Codice Civile art. 193 - Separazione giudiziale dei beni (1).

Gustavo Danise
aggiornato da Francesco Bartolini

Separazione giudiziale dei beni (1).

[I]. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione [414 ss.] di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

[II]. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro [148].

[III]. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

[IV]. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

[V]. La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio [107 2] e sull'originale delle convenzioni matrimoniali [162, 2647].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 72 l. 19 maggio 1975, n. 151. L'art. 55 della stessa legge, ha modificato l'intitolazione di questa Sezione e soppresso la suddivisione in paragrafi.

Inquadramento

L'art. 193 disciplina la fattispecie in cui uno dei coniugi, in presenza di una delle causali espressamente da tale norma elencate, chiede al giudizio di pronunciare la sentenza che disponga la separazione dei beni in sostituzione della comunione legale. Non a caso la separazione giudiziale dei beni è una delle cause di scioglimento della comunione legale ex art. 191 c.c. che espressamente la richiama. La norma si estende anche alle parti di un'unione civile ex art. 1 comma 13 l. n. 76/2016.

Considerazioni generali

La ratio dell'istituto consiste nel tutelare l'interesse di ciascuno dei coniugi a liberarsi dal vincolo della comunione legale quando, a causa dell'impossibilità dell'amministrazione per ragioni personali (interdizione o inabilitazione) o per il sopravvenire di una grave situazione di conflittualità, si manifesta tra i coniugi un insanabile disaccordo non solo sul modo di gestire il patrimonio comune e di contribuirvi ma anche sull'opportunità di chiedere un mutamento convenzionale del regime patrimoniale legale (DE PAOLA, 652; OBERTO, 1875 ss.). Infatti, il mutamento del regime legale di comunione in separazione dei beni può avvenire mediante la diretta stipula di una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c.; nel caso in cui uno dei due coniugi rifiuti la proposta in tal senso formulata dall'altro coniuge, quest'ultimo potrà conseguire il medesimo risultato per effetto di una pronuncia del giudice  nella ricorrenza di una delle causali indicate nell'art. 193, di cui dovrà fornire prova rigorosa in giudizio. La dottrina ha fatto notare che la disposizione in commento è collocata dopo la norma sui rimborsi e sulle restituzioni, che rientrano già nell'ambito degli effetti dello scioglimento della comunione. Sarebbe stato più opportuno invertire l'ordine di collocazione delle due disposizioni. 
Di particolare interesse è il rapporto tra la separazione personale dei coniugi e la separazione giudiziale dei beni, dal momento che entrambe costituiscono cause di scioglimento della comunione legale dei beni, atteso il richiamo di entrambi gli istituti nell'art. 191 c.c. (su tale rapporto cfr. SCHLESINGER, 447; VENDITTI, 255; DE FILIPPIS-CASABURI, 458). La  differenza di effetti tra i due istituti consiste nel fatto che, se un coniuge chiede la separazione giudiziale dei beni, rimane comunque legato all'altro dal vincolo coniugale; se chiede, invece, la separazione coniugale o concorda la separazione coniugale con il coniuge, otterrà quale ulteriore effetto giuridico ex lege anche la separazione dei beni. Quindi la separazione giudiziale dei beni prescinde da quella personale mentre la separazione personale determina anche ope legis quella dei beni. A seconda di quale giudizio, dei due, verrà incardinato, muterà il dies a quo di decorrenza del regime di separazione dei beni. Se il coniuge instaura con profitto il giudizio ex art. 193, gli effetti della pronunzia di separazione giudiziale dei beni retroagiscono al momento della domanda (art. 193 comma 4); se, invece, propone domanda di separazione personale, tale effetto si produrrà, attualmente, dopo la riforma dell'art. 191 comma 2 c.c. ad opera della l. n. 55/2015, dal momento in cui il presidente del tribunale (o il giudice da lui delegato) autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero, in caso di presentazione di ricorso congiunto per separazione personale da parte dei coniugi, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.

In merito ai rapporti tra il giudizio di separazione personale e quello per separazione dei beni, la Cassazione,  si era pronunciata conformemente al testo dell’allora 193, per il quale l’effetto di scioglimento della comunione dei beni si produceva soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale o con l’omologa dell’accordo di separazione personale. Successivamente alla modifica normativa che ha  stabilito la decorrenza dello scioglimento della comunione legale dei beni al momento della pronuncia dell'ordinanza presidenziale (ex art. 708 c.p.c. poi abrogato; oggi art. 473-bis.22 c.p.c.) dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale,  è venuto meno l'interesse del coniuge a promuovere il separato giudizio ex art. 193 per anticipare lo scioglimento della comunione legale — salvo per assurdo che il coniuge incardini il giudizio nei pochi mesi che separano la presentazione del ricorso per separazione giudiziale in cancelleria dalla data in cui è fissata l'udienza di comparizione coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. In merito agli aspetti  strettamente processuali del rapporto tra i due giudizi, può ricordarsi, per quanto ancora vale, che la Corte di Legittimità in sentenza. n. 2155/2010  aveva precisato che la proposizione della domanda di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni non ne consente la trattazione, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, congiunta con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, comma 3, c.p.c. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti. In giurisprudenza di merito si  era precisato  essere inammissibile il ricorso ai rimedi previsti dalla legge in materia di comunione ordinaria, come la richiesta di nomina di amministratore giudiziario, ex art. 1105 c.c., dei beni della comunione legale, proposta da un coniuge nei confronti dell'altro durante la pendenza del giudizio di separazione personale (Trib. Catania, ord. 31 marzo 1990). Attualmente si può tentare di approfondire il rapporto tra il giudizio di separazione dei beni già in comunione legale e il giudizio di divisione della comunione ordinaria. In proposito e ad esempio, Cass. II, ord. n. 24300/2023 ha affermato: Il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, essere considerato un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati.

Le causali per la pronunzia di separazione dei beni

Le situazioni considerate dall’art. 193 quali altrettante cause ammissive della richiesta di  separazione giudiziale dei beni sono state ritenute di elencazione tassativa, secondo l'impostazione dottrinale prevalente (CORSI, 181; GABRIELLI, GABRIELLI, 187; FINOCCHIARO A. e M., 1168; MASTROPAOLO-PITTER, 360). Questa natura di tassatività deve essere riconsiderata  per effetto dell'introduzione nel codice civile (artt. 404 ss.) dell'amministrazione di sostegno, ad opera della l. n. 6/2004, quale misura assistenziale per persone incapaci che si affianca ad interdizione ed inabilitazione. L’amministrazione di sostegno è disposta a sostegno di chi per effetto di infermità o di una menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: in sostanza, la nomina di un amministratore di sostegno  è prevista in ipotesi di forme di incapacità di intendere e di volere meno gravi di quelle che hanno per rimedio l’interdizione e l’inabilitazione. Ne consegue che se ad es., a causa di un infortunio, un coniuge in regime di comunione legale diventi irreversibilmente o temporaneamente inidoneo ad amministrare i beni in comunione, l'altro coniuge potrà promuovere il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno (proponendo anche se stesso per l'assunzione dell'incarico) e successivamente incardinare il giudizio ex art. 193 per conseguire la pronunzia di separazione dei beni. L'elenco delle cause in cui può essere pronunciata la separazione giudiziale dei beni ex art. 193 comma 1 deve, pertanto, intendersi comprensivo anche fattispecie di nomina di un amministratore di sostegno in favore di un coniuge  che richieda di rispondere unicamente dei beni pertinenti alla sua quota di partecipazione alla comunione legale. Per conseguire tale risultato il coniuge dell'incapace non deve infatti essere obbligato necessariamente a promuovere un giudizio di interdizione e l'omessa inclusione di tale fattispecie nell'art. 193 comma 1, dopo la novella del 2004, deve ascriversi ad un mero difetto di coordinamento legislativo (l'ipotesi dell'applicazione analogica dell'art. 193 anche all'amministrazione di sostegno è postulata in dottrina da RUSSO, 57). 
Le singole cause possono  distinguersi in impedimenti oggettivi (interdizione, inabilitazione cui va aggiunta secondo lo scrivente la nomina di un amministratore di sostegno) e in condotte colpevoli di un coniuge che rendono impossibile o almeno inopportuna nell'interesse della famiglia la prosecuzione del regime legale di comunione (Cattiva amministrazione; disordine degli affari; condotta che mette in pericolo gli interessi dell’altro, della comunione o della famiglia; mancata contribuzione ai bisogni della famiglia). Per quanto concerne le prime, la pronunzia giudiziale di separazione è facilmente conseguibile allegando le sentenze di dichiarazione di interdizione o inabilitazione del coniuge incapace o il decreto del giudice tutelare che nomina un amministratore di sostegno in suo favore. Ove la domanda di separazione giudiziale dei beni sia fondata sulla cattiva amministrazione, sul disordine degli affari, sulla amministrazione dei beni da parte di un coniuge pregiudizievole agli interessi della famiglia o dell'altro coniuge, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro, il coniuge attore ha l’onere  di chiedere l’attività istruttoria che consenta di far emergere, anche con prove testimoniali, la sussistenza della specifica causale dedotta. Si rileva che le causali di cui all'art. 193 si caratterizzano per la loro maggiore incisività risetto a quelle che legittimano la richiesta di esclusione di una coniuge dall'amministrazione dei beni in comunione ai sensi dell'art. 183 c.c., al cui commento si rinvia. Lla scelta tra  la richiesta di esclusione dall’amministrazione e la domanda di separazione dei beni può dipendere, nella prassi, da valutazioni pratiche riconducibili  alle condizioni reddituali e patrimoniali del coniuge interessato ad agire e dalle sue prospettive di arricchimento: se il coniuge interessato non produce reddito e non possiede immobili, a differenza dell'altro, potrebbe avere interesse al mantenimento del regime di comunione legale, tenuto conto che gli acquisti ex art. 177 lett. a) c.c. e i frutti provenienti dai beni comuni continueranno a ricadere in comunione legale, e quindi rientreranno per metà nel suo patrimonio personale, all'esito del giudizio di divisione ex artt. 194 ss. c.c. che seguirà al futuro scioglimento della comunione legale. E prima che ciò  avvenga, avrà interesse ad estromettere semplicemente l'altro coniuge dall'amministrazione per evitare che sperperi il patrimonio comune su cui vanta una legittima aspettativa di arricchimento patrimoniale futuro. Diversamente, se il coniuge interessato percepisce redditi propri e possiede immobili, contribuendo quindi ad arricchire il patrimonio in comunione, avrà certamente interesse ad agire per la pronunzia di separazione giudiziale dei beni ex art. 193. Tali motivazioni valgono anche nell'ipotesi in cui l'altro sperperi non il patrimonio in comunione ma i suoi beni personali: se, infatti, costui contrae obbligazioni che il suo patrimonio non è in grado di soddisfare, i suoi creditori particolari potranno aggredire anche il patrimonio in comunione ai sensi dell'art. 189 c.c.; l'altro coniuge pertanto avrebbe interesse ad attivare lo strumento dell'art. 193 per preservare l'integrità della comunione legale su cui vanta diritti patrimoniali. Le considerazioni sin qui esposte non si estendono però all'ultima causale prevista dall'art. 193 per la pronunzia di separazione giudiziale, ossia quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro. Si è opportunamente evidenziato che la separazione giudiziale dei beni non è una risposta adeguata a fronteggiare l'inadempimento di uno dei coniugi alle obbligazioni legali a lui imposte dall'art. 143 c.c. Appare evidente che in questo caso l'interesse protetto è esclusivamente quello patrimoniale dell'altro coniuge a non sobbarcarsi per intero le spese necessarie al mantenimento della prole; grazie alla separazione dei beni il coniuge che ha contribuito più dell'altro alle esigenze della famiglia potrà in futuro agire contro l' inadempiente per il rimborso delle spese sostenute per la sua quota di metà (CORSI, 182). 
Per opinione diffusa in dottrina, la legittimazione a promuovere il giudizio di separazione dei beni spetta anche al coniuge che vi ha dato causa (SCHLESINGER, 447; ROSSICARLEO, 895; GENNARI, 402; SERVETTI, 627; OBERTO, 1888). Si perviene a tale opzione ermeneutica dal testo  dell’art. 193 commi 1, 2 e soprattutto 3,  a norma del quale entrambi i coniugi, o i loro legali rappresentanti, sono autorizzati a promuovere il procedimento. La tesi contraria in dottrina sostiene che la legittimazione spetta al solo coniuge leso dalla condotta dell'altro (ALAGNA, 503; LO MORO BIGLIA, 81; RUSSO, 60). Lo scrivente propugna una tesi mediana tra le due, in base alla quale la legittimazione discende dalla causa dedotta a fondamento della domanda di separazione giudiziale dei beni: se si tratta di impedimento oggettivo di un coniuge incapace, dichiarato interdetto, inabilitato o assistito da un amministrazione di sostegno, la legittimazione a proporre il giudizio spetta anche al legale rappresentante (tutore, curatore o amministratore di sostegno) che agisce nell'interesse dell'incapace. Se invece la causa dedotta rientra tra quelle addebitabili a cattiva amministrazione o condotte pregiudizievoli di un coniuge, la legittimazione spetta solo al coniuge che la subisce; l'estensione della legittimazione anche all'altro coniuge appare contraddittoria e priva di senso. Gli eredi del coniuge defunto sono legittimati a proseguire il giudizio di separazione dei beni, instaurato dal de cuius, per far sì che lo scioglimento della comunione legale risalga non già alla data della morte, bensì a quella di proposizione della domanda di separazione (in tal senso MACRÌ, 78; DE PAOLA, 654). La dottrina esclude, condivisibilmente, che i creditori particolari del coniuge possano promuovere l'azione ex art. 193 c.c. in via surrogatoria, essendo la separazione giudiziale dei beni espressione di un diritto personalissimo del coniuge (SCHLESINGER, 447; GABRIELLI, 189; MASTROPAOLO-PITTER, 364; in senso contrario, ATTARDI, 960; CORSI, 183; BARBIERA,. 503; SANTOSUOSSO, 313).  Se la comunione legale comprende beni immobili, la domanda di separazione dei beni può essere trascritta, ai sensi dell'art. 2653, n. 4, c.c., (FINOCCHIARO A. e M., 1176; MASTROPAOLO-PITTER, 365; DE PAOLA, 658). Si discute, infine, in dottrina se il rito applicabile sia quello ordinario (ATTARDI, 960; CORSI, 183; BARBIERA, 503; SANTOSUOSSO, 313, GENNARI, 403; SERVETTI, 629; OBERTO, 1885, e FINOCCHIARO A. e M. secondo cui la competenza territoriale va determinata secondo il foro generale delle persone fisiche, di cui all'art. 18 c.p.c.) o quello camerale innanzi al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione (SANTARCANGELO 557; DE PAOLA, 660; MASTROPAOLO-PITTER, 319). L’art. 473-bis c.p.c. esclude che il rito conforme familiare introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. 149/2022 si applichi allo scioglimento della comunione legale. Il testo dell’art. 191, che contempla la separazione dei beni quale causa di scioglimento della comunione legale, esclude di conseguenza la medesima forma di procedimento anche per i casi di cui all’art. 193. 

Effetti della pronunzia

Il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni dal giorno di proposizione della domanda ex art. 193 comma 4. La retroattività, tuttavia, opera soltanto tra i coniugi; produrrà effetti nei confronti dei terzi solo dopo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e delle convenzioni matrimoniali ai sensi del comma 5 della disposizione in commento, da leggersi in combinato disposto con l'art. 69 d.P.R. n. 369/2000. Ne consegue che i diritti dei terzi maturati in pendenza del giudizio sono fatti salvi, a meno che la domanda sia trascritta prima dell'acquisto del terzo ai sensi dell'art. 2653, n. 4, c.c., nel quale caso il coniuge attore prevale.

Bibliografia

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