Codice Civile art. 193 - Separazione giudiziale dei beni (1).Separazione giudiziale dei beni (1). [I]. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione [414 ss.] di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. [II]. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro [148]. [III]. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. [IV]. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi. [V]. La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio [107 2] e sull'originale delle convenzioni matrimoniali [162, 2647]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 72 l. 19 maggio 1975, n. 151. L'art. 55 della stessa legge, ha modificato l'intitolazione di questa Sezione e soppresso la suddivisione in paragrafi. InquadramentoL'art. 193 disciplina la fattispecie in cui uno dei coniugi, in presenza di una delle causali espressamente da tale norma elencate, chiede al giudizio di pronunciare la sentenza che disponga la separazione dei beni in sostituzione della comunione legale. Non a caso la separazione giudiziale dei beni è una delle cause di scioglimento della comunione legale ex art. 191 c.c. che espressamente la richiama. La norma si estende anche alle parti di un'unione civile ex art. 1 comma 13 l. n. 76/2016. Considerazioni generaliLa ratio dell'istituto consiste nel tutelare l'interesse di ciascuno dei coniugi a liberarsi dal vincolo della comunione legale quando, a causa dell'impossibilità dell'amministrazione per ragioni personali (interdizione o inabilitazione) o per il sopravvenire di una grave situazione di conflittualità, si manifesta tra i coniugi un insanabile disaccordo non solo sul modo di gestire il patrimonio comune e di contribuirvi ma anche sull'opportunità di chiedere un mutamento convenzionale del regime patrimoniale legale (DE PAOLA, 652; OBERTO, 1875 ss.). Infatti, il mutamento del regime legale di comunione in separazione dei beni può avvenire mediante la diretta stipula di una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c.; nel caso in cui uno dei due coniugi rifiuti la proposta in tal senso formulata dall'altro coniuge, quest'ultimo potrà conseguire il medesimo risultato per effetto di una pronuncia del giudice nella ricorrenza di una delle causali indicate nell'art. 193, di cui dovrà fornire prova rigorosa in giudizio. La dottrina ha fatto notare che la disposizione in commento è collocata dopo la norma sui rimborsi e sulle restituzioni, che rientrano già nell'ambito degli effetti dello scioglimento della comunione. Sarebbe stato più opportuno invertire l'ordine di collocazione delle due disposizioni. In merito ai rapporti tra il giudizio di separazione personale e quello per separazione dei beni, la Cassazione, si era pronunciata conformemente al testo dell’allora 193, per il quale l’effetto di scioglimento della comunione dei beni si produceva soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale o con l’omologa dell’accordo di separazione personale. Successivamente alla modifica normativa che ha stabilito la decorrenza dello scioglimento della comunione legale dei beni al momento della pronuncia dell'ordinanza presidenziale (ex art. 708 c.p.c. poi abrogato; oggi art. 473-bis.22 c.p.c.) dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale, è venuto meno l'interesse del coniuge a promuovere il separato giudizio ex art. 193 per anticipare lo scioglimento della comunione legale — salvo per assurdo che il coniuge incardini il giudizio nei pochi mesi che separano la presentazione del ricorso per separazione giudiziale in cancelleria dalla data in cui è fissata l'udienza di comparizione coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. In merito agli aspetti strettamente processuali del rapporto tra i due giudizi, può ricordarsi, per quanto ancora vale, che la Corte di Legittimità in sentenza. n. 2155/2010 aveva precisato che la proposizione della domanda di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni non ne consente la trattazione, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, congiunta con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, comma 3, c.p.c. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti. In giurisprudenza di merito si era precisato essere inammissibile il ricorso ai rimedi previsti dalla legge in materia di comunione ordinaria, come la richiesta di nomina di amministratore giudiziario, ex art. 1105 c.c., dei beni della comunione legale, proposta da un coniuge nei confronti dell'altro durante la pendenza del giudizio di separazione personale (Trib. Catania, ord. 31 marzo 1990). Attualmente si può tentare di approfondire il rapporto tra il giudizio di separazione dei beni già in comunione legale e il giudizio di divisione della comunione ordinaria. In proposito e ad esempio, Cass. II, ord. n. 24300/2023 ha affermato: Il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, essere considerato un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati. Le causali per la pronunzia di separazione dei beni Le situazioni considerate dall’art. 193 quali altrettante cause ammissive della richiesta di separazione giudiziale dei beni sono state ritenute di elencazione tassativa, secondo l'impostazione dottrinale prevalente (CORSI, 181; GABRIELLI, GABRIELLI, 187; FINOCCHIARO A. e M., 1168; MASTROPAOLO-PITTER, 360). Questa natura di tassatività deve essere riconsiderata per effetto dell'introduzione nel codice civile (artt. 404 ss.) dell'amministrazione di sostegno, ad opera della l. n. 6/2004, quale misura assistenziale per persone incapaci che si affianca ad interdizione ed inabilitazione. L’amministrazione di sostegno è disposta a sostegno di chi per effetto di infermità o di una menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: in sostanza, la nomina di un amministratore di sostegno è prevista in ipotesi di forme di incapacità di intendere e di volere meno gravi di quelle che hanno per rimedio l’interdizione e l’inabilitazione. Ne consegue che se ad es., a causa di un infortunio, un coniuge in regime di comunione legale diventi irreversibilmente o temporaneamente inidoneo ad amministrare i beni in comunione, l'altro coniuge potrà promuovere il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno (proponendo anche se stesso per l'assunzione dell'incarico) e successivamente incardinare il giudizio ex art. 193 per conseguire la pronunzia di separazione dei beni. L'elenco delle cause in cui può essere pronunciata la separazione giudiziale dei beni ex art. 193 comma 1 deve, pertanto, intendersi comprensivo anche fattispecie di nomina di un amministratore di sostegno in favore di un coniuge che richieda di rispondere unicamente dei beni pertinenti alla sua quota di partecipazione alla comunione legale. Per conseguire tale risultato il coniuge dell'incapace non deve infatti essere obbligato necessariamente a promuovere un giudizio di interdizione e l'omessa inclusione di tale fattispecie nell'art. 193 comma 1, dopo la novella del 2004, deve ascriversi ad un mero difetto di coordinamento legislativo (l'ipotesi dell'applicazione analogica dell'art. 193 anche all'amministrazione di sostegno è postulata in dottrina da RUSSO, 57). Effetti della pronunziaIl passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni dal giorno di proposizione della domanda ex art. 193 comma 4. La retroattività, tuttavia, opera soltanto tra i coniugi; produrrà effetti nei confronti dei terzi solo dopo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e delle convenzioni matrimoniali ai sensi del comma 5 della disposizione in commento, da leggersi in combinato disposto con l'art. 69 d.P.R. n. 369/2000. Ne consegue che i diritti dei terzi maturati in pendenza del giudizio sono fatti salvi, a meno che la domanda sia trascritta prima dell'acquisto del terzo ai sensi dell'art. 2653, n. 4, c.c., nel quale caso il coniuge attore prevale. BibliografiaAlagna, Lo scioglimento della comunione legale: osservazioni e proposte, in Aa.Vv., Studi sulla riforma del diritto di famiglia, Milano, 1973, 503 ss.; Attardi, Aspetti processuali del nuovo diritto di famiglia, in Carraro-Oppo-Trabucchi (a cura di), Commentario alla riforma del diritto di famiglia, , Padova, 1977, I, t. 2, 960 ss.; Barbiera, La comunione legale, in Tr. 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