Codice Civile art. 160 - Diritti inderogabili (1).Diritti inderogabili (1). [I]. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio [143 3, 147, 148]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 42 l. 19 maggio 1975, n. 151. InquadramentoL'opinione degli Autori converge nel ritenere che l'art. 160 c.c. non si riferisca ai diritti e doveri di carattere personale dovendosi dunque interpretare l'articolo — anche per la sua collocazione topografica — come diretto a regolare i soli diritti e doveri di carattere patrimoniale. In particolare, il riferimento alle situazioni di vantaggio e obbligo nascenti dal vincolo matrimoniale richiama la rubrica del capo IV («dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio») e comprende, dunque, tutte quelle regole scandite dagli artt. 143 e ss c.c. in merito alla reciproca assistenza economica, in merito alla contribuzione verso i figli e in merito al sostegno patrimoniale per la vita comune. Limite della inderogabilitàI coniugi non possono derogare a quelle regole che presidiano ex lege lo statuto matrimoniale nell'interesse delle parti deboli del rapporto, non esclusi i figli. Al lume di questa considerazione, si reputa contrastante con l'art. 160 c.c. il patto che escluda il diritto di uno dei coniugi a ricevere assistenza economica ex art. 143 c.c. Peraltro, a questa norma si riconducono anche le vicende successive al vincolo ossia l'assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) e quello divorzile (art. 5 l. n. 898/1970). In merito all'assegno di mantenimento, si esclude (per contrasto con l'art. 160 c.c.) la rinuncia preventiva all'eventuale futuro assegno di mantenimento. Allorché, però, la situazione giuridica soggettiva è nella disponibilità dell'avente diritto, la rinuncia viene consentita. Un caso particolare è ad esempio quello affrontato da Cass. n. 12781/2014 in cui la Suprema Corte ha affermato che, in materia di separazione consensuale, i coniugi possono prevedere, in favore della moglie, un assegno di mantenimento con un termine di scadenza, a partire dal quale più nulla è dovuto dal marito alla stessa. Il patto così siglato dai coniugi, dalla data di scadenza, ha valore di rinuncia all'assegno di mantenimento. Va però rilevato che la rinuncia all'assegno di mantenimento ha conseguenze diverse nel giudizio di separazione e in quello di divorzio in quanto il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere, in quella sede, alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale. Si approda al tema della indisponibilità «ora per allora» dell'assegno di divorzio. Al riguardo, la giurisprudenza è orientata a ritenere gli accordi assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, e in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perché in contrasto con ì principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (Cass. n. 6857/1992). Secondo questa lettura, gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. n. 2224/2017). Questo orientamento è criticato da parte della dottrina, in quanto trascurerebbe di considerare adeguatamente non solo i principi del diritto di famiglia, ma la stessa evoluzione del sistema normativo, ormai orientato a riconoscere sempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale. Giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha invece sostenuto che tali accordi non sarebbero di per sé contrari all'ordine pubblico: più specificamente il principio dell'indisponibilità preventiva dell'assegno di divorzio dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole, e l'azione di nullità (relativa) sarebbe proponibile soltanto da questo (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 8109/2000). Infine, ancor più di recente, ha affermato essere valido l'impegno negoziale assunto dai nubendi in caso di fallimento del matrimonio (nella specie trasferimento di un immobile di proprietà della moglie al marito, quale indennizzo delle spese, da questo sostenute, per ristrutturare altro immobile destinato ad abitazione familiare di proprietà della moglie medesima), in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica dell'accordo, ma mero evento condizionale (Cass. n. 23713/2012). L'interpretazione che predica la nullità degli accordi in vista del divorzio si fonda sul presupposto che l'assegno divorzile avrebbe natura giuridica alimentare e sarebbe, dunque, indisponibile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tuttavia, in tempi recenti, hanno rimeditato la natura giuridica dell'assegno divorzile (Cass. S.U. \n. 18287/2018) attribuendogli una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa/perequativa; ebbene, dovrebbe, allora, ritenersi che per la parte riequilibratrice, l'assegno di divorzio sia disponibile e dunque le parti possano includerlo in accordi di separazione, che sono in genere la sede naturale per organizzare la crisi familiare (lo si è sostenuto: Buffone G., Misura alimentare e perequazione: le Sezioni Unite cercano di risolvere il “millennium problem” dell'assegno divorzile, giustiziacivile.it, 2018). La Suprema Corte, tuttavia, anche nelle ultime pronunce (Cass. n. 11012/2021), ha ribadito l'orientamento classico che sanziona con la nullità gli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio. Ciò nondimeno, interessanti segnali di apertura sono, invece, pervenuti dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass. S.U. n. 32198/2021 in cui il Collegio ha avuto modo di evidenziare “l'importanza, allo stato, di un comportamento proattivo dei coniugi nel trovare un accordo sul punto. Il favore per gli accordi come strumento da privilegiare per la risoluzione degli aspetti patrimoniali della crisi post-coniugale, trova fondamento anche nei principi elaborati dalla Commissione che ha elaborato i principi di diritto Europeo sulla famiglia (in particolare, i principi 1.7 al punto 3) e 2.10). Ambito di negoziabilitàLo spazio di autonomia rimesso ai coniugi, nei limiti dell'art. 160 c.c., è non solo nei contenuti ma anche nei tipi. Gli sposi, come possono liberamente scegliere fra gli istituti previsti dalla legge circa il regime patrimoniale della famiglia, cosi possono apportare deroghe ai tipi del codice, purché le modificazioni o variazioni non contrastino con la natura del regime adottato o con norme cogenti, o con i principi generali sull'ordinamento della famiglia (così, già in passato, Cass. n. 3111/1969). Rientra nell'area della negoziabilità, la disciplina relativa alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda, ad esempio, il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore (Cass. n. 5065/2021). Ci si chiede se, in tempi recenti, la Cassazione abbia “aperto” alla possibilità di accordi in vista del divorzio (e, in generale, ai cd. patti prematrimoniali), alla luce della posizione espressa in merito alla possibilità di presentare domanda congiunta di separazione e divorzio (in regime di cumulo). La Suprema Corte ha affermato che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass.. n. 28727/2023). Ciò affermato ha, però, anche un enunciato un obiter dictum relativo all'indirizzo giurisprudenziale che diagnostica la nullità dei patti patrimoniali: “peraltro, l'orientamento richiamato di questo giudice di legittimità dovrà presto confrontarsi con l'assetto attuale della Riforma, in cui la domanda di divorzio è espressamente proponibile all'interno del procedimento contenzioso per separazione personale, cosicché può accadere che le parti all'interno di uno stesso processo trovino dopo una fase più o meno lunga di conflitto, un accordo tanto sulla separazione quanto sul divorzio e sulle domande agli stessi status consequenziali. È previsto quindi che il Tribunale, compiute le necessarie verifiche dell'effettiva rispondenza delle stesse pattuizioni all'interesse dei figli e la loro non contrarietà alla legge e all'ordine pubblico, prenderà atto delle domande e pronuncerà le relative sentenze. Si è, invero, già evidenziato, in dottrina, come gli interventi in materia di negoziazione assistita (d.l.. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162) e di «divorzio breve» (l. 6 maggio 2015, n. 55), e oggi l'attuale intervento di Riforma (d.l.gs. 10 ottobre 2022, n. 149), abbiano via via incrementato il ruolo dell'autonomia dei coniugi nella definizione delle conseguenze economiche della crisi coniugale e, nel costante processo di privatizzazione del regime matrimoniale, già avviato dall'introduzione del divorzio (1970) e dalla separazione per cause oggettive (1975), ha inciso in maniera significativa sulla «caduta» del dogma dell'indisponibilità degli status ”. Se queste riflessioni non costituiscono un “avallo” tout court alla liceità dei patti prematrimoniali è, però, certo che rendono visibile un movimento interno alle giurisdizioni che promette possibili cambiamenti. BibliografiaAuletta, Diritto di famiglia, Torino, 2014; Bianca, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014; Cian, Trabucchi - a cura di -, Commentario breve al codice civile, Cedam, 2011; Finocchiaro F., Matrimonio in Comm. S. B., artt. 84 - 158, Bologna - Roma, 1993; Jemolo, in La famiglia e il diritto, in Ann. fac. giur. Univ. Catania, Jovene, 1949, 57; Oberto, La comunione legale tra i coniugi in Tr. C.M., Milano, 2010; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta - a cura di -, Codice della famiglia, Milano, 2015. |