottrina si sottolinea che le «spese per il mantenimento della famiglia» e «per l'istruzione e l'educazione dei figli» benché menzionate separatamente costituiscono mere specificazioni della più ampia categoria delle obbligazioni nell'«interesse della famiglia» (Di Martino, 227; Galasso, 403) per l'individuazione delle quali sussistono diverse opinioni in dottrina. Secondo una prima opinione, l'interesse della famiglia deve essere valutato ex ante ed in maniera astratta, secondo le comuni valutazioni sociali, allo scopo di non addossare al terzo creditore l'onere della successiva verifica in ordine all'effettiva realizzazione del predetto interesse (De Paola, 611; Minneci, 360; Galasso, 407). Un'altra impostazione ritiene che l'interesse della famiglia debba essere rappresentato in concreto dal coniuge contraente, al momento della stipula del negozio (Perchinunno, 184 ss.; Russo, 36 ss.). La questione non è meramente teorica, ma è gravida di risvolti pratici, dal momento che la contrazione di un'obbligazione da parte di un solo coniuge nell'interesse della famiglia estenderebbe la responsabilità patrimoniale per il suo adempimento ai beni in comunione legale e non solo al patrimonio personale del singolo disponente; per tale motivo, appare preferibile, per ragioni di tutela del creditore, la seconda delle due tesi ventilate (Bruscuglia, 332). È controverso, inoltre, se i beni della comunione legale rispondano delle obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia anche qualora esse derivino da atti di amministrazione straordinaria compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro. Chi risponde in maniera affermativa, evidenzia la sussistenza di un rapporto di «specialità» tra la previsione di cui all'art. 186, lett. c), e quella dell'art. 189, comma 1, c.c., in quanto, per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, i beni della comunione legale risponderebbero, di regola, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (art. 189, comma 1, c.c.), mentre, in presenza di un interesse della famiglia, gli stessi beni diverrebbero immediatamente ed interamente aggredibili da parte dei creditori (in questo senso Corsi, 160; Oppo, 115; Perchinunno, 236; Gionfrida Daino, 43 ss.; Quadri, 772). I fautori della contrapposta opinione, adducono un duplice argomento normativo consistente, da un lato, nella previsione secondo cui, in caso di scioglimento della comunione, il coniuge che abbia compiuto separatamente un atto di straordinaria amministrazione che abbia soddisfatto un interesse della famiglia, è esonerato dall'obbligo di rimborsare all'altro il valore dei beni della comunione legale escussi pro quota dal creditore (art. 192, comma 2, c.c.) e, dall'altra, nella prescrizione al coniuge di domandare, in caso di rifiuto del consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione necessario nell'interesse della famiglia, l'autorizzazione giudiziale preventiva (art. 181 c.c.), che rischierebbe di risultare inutile qualora, in mancanza di consenso o di autorizzazione, le obbligazioni fossero parimenti garantite dai beni della comunione legale (Acquarone, 553 ss.; Santosuosso, 277; De Paola, 613). Tuttavia, si preferisce la prima tesi: infatti, la disciplina dei rapporti interni tra coniugi non può incidere sulla responsabilità per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi; ne consegue che la violazione di parte di un coniuge delle regole dell'amministrazione congiuntiva (art. 180 comma 2 c.c.) e l'omessa attivazione del procedimento volto a conseguire l'autorizzazione giudiziale al compimento dell'atto dissentito dall'altro coniuge, ai sensi dell'art. 181 c.c. non possono creare disparità di trattamento del creditore dell'obbligazione assunta da un solo coniuge rispetto ai creditori della comunione legale; se l'obbligazione è stata assunta nell'interesse della famiglia, entrambi devono poter contare sui beni della comunione, in primis, e su quelli personali in seconda battuta, per soddisfare il proprio credito (Bruscuglia, 333). L'onere della prova dell'effettiva rispondenza all'interesse della famiglia dell'obbligazione assunta separatamente dal coniuge, grava sul creditore (Finocchiaro A. e M., 1103; Mastropaolo-Pitter, 248; contra, De Paola, 612), il quale, peraltro, in quanto estraneo alla vita familiare, ma può assolvervi con il ricorso alla prova logica mediante presunzioni o per massime di comune esperienza. In una fattispecie in cui la moglie aveva sostenuto ingenti spese odontoiatriche per sé e per i due figli minori, i costi degli interventi erano stati pagati dal marito per lungo tempo, che aveva rifiutato, al termine delle cure, il pagamento del saldo finale, la Cass. n. 8995/92 ha affermato che, ove si tratti di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di «esigenze primarie della famiglia», quali in particolare la cura della salute dei componenti della famiglia, deve riconoscersi il potere dell'uno e dell'altro coniuge di fronte ai terzi di compiere gli atti e di assumere le relative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi, in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato l'obbligazione risponde del debito contratto. In presenza di obbligazioni connesse a esigenze primarie, si deve ritenere, da un lato, che il singolo coniuge abbia agito sulla base di un mandato tacito conferitogli dall'altro e, dall'altro, che il terzo possa riporre incolpevole affidamento che l'obbligazione sia stata contratta anche per conto del coniuge non stipulante. In altri casi la Suprema Corte ha statuito che l'obbligazione assunta dal coniuge, sebbene finalizzata a soddisfare esigenze familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, trovando applicazione il principio generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass. n. 5709/1986; Cass. n. 6118/1990; Cass. n. 5063/1992; Cass. n. 3471/2007; Cass. n. 25026/2008; principio recentemente confermato in Cass. n. 37612/2021). Ne consegue che sebbene il coniuge abbia assunto l'obbligazione nell'interesse della famiglia in regime di comunione di beni, il creditore possa invocare la garanzia dei beni della comunione o dei beni personali dei coniugi nei limiti degli artt. 189 e 190 c.c. e non secondo il principio dell'art. 186 lett. c) c.c. In altre pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità ha affermato l'opposto principio della responsabilità solidale dei coniugi, traendola dai principi generali in materia di rappresentanza, apparenza giuridica e procura tacita (Cass. n. 7501/1995 e Cass. n. 19947/2004 in cui si afferma il principio secondo cui la moglie è di regola responsabile in proprio per le obbligazioni da lei contratte nell'interesse della famiglia; ma il marito è responsabile delle obbligazioni in suo nome contratte dalla moglie oltre che nei casi in cui le abbia conferito procura, in forma espressa o tacita, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere alla stregua del principio dell'apparenza giuridica che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio ma a nome del marito). Le obbligazioni assunte congiuntamente dai coniugi L'art. 186 lett. d) c.c. pone una disciplina speciale rispetto all'obbligazione solidale dei condebitori ex art. 1294 c.c.; infatti, mentre in quest'ultimo caso il debitore nei cui confronti è rivolta la richiesta di pagamento ne risponde con tutto il proprio patrimonio personale ai sensi dell'art. 2740 c.c., la norma in commento in questa sede sancisce il vincolo patrimoniale dei beni della comunione legale, che costituiscono un'entità patrimoniale distinta dai beni oggetto del patrimonio personale di ciascun coniuge. Ne consegue che il creditore delle obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi può aggredire tutti i beni che ricadono in comunione legale, anche quelli intestati ad un solo coniuge, a patto che, appunto, il bene, nonostante il dato dell'intestazione formale, rientri con certezza in comunione. Parte della dottrina esclude dall'ambito di applicazione della disposizione le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi prima del matrimonio, per le quali sussisterebbe la loro responsabilità solidale ordinaria ai sensi dell'art. 1294 c.c. (Quadri, 776; Gionfrida Daino, 55; Mastropaolo-Pitter, 253; De Paola, 617; Di Martino, 215). La norma si applica invece all'ipotesi in cui l'obbligazione deriva dall'acquisto di un bene incluso in comunione mediante convenzione matrimoniale (Corsi, 160; Gabrielli, 159; Galasso, 363. Più approfonditamente Bruscuglia, 341, che pone mente al caso dell'obbligazione di corrispondere il prezzo per l'acquisto dell'immobile, compiuto da entrambi i coniugi prima del matrimonio e ricompreso nel successivo regime legale di comunione soltanto per effetto di una convenzione matrimoniale; ritiene l'Autore che in mancanza di ipoteca legale o convenzionale, non appare sostenibile l'ipotesi dell'aggressione esecutiva del bene da parte del creditore soltanto in via sussidiaria ai sensi dell'art. 190 c.c.). Per «obbligazione contratta congiuntamente» deve intendersi ogni ipotesi di obbligazione soggettivamente complessa: non soltanto, le obbligazioni solidali stricto sensu, ma anche le obbligazioni parziarie, quelle indivisibili e quelle — in senso proprio — congiunte (Busnelli, 329 ss., secondo cui le obbligazioni riferibili alla comunione di beni fra coniugi costituiscono un'ipotesi paradigmatica di «figura intermedia» tra «obbligazione soggettivamente complessa» — caratterizzata dalla presenza di una pluralità di debitori e/o di creditori — ed «obbligazione collettiva», che costituisce, invece, un modello di contitolarità «qualificata» proprio delle collettività organizzate e dotate di una più o meno accentuata autonomia patrimoniale, ma non riconosciute come persone giuridiche, ad es. obbligazioni riguardanti associazioni non riconosciute, comitati, società di persone, consorzi con attività esterna). Sono obbligazioni contratte congiuntamente anche quelle derivanti da fatto illecito, quando la responsabilità dell'illecito sia causalmente e giuridicamente ascrivibile ad entrambi i coniugi (Gabrielli, 158. Quadri, 775; Bruscuglia, 341; Minneci, 365; Galasso, 419. In senso contrario, De Paola, 617, secondo cui in tutti questi casi, nei quali i coniugi sono chiamati a rispondere in via «personale» e «solidale», ai sensi dell'art. 2055 c.c., il creditore dovrà agire nei loro confronti e soddisfarsi sui loro patrimoni personali, mentre la comunione resterà obbligata ex art. 189, comma 2, c.c. solo in via «sussidiaria»). Rientrano, pertanto, nella previsione dell'art. 186, lett. d), le obbligazioni dei coniugi per i danni cagionati dal figlio minore (artt. 2047-2048 c.c.), per l'adempimento delle quali i coniugi stessi rispondono, oltre che col rispettivo patrimonio personale, anche con i beni della comunione legale. Si è argutamente osservato che l'art. 186, lett. d), presuppone che l'obbligazione sia assunta per il medesimo titolo; essa non si estende, pertanto, all'ipotesi dell'obbligazione di garanzia assunta da un coniuge in favore dell'altro (ad es. fideiussione); nel qual caso, infatti, le obbligazioni non possono considerarsi «congiuntamente» contratte e, pertanto ciascun coniuge risponderà per l'adempimento con i propri beni personali, salvo che ricorra un interesse familiare ai sensi dell'art. 186, lett. c), c.c. (Oppo, 117; Schlesinger, 430; Barbiera, 481; Finocchiaro A. e M., 1105; Gionfrida Daino, 55; Quadri, 775; Russo, 41). BibliografiaAcquarone, Amministrazione e responsabilità dei beni della comunione, in Il nuovo diritto di famiglia, Milano, 553 ss.; Anelli, Il matrimonio. Lezioni, Milano, 1998; Arrigo, La responsabilità per le obbligazioni della famiglia, in Tratt. Ferrando, II, Bologna, 2008, 533 ss.; Barbiera, La comunione legale, in Tr. Rescigno, 3, Torino, 1982, 473 ss.; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto civile, Torino, I, 1, 1987; Bruscuglia, Responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale, in Tr. Bessone, Il diritto di famiglia, IV, 2, Torino, 1999, 317 ss.; Busnelli, Obbligazioni soggettivamente complesse, in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 329 ss.; Busnelli, La «comunione legale» nel diritto di famiglia riformato, in Riv. not. 1976, I, 40-41; Cavallaro, Il regime patrimoniale della famiglia, in Dir. civ., diretto da Lipari e Rescigno, La Famiglia, I, Milano, 2009, 205 ss.; Cian-Villani, Comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Riv. dir. civ. 1980, I, 366 ss.; Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, in Tr. Cicu-Messineo, Milano, 1979, I, 155 ss.; De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Milano, 1995; Di Martino, La comunione legale tra coniugi: la responsabilità, in Il diritto di famiglia, Tr. Bonilini-Cattaneo, II, Torino, 2007, 210 ss.; Dogliotti, La responsabilità, in Dogliotti-Ferrando, Giurisprudenza del diritto di famiglia, Milano, 1997, 342 ss.; Finocchiaro A. e M., Diritto di famiglia, Milano, 1984; Gabrielli, I rapporti patrimoniali tra coniugi, Trieste, 1981; Gabrielli-Cubeddu, Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano, 1997; Galasso, Del regime patrimoniale della famiglia, Art. 186, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 2003, 384 ss.; Gionfrida Daino, La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi, Padova, 1986; Majello, Comunione di beni tra coniugi, I) Profili sostanziali, in Enc. giur., VII, Roma, 1988, 8 ss.; Mastropaolo - Pitter, in Comm. Cian-Oppo-Trabucchi, III, Padova, 1992, 230 ss.; Minneci, Responsabilità patrimoniale dei coniugi in regime di comunione legale, in Tr. Zatti, III, 2002, 341 ss.; Oppo, Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia, in Riv. dir. civ. 1976, I, 105 ss.; Palermo, Obbligazioni solidali nell'interesse della famiglia?, in Riv. not. 1979, I, 494 ss.; Patti, Famiglia e responsabilità, Milano, 1984; Perchinunno, Le obbligazioni nell'«interesse familiare», Napoli, 1982; Quadri, Obblighi gravanti sui beni della comunione, in La comunione legale, a cura di Bianca C.M., II, Milano, 1989, 741 ss.; Russo, Obbligazioni familiari e responsabilità patrimoniale nel regime di comunione legale, Napoli, 2004; Santosuosso, Delle persone e della famiglia, in Comm. cod. civ., I, 1, Torino, 1983, 274 ss.; Saporito, L'amministrazione della comunione, in Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico, diretto da Autorino Stanzione, III, Torino, 2006, 275 ss.; Schlesinger, Della comunione legale, in Comm. Carraro-Oppo-Trabucchi, I, Padova, 1977, 428 ss.; Stanzione, Comunione legale tra coniugi e responsabilità per le obbligazioni assunte, in Dir. famiglia, 1984, II, 1091 ss.; Zanini, Gli obblighi gravanti sui beni della comunione, in Cendon (a cura di), La famiglia, Torino, 2000, 253 ss. |